La Cassazione si pronuncia sul deposito in appello del fascicolo di primo grado: nessun onere per l’appellato

 

Con sentenza n. 23658 del 10 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’obbligo di depositare in appello il proprio fascicolo di primo grado non solo non trova riscontro nelle norme processuali (che fanno riferimento al solo deposito degli atti di appello ex art. 347 c.p.c., comma 1 che rinvia agli artt. 165 e 166 c.p.c.), ma si pone anche in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che ha enunciato il principio di diritto – al quale la sentenza citata intende dare seguito – secondo cui è l’appellante a dover fornire la dimostrazione delle singole censure mosse, anche se fondate su documenti prodotti dalla controparte. 

Ne consegue che è onere dell’appellante, quale che sia stata la sua posizione nella precedente fase processuale, produrre i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, ivi compresi i documenti già prodotti in primo grado da controparte, che potrà scegliere di restare contumace ovvero di costituirsi senza depositare il proprio fascicolo di primo grado contenente il documento, in ipotesi, decisivo a fondare il motivo di gravame dell’appellante.

Ciò che nel dictum della Suprema Corte non viola né il dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 c.p.c. né, tantomeno, il principio di riparto dell’onere probatorio in quanto “l’individuazione della parte tenuta a fornire la prova” – dice la Corte – “è stata già risolta nel primo grado con la produzione del documento disvelato e reso in tal modo ostensibile agli altri soggetti del processo (i quali sono legittimati a richiederne la estrazione e possono quindi disporne la materiale apprensione in copia)”, a maggior ragione – si aggiunge – nel processo civile telematico.

Approfondimenti
Cass., sez. III, ord. 10 ottobre 2017 n. 23658 (Pres. Vivaldi, rel. Olivieri)

 

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I nuovi adempimenti dell’avvocato telematico – Milano, 9 novembre 2017

Il 9 novembre 2017, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Salone Valente della Palazzina Anmig, l’Ordine degli Avvocati di Milano organizza il convegno

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO – I nuovi adempimenti dell’avvocato telematico

Coordinano:

Avv. Cristina Bellini, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Avv. Renato Laviani, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano
 

Temi trattati:

  • L’atto del processo: dalla scrittura su supporto analogico al documento digitale
  • L’allegazione documentale nei diversi riti civili: fruibilità, reperibilità, efficacia
  • Il concetto di archiviazione tra carta e supporto digitale
  • Archiviazione e conservazione sostitutiva: fonti normative e adempimenti del professionista
Nel corso della sessione un incaricato di Open DOT COM illustrerà le nuovi funzioni Consolle Avvocato sulla conservazione della PEC
 

Relatori:

Dott. Filippo Pappalardo

Avv. Alberto Mazza

Dott. Lorenzo Vaghi

Monica Menini
 
La partecipazione all’evento è gratuita.
L’EVENTO È STATO ACCREDITATO PER N. 3 CREDITI FORMATIVI
Iscrizione online: link
 
Locandina
 

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Aggiornamento Giurisprudenza – 8 novembre 2017

La sezione “Giurisprudenza” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti provvedimenti:

Notifica via PEC – Notifica effettuata dopo le ore 21 – Perfezionamento – Ore 7 del giorno successivo – Scissione del momento perfezionativo per il notificante e per il destinatario – Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – Sussiste – Rimessione alla Corte Costituzionale

Impugnazioni – Appello – Parte costituita – Obbligo di depositare fascicolo di primo grado – Esclusione

Notifica via PEC – Notifica effettuata dopo le ore 21 – Perfezionamento – Ore 7 del giorno successivo – Questione di legittimità costituzionale – Esclusione

Terzo chiamato – Comparsa di costituzione – Deposito per via telematica – Esito automatico – Errore – Non imputabile al difensore – Ordine alla cancelleria di accettare l’atto

Atto in corso di causa – Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – Deposito per via telematica – Deposito tardivo – Distacco della linea telefonica e ADSL operato dal proprio gestore di telefonia – Rimessione in termini
Documento allegato – Deposito per via telematica – Deposito in copia – Deposito dell’originale cartaceo – Autorizzazione del giudice – Necessità

Atto in corso di causa – Memoria intergativa – Deposito per via telematica – Errata indicazione del numero di ruolo – Rimessione in termini

Comunicazioni di cancelleria – Avviso di mancata consegna – Casella piena – Causa imputabile al destinatario – Perfezionamento mediante deposito in cancelleria

 

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Interruzione dei servizi informatici del settore civile per l’installazione di modifiche correttive – Ottobre 2017

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 27 ottobre 2017

Si comunica che, al fine di consentire l’installazione di urgenti e improcrastinabili modifiche correttive sui sistemi informativi della giustizia civile si procederà alla interruzione degli stessi con le seguenti modalità temporali:

  • per tutti gli uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale compresi i Giudici di Pace dalle ore 13:00 del giorno 31 ottobre e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del giorno 2 novembre c.a.

Si precisa che, durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo dei singoli distretti.
Durante le summenzionate interruzioni programmate non sarà pertanto possibile consultare i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Si avvisa che, durante il periodo di sospensione dei sistemi, non sono disponibili i registri di cancelleria, procedere alle consultazioni e scaricare i fascicoli da parte di tutti gli utenti interni (magistrati e personale di cancelleria).

Link all’articolo

 

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