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L’intervento nelle procedure esecutive: il rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 16 bis D.L.179/2012

di Giosiana Radaelli
Avvocato in Milano e formatore PCT

 

La questione che si vuole affrontare in questa sede attiene al deposito telematico dell’atto di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, riflettendo sulla natura obbligatoria ovvero facoltativa dello stesso, alla luce della disciplina introdotta dal secondo comma dell’art. 16-bis in raffronto al primo.

Per comprendere, e quindi correttamente interpretare la portata del secondo comma dell’art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) occorre partire dalle modifiche legislative che hanno portato all’attuale formulazione nonché al suo rapporto con il primo comma.

Innanzitutto occorre precisare che l’art.16-bis, il quale disciplina “l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali” nasce con la Legge di Stabilità 2013, ossia la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in quanto la formulazione originaria del D.L. 179/2012 non lo contemplava.

Neppure nella legge di conversione L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) vi era alcuna traccia.

Pertanto è soltanto con l’art. 1, comma 19, della Legge di Stabilità che il legislatore introduce l’art. 16-bis, stabilendone l’inserimento dopo l’art. 16 di cui già al d.l. 179/2012.

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Aggiornamento Giurisprudenza del 27 aprile 2015

La sezione “Giurisprudenza” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti provvedimenti:

Trib. Salerno, decr. 22 aprile 2015 (est. Jachia)
Fascicolo informatico – Completezza – Atti introduttivi – Deposito su supporto cartaceo – Copia di cortesia telematica – Termine per il deposito a mezzo P.C.T.

Trib. Torino, ord. 22 aprile 2015
Atto di citazione per chiamata di terzo – Notifica via PEC – Mancata costituzione del terzo – Prova della notifica – Ricevuta di avvenuta consegna “sintetica” – Insufficiente 

Trib. Roma, 20 aprile 2015 (est. Quartulli)
Atti di parte – Collegamenti ipertestuali – Elementi attivi (art. 12 Provvedimento 16.4.2014) – Inammissibilità

Trib. Milano, decr. 8 aprile 2015 (est. Buffone) 
Decreto ingiuntivo europeo – Deposito su supporto cartaceo – Ammissibile – Obbligo di deposito per via telematica – Esclusione

Trib. Torino, decr. 26 marzo 2015 e decr. 31 marzo 2015 
Ricorso per riassunzione – Atto di parte precedentemente costituita – Deposito su supporto cartaceo – Inammissibile – Deposito anche per via telematica – Rilevanza

Trib. Bergamo, decr. 25 marzo 2015 
Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – Deposito per via telematica – Inammissibile – Decreto D.G.S.I.A. ex art. 35 D.M. n. 44/2011 – Atti introduttivi – Mancata indicazione

Trib. Asti, ord. 23 marzo 2015 (est. Pozzetti)
Ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c. – Atto introduttivo – Deposito con modalità cartacea – Ammissibile

App. Bologna, decr. 24 dicembre 2014
Reclamo ex art. 708, c. 4, c.p.c. – Atto introduttivo – Obbligo di deposito telematico – Esclusione – Obbligo di deposito cartaceo – Sussiste – Deposito per via telematica – Nullità – Sussiste – Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Sussiste – Perfezionamento del deposito – Ricevuta di avvenuta consegna – Necessità

 

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PST: copia informatica, duplicato informatico ed impronta

 

di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl

 

Proseguiamo, concettualmente, il discorso iniziato con gli articoli precedentemente pubblicati: “Firma digitale e PCT” e “La firma digitale ed i suoi formati“.

Partiamo dalle definizioni di copia informatica e duplicato informatico dettate dal CAD all’art. 1:

“i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e’ tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinquies)  duplicato  informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;”.

Sul Portale dei Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it) è ora possibile scaricare oltre alla copia informatica, anche il duplicato informatico e l’impronta con hash md5, utile per verificare la corrispondenza del duplicato all’originale informatico, conservato sui server ministeriali, secondo le modalità di seguito illustrate.

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Aggiornamento Normativa, Giurisprudenza, Circolari, Protocolli e Glossario del 17 aprile 2015

La sezione “Normativa” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti nuovi contenuti:

PROCESSO TELEMATICO

Testo integrale Provvedimento 16 aprile 2014, comprensivo di allegati

 

La sezione “Giurisprudenza” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti nuovi contenuti:

– Trib. Padova, sent. 10 febbraio 2015

– Trib. Napoli, 20 marzo 2015

– Trib. Macerata, 25 marzo 2015 (est. Canullo)

 

La sezione “Circolari e protocolli” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti nuovi contenuti:

– Note informative D.G.S.I.A. relative alle evolutive sui sistemi del civile 23.3.2015 (Aggiornamento Portale dei Servizi Telematici)

– Protocollo Tribunale ed Ordine Avvocati di Torino sulle copie di cortesia (18/07/2014)

– Tribunale di Torino – istruzioni per il deposito telematico degli atti delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari

 

La sezione “Glossario” è stata aggiornata con l’inserimento di 20 nuove voci.

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Firma digitale e PCT

 

di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl

 

Proseguiamo l’approfondimento sulla firma digitale, iniziato con questo articolo, concentrandoci sulle sue applicazioni pratiche nel Processo Civile Telematico.

Il Provvedimento del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014, come previsto dall’art. 34 del D.M. 44 del 21 febbraio 2011, reca le specifiche tecniche del Processo Civile Telematico (PCT) ed in particolare, all’art. 12, comma 2, stabilisce, riguardo alla trasmissione di atti e documenti informatici, il formato da utilizzare per la firma digitale.

Gli utenti, sia esterni (avvocati ed ausiliari del giudice) che interni (magistrati e cancellieri), possono utilizzare per la sottoscrizione digitale dei documenti informatici lo standard PAdES oppure in alternativa il CAdES.

E’ tuttavia evidente che, potendo il PAdES essere utilizzato unicamente per firmare digitalmente file PDF, solo il CAdES potrà essere usato per la sottoscrizione di tutti i restanti tipi di file previsti dall’art. 13 del Provvedimento (rtf, txt, jgp, gif, tiff, xml, eml, msg, zip, rar, arj).

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