Domicilio digitale: nulla la notifica in cancelleria dell’atto di appello se la parte è costituita

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8 novembre 2017, n. 26488, si è pronunciata sull’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 722/2016 della Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva ritenuto nulla – e quindi sanabile ex art. 156 c.p.c. – la notificazione dell’atto appello effettuata dal Ministero dell’Interno con deposito in cancelleria anziché all’indirizzo p.e.c. del difensore costituito.

Secondo gli ermellini, ben ha fatto la Corte d’Appello ad escludere l’inesistenza della notificazione in cancelleria dell’atto di appello, statuendo che la stessa, in applicazione del consolidato orientamento della Suprema Corte in materia, va considerata nulla ed è pertanto sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. dall’avvenuta costituzione in giudizio dell’appellato.

 

Approfondimenti

Cass., sez. VI-1, ord. 8 novembre 2017 n. 26488 (Pres. Genovese, rel. Acierno)