Improcedibile il ricorso per Cassazione se il ricorrente non assevera come conforme all’originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico

Con la sentenza 9 novembre 2017 n. 26520, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sull’onere previsto dall’art. 369, 2° comma, c.p.c. di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, la «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta», affermando il seguente principio di diritto:
 
“Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, che ha l’onere di depositare la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’ art. I6-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche”.
 
Ne segue la configurazione in capo al ricorrente di un duplice onere di certificazione: da un lato, deve asseverare, come conforme all’originale ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis del d.l. 179/2012 la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico e non dalla copia notificata (fatta comunque salva la possibilità di produrre la copia autentica rilasciata dalla Cancelleria, non essendo necessario in tal caso alcuna attestazione) e, dall’altro lato, deve parimenti certificare le copie cartacee della notificazione telematica ricevuta ai sensi dell’art. 3-bis, 5° comma, della L. 53/1994, come interpretato dalla discussa sentenza n. 17450 del 14/07/2017.
 
Il tutto a pena di improcedibilità del ricorso che, nel caso di specie, viene, infatti, dichiarato improcedibile per omessa produzione della copia autentica della sentenza, avendo il ricorrente prodotto, scrive la Corte, “solamente una stampa cartacea della sentenza digitale, senza alcuna attestazione di conformità”.
 
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Improcedibile il ricorso per Cassazione se il ricorrente, destinatario della notifica a mezzo pec, non attesta la conformità della relata di notifica – link