La Cassazione è tranchant: nessuna scusa per l’avvocato che non si dota dei necessari applicativi per il Processo Civile Telematico

Con l‘ordinanza 25 settembre 2017, n. 22320, la Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all’allocazione del rischio della mancata lettura dei documenti sottoscritti digitalmente in formato Cades (.p7m) in capo al destinatario della notifica, che non si sia dotato degli strumenti per “decodificare” i files notificati, ovvero in capo al notificante.

Nell’opinione del ricorrente, la configurazione in capo al destinatario della notifica dell’onere di dotarsi di specifici programmi di lettura di files con estensione .p7m violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, prospettando una disparità di trattamento con le notifiche analogiche.

Di diverso avviso è la Cassazione, secondo cui “il corpus di norme, anche tecniche e di rango secondario, su cui si basa il c.d. processo telematico ha reso possibile e pertanto legittimo, ma anzi via via talvolta perfino indispensabile in quanto necessario perché unico strumento valido per la formazione dell’atto o lo sviluppo della fase processuale, l’impiego di particolari strumenti informatici….tanto per la formazione che per la notificazione dell’atto”.

E’ pertanto insito nella stessa normativa sulle notifiche telematiche l’onere per il destinatario della notifica di dotarsi degli strumenti informatici necessari alla sua lettura. Secondo la Corte non è infatti configurabile alcun contrasto con Costituzione, trattandosi di onere imprescindibile e funzionale all’operatività della stessa normativa in materia di notifiche a mezzo PEC, la cui applicazione sarebbe viceversa subordinata alla compiacenza del destinatario. Né può parlarsi di un onere eccezionale od eccessivamente gravoso, considerato l’attuale contesto di diffusione degli strumenti informatici ed in ogni caso delle telecomunicazioni con tali mezzi.

Approfondimenti

Cass., sez. VI-3, ord. 25 settembre 2017 n. 22320 (Pres. Amendola, rel. De Stefano) – Link