Processo Amministrativo Telematico: rimesso in termini il ricorrente che notifica all’indirizzo PEC non censito nel pubblico elenco

Il TAR Molise, con l’ordinanza n. 420 del 13 novembre 2017, rimette in termini per errore scusabile il ricorrente che abbia notificato il ricorso a mezzo PEC utilizzando un indirizzo diverso da quello pubblicato nel Registro PP.AA. di cui all’art. 16 comma 12 del DL 179/2012 conv. L. 221/2012.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva notificato il proprio ricorso all’Avvocatura dello Distrettuale dello Stato presso l’indirizzo PEC pubblicato sul sito dell’Avvocatura, facendo affidamento sulla circostanza che in altri giudizi, pendenti avanti al medesimo TAR Molise, l’amministrazione si era ritualmente costituita, pur a fronte di ricorsi notificati presso l’indirizzo PEC non censito nel pubblico elenco.

Proprio tale affidamento è stato tutelato dal TAR Molise che, nel provvedimento in esame, pur muovendo le mosse
dall’obbligo posto dalla vigente normativa, secondo cui le notifiche telematiche alle PA non costituite in giudizio devo essere effettuate esclusivamente all’indirizzo PEC estratto dal Registro PP.AA., giunge alla conclusione di accogliere l’istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente.

E ciò in quanto, sostiene il Tribunale, deve ritenersi errore scusabile la notifica presso un indirizzo PEC non censito in un pubblico elenco quando tale indirizzo risulti, come nel caso di specie, pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione, senza recare l’espressa precisazione di utilizzabilità di tale indirizzo unicamente per le comunicazioni differenti dalla notifica di atti giudiziari ex L. 53/1994. Il che ha senz’altro generato nel ricorrente un legittimo affidamento, fortificato appunto dalle precedenti costituzioni in giudizio dell’Amministrazione intimata.

Ne segue che “il legittimo mutamento della strategia processuale dell’Avvocatura dello Stato, che ha deciso di non costituirsi più nei giudizi in cui venga eseguita la notifica del ricorso introduttivo presso l’indirizzo PEC relativo ad attività diverse dalla rappresentanza processuale, non può produrre fin da subito le gravi conseguenze connesse all’invalidità della notifica stessa, pena la violazione del principio di lealtà processuale, quanto meno fino a quando non venga modificato il sito web dell’Avvocatura medesima in modo da rendere chiaro a tutti gli utenti che l’indirizzo PEC impiegato dalla parte ricorrente nell’odierno giudizio non è utilizzabile per la notifica degli atti processuali a cui è, invece, destinato un altro indirizzo PEC”.

 

Approfondimenti

TAR Molise, sez. I, ordinanza n. 420/17 – link