L’intervento nelle procedure esecutive: il rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 16 bis D.L.179/2012
di Giosiana Radaelli
Avvocato in Milano e formatore PCT
La questione che si vuole affrontare in questa sede attiene al deposito telematico dell’atto di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, riflettendo sulla natura obbligatoria ovvero facoltativa dello stesso, alla luce della disciplina introdotta dal secondo comma dell’art. 16-bis in raffronto al primo.
Per comprendere, e quindi correttamente interpretare la portata del secondo comma dell’art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) occorre partire dalle modifiche legislative che hanno portato all’attuale formulazione nonché al suo rapporto con il primo comma.
Innanzitutto occorre precisare che l’art.16-bis, il quale disciplina “l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali” nasce con la Legge di Stabilità 2013, ossia la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in quanto la formulazione originaria del D.L. 179/2012 non lo contemplava.
Neppure nella legge di conversione L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) vi era alcuna traccia.
Pertanto è soltanto con l’art. 1, comma 19, della Legge di Stabilità che il legislatore introduce l’art. 16-bis, stabilendone l’inserimento dopo l’art. 16 di cui già al d.l. 179/2012.
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