Processo Civile Telematico: archiviazione e conservazione delle PEC – Monza, 22 marzo 2018

Il 22 marzo 2018, dalle ore 14.45 alle ore 18.15, presso il Cinema Capitol – Sala 2 – di Via Alessandro Pennati 10, in Monza, l’Ordine degli Avvocati di Monza organizza il convegno:
 
Processo Civile Telematico: archiviazione e conservazione delle PEC
 
Saluti introduttivi
Avv. Michele Erba – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza

 

Coordina
Avv. Giorgio Galbiati – Referente informatico Ordine Avvocati Monza

 

La giurisprudenza di legittimità sulle notificazioni telematiche.

Gli adempimenti dell’avvocato difensore: la conservazione a norma dei messaggi di posta elettronica certificata tra opportunità e obbligo.

Avv. Daniela Muradore – Commissione informatica Ordine Avvocati Milano

 

PCT in Lombardia: un progetto condiviso.

Il Processo telematico e le nuove sfide del professionista moderno.

Dott. Filippo Pappalardo – Referente PCT Unione Lombarda Ordini Forensi

 

Nel corso della sessione un incaricato di Open Dot Com illustrerà l’operatività della nuova funzione “Conservazione PEC” in Consolle Avvocato® e degli altri servizi aggiuntivi convenzionati

 

Sono riconosciuti 3 crediti formativi, di cui n. 2 in materia obbligatoria e n. 1 in diritto civile

Quota di partecipazione: € 12,00 escluso dal campo di applicazione dell’Iva in quanto derivante da attività non commerciale.

Iscrizione online: link
 

Locandina

 

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Processo Telematico – Documentazione sui servizi web: pubblicata nuova versione

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 7 marzo 2018
 
Si informa che è stata pubblicata la nuova versione della documentazione sui servizi web esposti dal Ministero, disponibile a questo link.
Le modifiche apportate saranno applicate con le tempistiche comunicate nella news del 5 marzo 2018.
 

 

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Interruzione dei servizi informatici del settore civile per l’installazione di modifiche evolutive, migliorative e correttive – Marzo 2018

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 5 marzo 2018

Si comunica che, al fine di consentire l’installazione di modifiche evolutive, migliorative e correttive sui sistemi del civile si procederà alla interruzione degli stessi con le seguenti modalità temporali:
  • per gli uffici del distretto della Corte d’Appello di Milano e del distretto della Corte d’Appello di Napoli, dalle ore 17:00 del giorno 9 marzo e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del giorno 12 marzo c.a.;
  • per tutti gli altri uffici giudiziari compresi i Giudici di Pace dalle ore 17:00 del giorno 23 marzo e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del giorno 26 marzo c.a.

Si precisa che, durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo dei singoli distretti.

Durante le summenzionate interruzioni programmate non sarà pertanto possibile consultare i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Per tutti gli utenti “interni” (Magistrati e cancellieri), durante il periodo di interruzione dei sistemi, non sono disponibili i registri di cancelleria e quindi, per i cancellieri, non sarà possibile procedere all’aggiornamento dei fascicoli, all’invio dei biglietti di cancelleria e all’accettazione dei depositi telematici, mentre non sarà possibile aggiornare i dati dei fascicoli sulla Consolle del Magistrato.

 

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Improcedibilità del ricorso per Cassazione per omesso deposito dell’attestazione di conformità: nessuna rimessione alla Sezioni Unite

Con l’ordinanza n. 30765 del 22 dicembre 2017, la sesta sezione (c.d. sezione filtro), si è espressa sulla nota questione dell’improcedibilità del ricorso per cassazione affermando il seguente principio di diritto: “Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, del messaggio di posta elettronica certificato ricevuto, nonché della relazione di notifica e della decisione impugnata, allegati al messaggio; tuttavia, non è anche necessario il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico”.

Con tale pronuncia, la Corte ribadisce il principio per cui il ricorrente, destinatario della notifica, deve depositare, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del ricorso e a pena di improcedibilità, copia analogica del messaggio PEC ricevuto, nonché dei relativi allegati (provvedimento impugnato e relazione di notifica) e attestarne la conformità ex art. 9, commi 1bis e 1ter, della l. 53/1994.

L’omesso deposito di tali documenti e della relativa attestazione di conformità determina l’improcedibilità del ricorso. Non rilevano né la mancata contestazione di controparte (il rilievo è d’ufficio) né la presenza nel fascicolo d’ufficio o in quello di controparte di copia autentica della sentenza. Né tanto meno potrà essere concessa alcuna rimessione in termini. È fatto salvo il solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (non essendo evidentemente necessaria alcuna verifica sulla data di notifica del provvedimento).

Dall’altro lato, la Corte smentisce quanto affermato dalla sentenza n. 26520/2017 che aveva parlato di “duplice onere di certificazione”: l’ulteriore onere di estrarre copia della sentenza che si impugna dal fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 179/2012 (ovvero di farsi lasciare copia autentica dalla cancelleria) sussiste – in via esclusiva – nel solo caso in cui la sentenza non sia stata notificata.

A seguito di detta decisione e del principio da essa enunciato, è stata disposta la restituzione alla Terza Sezione del ricorso che, con ordinanza n. 30622 del 20 dicembre 2017, era stato trasmesso per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite che quindi non si pronunceranno – almeno per ora – sul punto.

 

Approfondimenti
Cass. sez. VI, ord. 22 dicembre 2017 n. 30765 (Pres. Schirò, rel. Curzio)

 

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