Aggiornamento Giurisprudenza – 1 dicembre 2017

La sezione “Giurisprudenza” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti provvedimenti:

Cass., sez. VI-1, ord. 9 novembre 2017 n. 26622 (Pres. Genovese, rel. Acierno)

Opposizione allo stato passivo – Ricorso – Deposito per via telematica – Ammissibile – Decreto D.G.S.I.A. ex art. 35, D.M. n. 44/2011 – Mancata indicazione degli atti introduttivi – Irrilevante – Procedimenti iscritti a ruolo prima del d.l. n. 83/2015 – Individuazione del novero degli atti depositabili telematicamente – Esorbita dal potere accertativo attribuito dall’art. 35, D.M. n. 44/2011

Impugnazioni – Appello – Atto di citazione – Notifica in cancelleria anziché all’indirizzo PEC del difensore costituito – Inesistenza – Esclusione – Nullità – Sussiste

Ricorso per cassazione – Notifica a mezzo PEC – Tempestiva – Atto da notificare – Illeggibile (a causa di disfunzioni verificatesi sul server) – Nuovo tentativo – Oltre la scadenza del termine – Validità

Trib. Milano, ord. 2 giugno 2017 (Pres. rel. Riva Crugnola)

Procedimento cautelare – Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Deposito per via telematica – Indicazione numero di ruolo – Mancanza – Rifiuto della cancelleria dopo la scadenza del termine – Nuovo deposito telematico – Regolarizzazione – Istanza di rimessione in termini – Non necessaria

Ricorso per riassunzione (in seguito a cancellazione dal Registro delle imprese) – Deposito su supporto cartaceo – Principio di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) – Raggiungimento dello scopo

Ricorso ex art. 414 c.p.c. – Notifica a mezzo PEC – Prova in giudizio – Prova cartacea – Stampa del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna – Nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado – Rimessione al tribunale

 

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Improcedibile il ricorso per Cassazione se il ricorrente non assevera come conforme all’originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico

Con la sentenza 9 novembre 2017 n. 26520, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sull’onere previsto dall’art. 369, 2° comma, c.p.c. di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, la «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta», affermando il seguente principio di diritto:
 
“Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, che ha l’onere di depositare la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’ art. I6-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche”.
 
Ne segue la configurazione in capo al ricorrente di un duplice onere di certificazione: da un lato, deve asseverare, come conforme all’originale ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis del d.l. 179/2012 la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico e non dalla copia notificata (fatta comunque salva la possibilità di produrre la copia autentica rilasciata dalla Cancelleria, non essendo necessario in tal caso alcuna attestazione) e, dall’altro lato, deve parimenti certificare le copie cartacee della notificazione telematica ricevuta ai sensi dell’art. 3-bis, 5° comma, della L. 53/1994, come interpretato dalla discussa sentenza n. 17450 del 14/07/2017.
 
Il tutto a pena di improcedibilità del ricorso che, nel caso di specie, viene, infatti, dichiarato improcedibile per omessa produzione della copia autentica della sentenza, avendo il ricorrente prodotto, scrive la Corte, “solamente una stampa cartacea della sentenza digitale, senza alcuna attestazione di conformità”.
 
Approfondimenti

Improcedibile il ricorso per Cassazione se il ricorrente, destinatario della notifica a mezzo pec, non attesta la conformità della relata di notifica – link

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Aggiornamento Giurisprudenza – 23 novembre 2017

La sezione “Giurisprudenza” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti provvedimenti:

Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica via PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della copia autentica della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) – Modalità – Copia cartacea – Estrazione dal fascicolo informatico (art. 16-bis, c. 9-bis, d.l. 179/2012) – Relata di notifica – Estrazione della copia cartacea del messaggio PEC pervenuto e della relata di notifica – Mancanza – Improcedibilità

Procedimento cautelare – Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Memoria di costituzione  – Deposito su supporto cartaceo – Ammissibile – Atto endoprocessuale – Esclusione

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notifica (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) – Tardività – Notifica del ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata – Equipollente – Validità

Notifica a mezzo PEC – Atto di precetto – Documento informatico sottoscritto con firma digitale – Formato CAdES – Contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost. – Esclusione – Onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti informatici per leggere e decodificare i documenti notificati – Sussiste

Processo Civile Telematico – Forma degli atti del processo – Atti da notificare e procura speciale – Documenti informatici (originali informatici) – Estensione diversa da quella normativamente prescritta – Esistenza dell’atto – Rimessione alle SS.UU.

Istanza di vendita – Termini – Esito automatico – Tempestivo – Esito cancelleria – Rifiuto dopo la scadenza del termine – Rimessione in termini

 

 

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Tribunale dei minorenni: arriva SIGM@Web

A seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Tribunale dei Minorenni di Milano e i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Como, Milano, Monza, Sondrio e Varese per la trasmissione telematica di decreti e ordinanze, l’Ordine degli Avvocati di Milano ha comunicato sul proprio sito la disponibilità di un’applicazione che consente la consultazione anonima del registro informatico di cancelleria, c.d. SIGMA (Sistema informativo Giustizia Minorile Automatizzato), dei procedimenti civili di alcuni Tribunali per i Minorenni del territorio nazionale, tra cui quello di Milano.

L’applicazione, chiamata Sigm@Web, permette tale consultazione da computer, smartphone e tablet ad avvocati e amministrazioni, nonché a semplici cittadini.

L’applicazione, scaricabile dall’indirizzo https://minori.giustizia.it/sigma, sarà a breve disponibile anche sull’homepage del sito del Tribunale per i Minorenni di Milano ed è presente anche nell’APP ‘Giustizia Civile’, la nota app che consente la consultazione pubblica, sempre anonima, dei registri di cancelleria civile degli uffici di Corte d’Appello, Tribunale Ordinario, Sezioni distaccate e Giudici di Pace.

Approfondimenti

Tribunale dei minorenni di Milano: è entrato in vigore il protocollo d’intesa per la trasmissione telematica di decreti e ordinanze – Link
News sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Link
Download app Sigm@Web – Link
Tribunale per i Minorenni di Milano – Link

 

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I nuovi adempimenti dell’avvocato telematico – Mantova, 24 novembre 2017

Il 24 novembre 2017, dalle ore 15 alle ore 18, presso la Fondazione Università Mantova – Aula Matilde di Canossa, l’Ordine degli Avvocati di Mantova organizza il convegno

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO – I nuovi adempimenti dell’avvocato telematico

Saluti introduttivi:
Avv. Paolo Trombini, Presidente Ordine Avvocati di Mantova

Coordina:
Avv. Mattia Amadei, Referente informatico COA Mantova

Relazioni:
– PCT in Lombardia: un progetto condiviso
– Il Processo telematico e le nuove sfide del professionista moderno
Dott. Filippo Pappalardo (Referente PCT Unione Lombarda Ordini Forensi)

– L’atto del processo: dalla scrittura su supporto analogico al documento digitale
– L’allegazione documentale nei diversi riti civili: fruibilità, reperibilità, efficacia
Avv. Daniela Muradore (formatore PCT e avvocato in Milano)

– Giurisprudenza su depositi telematici e notifiche in proprio a mezzo PEC
– La conservazione dei documenti informatici
Avv. Alessandro Piccinini (Presidente AIGA Mantova – membro commissione PCT del COA Mantova)

Nel corso della sessione un incaricato di Open Dot Com illustrerà l’operatività della nuova funzione “Conservazione PEC” in Consolle Avvocato ® e degli altri servizi aggiuntivi convenzionati.

L’EVENTO È STATO ACCREDITATO PER N. 3 CREDITI FORMATIVI

Locandina

 

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