La pronuncia del Tribunale di Ferrara sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.: ammissibile il deposito su supporto cartaceo della memoria di costituzione della parte reclamata

Con ordinanza in data 25 luglio-16 ottobre 2017 il Tribunale di Ferrara si è pronunciato sull’annosa questione della natura latu sensu impugnatoria del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con conseguente esclusione dell’obbligo di depositare telematicamente gli atti introduttivi della fase di reclamo in quanto non provenienti dalla parte “precedentemente costituita” ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012.

Nel caso di specie, la parte reclamante, muovendo dalla configurazione del reclamo ex art. 669 terdecies come atto endoprocessuale, aveva eccepito l’inammissibilità della costituzione avversaria che aveva depositato la propria memoria di costituzione su supporto cartaceo.

E tuttavia, tale eccezione non è stata accolta dal collegio giudicante che ha considerato ammissibile il deposito con modalità tradizionale della memoria di costituzione facendo discendere tale ammissibilità dalla natura impugnatoria del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che, secondo il Tribunale di Ferrara, consiste nella censura di un provvedimento e nella richiesta, ad un giudice diverso da quello che l’ha emanato, di una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima, con conseguente esclusione della possibilità di configurare il reclamo quale atto-endoprocessuale.

 

Approfondimenti

Trib. Ferrara, ord. 25 luglio-16 ottobre 2017 (Pres. Savastano, rel. De Curtis)