I nuovi adempimenti dell’avvocato telematico – Brescia, 5 dicembre 2017

Il 5 dicembre 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la sala Polifunzionale di via Lattanzio Gambara 40, l’Ordine degli Avvocati di Brescia organizza il convegno
 
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO – I nuovi adempimenti dell’avvocato telematico
 

Relazioni:

– PCT in Lombardia: un progetto condiviso

– Il Processo telematico e le nuove sfide del professionista moderno

Dott. Filippo Pappalardo (Referente PCT Unione Lombarda Ordini Forensi)

 

– l’atto del processo: dalla scrittura su supporto analogico al documento digitale

– l’allegazione documentale nei diversi riti civili: fruibilità, reperibilità, efficacia

– Giurisprudenza su depositi telematici e notifiche in proprio a mezzo PEC

Avv. Daniela Muradore (formatore PCT e avvocato in Milano)

 

Coordina: Avv. Fabrizio Segala (consigliere Ordine Avvocati Brescia)
 
Nel corso della sessione un incaricato di Open Dot Com illustrerà l’operatività della nuova funzione “Conservazione PEC” in Consolle Avvocato ® e degli altri servizi aggiuntivi convenzionati.

La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di n. 3 crediti formativi.

 
Iscrizioni tramite Sfera
 

Locandina

 

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Processo telematico – Schemi XSD definitivi relativi al deposito telematico dei ricorsi presso la Corte Suprema di Cassazione

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 1 dicembre 2017

ATTENZIONE: contenuto riservato alle software house

Facendo seguito alla notizia del 13 ottobre 2017, a questo link è disponibile la versione definitiva degli schemi XSD relativi agli atti introduttivi che sarà possibile depositare telematicamente presso la Corte di Cassazione, e che sostituiranno quelli attualmente pubblicati.

È fin d’ora possibile effettuare test sull’ambiente di “Model Office Cassazione”, secondo le modalità riportate in questo documento.

Schemi XSD relativi al deposito telematico dei ricorsi presso la Corte Suprema di Cassazione

Link all’articolo originale

 

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Processo Amministrativo Telematico: rimesso in termini il ricorrente che notifica all’indirizzo PEC non censito nel pubblico elenco

Il TAR Molise, con l’ordinanza n. 420 del 13 novembre 2017, rimette in termini per errore scusabile il ricorrente che abbia notificato il ricorso a mezzo PEC utilizzando un indirizzo diverso da quello pubblicato nel Registro PP.AA. di cui all’art. 16 comma 12 del DL 179/2012 conv. L. 221/2012.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva notificato il proprio ricorso all’Avvocatura dello Distrettuale dello Stato presso l’indirizzo PEC pubblicato sul sito dell’Avvocatura, facendo affidamento sulla circostanza che in altri giudizi, pendenti avanti al medesimo TAR Molise, l’amministrazione si era ritualmente costituita, pur a fronte di ricorsi notificati presso l’indirizzo PEC non censito nel pubblico elenco.

Proprio tale affidamento è stato tutelato dal TAR Molise che, nel provvedimento in esame, pur muovendo le mosse
dall’obbligo posto dalla vigente normativa, secondo cui le notifiche telematiche alle PA non costituite in giudizio devo essere effettuate esclusivamente all’indirizzo PEC estratto dal Registro PP.AA., giunge alla conclusione di accogliere l’istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente.

E ciò in quanto, sostiene il Tribunale, deve ritenersi errore scusabile la notifica presso un indirizzo PEC non censito in un pubblico elenco quando tale indirizzo risulti, come nel caso di specie, pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione, senza recare l’espressa precisazione di utilizzabilità di tale indirizzo unicamente per le comunicazioni differenti dalla notifica di atti giudiziari ex L. 53/1994. Il che ha senz’altro generato nel ricorrente un legittimo affidamento, fortificato appunto dalle precedenti costituzioni in giudizio dell’Amministrazione intimata.

Ne segue che “il legittimo mutamento della strategia processuale dell’Avvocatura dello Stato, che ha deciso di non costituirsi più nei giudizi in cui venga eseguita la notifica del ricorso introduttivo presso l’indirizzo PEC relativo ad attività diverse dalla rappresentanza processuale, non può produrre fin da subito le gravi conseguenze connesse all’invalidità della notifica stessa, pena la violazione del principio di lealtà processuale, quanto meno fino a quando non venga modificato il sito web dell’Avvocatura medesima in modo da rendere chiaro a tutti gli utenti che l’indirizzo PEC impiegato dalla parte ricorrente nell’odierno giudizio non è utilizzabile per la notifica degli atti processuali a cui è, invece, destinato un altro indirizzo PEC”.

 

Approfondimenti

TAR Molise, sez. I, ordinanza n. 420/17 – link

 

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La pronuncia del Tribunale di Ferrara sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.: ammissibile il deposito su supporto cartaceo della memoria di costituzione della parte reclamata

Con ordinanza in data 25 luglio-16 ottobre 2017 il Tribunale di Ferrara si è pronunciato sull’annosa questione della natura latu sensu impugnatoria del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con conseguente esclusione dell’obbligo di depositare telematicamente gli atti introduttivi della fase di reclamo in quanto non provenienti dalla parte “precedentemente costituita” ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012.

Nel caso di specie, la parte reclamante, muovendo dalla configurazione del reclamo ex art. 669 terdecies come atto endoprocessuale, aveva eccepito l’inammissibilità della costituzione avversaria che aveva depositato la propria memoria di costituzione su supporto cartaceo.

E tuttavia, tale eccezione non è stata accolta dal collegio giudicante che ha considerato ammissibile il deposito con modalità tradizionale della memoria di costituzione facendo discendere tale ammissibilità dalla natura impugnatoria del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che, secondo il Tribunale di Ferrara, consiste nella censura di un provvedimento e nella richiesta, ad un giudice diverso da quello che l’ha emanato, di una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima, con conseguente esclusione della possibilità di configurare il reclamo quale atto-endoprocessuale.

 

Approfondimenti

Trib. Ferrara, ord. 25 luglio-16 ottobre 2017 (Pres. Savastano, rel. De Curtis)

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