Improcedibilità del ricorso per Cassazione per omesso deposito dell’attestazione di conformità: nessuna rimessione alla Sezioni Unite

Con l’ordinanza n. 30765 del 22 dicembre 2017, la sesta sezione (c.d. sezione filtro), si è espressa sulla nota questione dell’improcedibilità del ricorso per cassazione affermando il seguente principio di diritto: “Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, del messaggio di posta elettronica certificato ricevuto, nonché della relazione di notifica e della decisione impugnata, allegati al messaggio; tuttavia, non è anche necessario il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico”.

Con tale pronuncia, la Corte ribadisce il principio per cui il ricorrente, destinatario della notifica, deve depositare, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del ricorso e a pena di improcedibilità, copia analogica del messaggio PEC ricevuto, nonché dei relativi allegati (provvedimento impugnato e relazione di notifica) e attestarne la conformità ex art. 9, commi 1bis e 1ter, della l. 53/1994.

L’omesso deposito di tali documenti e della relativa attestazione di conformità determina l’improcedibilità del ricorso. Non rilevano né la mancata contestazione di controparte (il rilievo è d’ufficio) né la presenza nel fascicolo d’ufficio o in quello di controparte di copia autentica della sentenza. Né tanto meno potrà essere concessa alcuna rimessione in termini. È fatto salvo il solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (non essendo evidentemente necessaria alcuna verifica sulla data di notifica del provvedimento).

Dall’altro lato, la Corte smentisce quanto affermato dalla sentenza n. 26520/2017 che aveva parlato di “duplice onere di certificazione”: l’ulteriore onere di estrarre copia della sentenza che si impugna dal fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 179/2012 (ovvero di farsi lasciare copia autentica dalla cancelleria) sussiste – in via esclusiva – nel solo caso in cui la sentenza non sia stata notificata.

A seguito di detta decisione e del principio da essa enunciato, è stata disposta la restituzione alla Terza Sezione del ricorso che, con ordinanza n. 30622 del 20 dicembre 2017, era stato trasmesso per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite che quindi non si pronunceranno – almeno per ora – sul punto.

 

Approfondimenti
Cass. sez. VI, ord. 22 dicembre 2017 n. 30765 (Pres. Schirò, rel. Curzio)