Irritualità della notifica via pec e raggiungimento dello scopo: note a Cassazione, Sez. Unite, n. 7665 del 2016

di Chiara Imbrosciano

Formatore PCT ed esperta in informatica giudiziaria applicata

 

In un tentativo di reductio ad unum delle problematiche interpretative relative alla rilevanza della nullità della notifica a mezzo pec, un passaggio obbligato è rappresentato dalla lettura della sentenza in esame. Adite per risolvere una questione di giurisdizione ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c e art. 110 c.p.a., le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7665 del 2016, depositata il 18 aprile scorso, trattano in via incidentale la questione, che qui interessa, della regolarità formale delle notifiche in proprio a mezzo pec.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, i ricorrenti, nella memoria difensiva, eccepiscono preliminarmente la nullità del controricorso erariale per vizi formali della sua notificazione a mezzo pec, in ragione dell’asserita violazione del combinato disposto dell’articolo 3 bis, 4° e 5° comma, della L. 53/1994 con l’articolo 19 bis del Provvedimento 16 aprile 2014, recante, come noto, le Specifiche Tecniche previste dall’art. 34, 1° comma,  del  DM 44/2011.

In particolare, il ricorrente lamenta che il controricorso gli era stato notificato via pec con estensione .doc in luogo del formato .pdf. e fonda la relativa eccezione sull’art. 19 bis, 1° comma, del citato Provvedimento 16 aprile 2014, ai sensi del quale “qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento  testuale,  senza  restrizioni  per  le  operazioni  di  selezione  e  copia  di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata”.

La Cassazione giudica la menzionata eccezione infondata, con un’interpretazione che trae conforto sistematico dall’art. 156 c.p.c. Secondo la Corte va applicato alla fattispecie in esame l’insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale «il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass. n. 13857/2014; Cass. n. 1184/2001 e Cass. n. 1548/2002).

Nel dictum della Corte, il raggiungimento dello scopo, con specifico riferimento alle notifiche via pec, esplica i propri effetti sananti ogniqualvolta venga conseguito “il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo di pec”. E ciò in quanto “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione”.

Ne consegue l’inammissibilità dell’eccezione con la quale la parte lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale.

Il problema dell’irritualità formale della notifica va, quindi, affrontato riferendosi al diritto di difesa, onde verificare se la parte abbia addotto uno specifico vulnus nelle proprie prerogative difensive, costituendo la risposta a tale quesito discrimine per stabilire se possa o meno trovare applicazione il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Di conseguenza l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite si arresta solo a fronte di un pregiudizio alla garanzia costituzionale del diritto di difesa, quale avrebbe potuto rinvenirsi, nel caso di specie, nella difformità tra l’atto notificato telematicamente e quello cartaceo, depositato in cancelleria. In mancanza, l’eccezione di nullità  per vizio formale della notifica a mezzo pec sarà da ritenersi inammissibile, pur in presenza di atto con estensione.doc, in luogo del formato .pdf, prescritto dalle specifiche tecniche.

Se la pronuncia in esame si distingue per la capacità di mettere un punto in un panorama giurisprudenziale che compendia posizioni diversificate e non sempre conciliabili, deve, tuttavia, rilevarsi che essa non costituisce un caso isolato, collocandosi nel solco di un consolidato indirizzo giurisprudenziale. In questo senso, si segnala la sent. n. 5896/2016, con cui la Corte ha ritenuto sanato ogni eventuale vizio della notificazione del precetto in base alla circostanza della tempestiva proposizione dell’opposizione da parte del liquidatore, dimostrante in re ipsa l’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’intimazione.

Parimenti, è questa la sede per menzionare la sent. n. 444/2016, con cui la Cassazione, in riferimento all’eccepita mancanza nell’atto notificato delle indicazioni richieste dall’art. 145, 1° comma, c.p.c., relative alla qualità e la residenza, domicilio o dimora abituale del legale rappresentante, rigetta il ricorso in quanto “il destinatario dell’atto era del tutto agevolmente nella condizione di comprendere la propria idoneità ad essere indicato come destinatario dell’atto nonché di valutarne del tutto tempestivamente il contenuto”; adducendo a riprova di tale conclusione  la totale mancanza di concrete doglianze rispetto a vizi inerenti la genericità dell’atto o l’errata individuazione del destinatario.

In conclusione, l’indirizzo giurisprudenziale appena descritto trova una comune chiave di lettura nell’esigenza di considerare tutte le norme che disciplinano il processo ed, in particolare, quelle che prescrivono requisiti formali, in modo sistematico, occorrendo rendere coerente ogni regola con il fine principale del processo che è quello di concludersi con una decisione nel merito. In questa chiave logica, il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. va letto alla stregua di un principio generale che subordina la rilevanza della nullità od irregolarità formale della notifica alla prova che la stessa sia stata causa di un effettivo vulnus nell’esercizio delle prerogative difensive, con conseguenti ripercussioni negative sul contraddittorio tra le parti.