Improcedibile il ricorso per Cassazione se il ricorrente, destinatario della notifica a mezzo pec, non attesta la conformità della relata di notifica

 
La Corte di Cassazione, con la sentenza 14 luglio 2017 n. 17450, si è pronunciata su come il ricorrente, destinatario della notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata, debba assolvere l’onere ex art. 369, 2° comma, n. 2 c.p.c., ai sensi del quale col ricorso devono essere depositate, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata e la relazione di notificazione, qualora questa abbia avuto luogo.
 
Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte, “il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5 e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche [del messaggio PEC e della relata di notifica] depositate queste ultime presso la cancelleria della Corte”.
 
Con un’interpretazione senz’altro discutibile, la Corte applica estensivamente l’art. 9, comma 1-ter, della L. 53 del 1994 fino a sanzionare con l’improcedibilità il ricorrente che abbia depositato il messaggio di posta elettronica certificata inviatogli dalla controparte in copia cartacea senza attestarne la conformità all’originale e senza produrre la necessaria copia conforme della relazione di notificazione pervenutagli dal mittente.
 
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