Notifiche in proprio a mezzo Pec: mancato perfezionamento per causa imputabile al destinatario
di Fabio Callegari
Formatore PCT
La legge 21.01.1994 n. 53 disciplina la “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
Anche tale disciplina è stata interessata dalla telematizzazione del processo civile. L’entrata in vigore dell’art. 46, d.l. 24.06.2014 n. 90, ha, peraltro, semplificato la facoltà, in capo agli avvocati, di procedere alla notificazione in proprio a mezzo Pec: è stata, infatti, eliminata la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione dal proprio ordine di appartenenza nonché l’obbligo di effettuare il pagamento dell’importo previsto dal previgente art. 10, comma n. 1, l. 53/1994.
I requisiti affinché l’avvocato possa validamente procedere con la notifica in proprio a mezzo Pec sono indicati dall’art. 3 bis della l. 53/1994, così come modificato dalla l. 11.08.2014 n. 114, di conversione del d.l. 90/2014.
Questi requisiti sono, in sostanza, quei “nuovi arnesi del mestiere” di cui l’avvocato telematico non può più fare a meno.
In primis è necessario che il soggetto notificante sia munito di un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi. Ciò, in teoria, non dovrebbe porre particolari ostacoli in quanto, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della l. 28.01.2009 n. 2, gli avvocati, al pari di ogni altro professionista iscritto in albi o collegi, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo Pec all’ordine di appartenenza.
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