A seguito della sospensione “temporanea” della consultazione dell’archivio di merito, l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, con la delibera in data 17 marzo 2018, invita formalmente il Ministero della Giustizia e la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) a ripristinare al più presto, nel distretto della Corte d’Appello di Milano, le funzioni di ricerca “archivio giurisprudenziale” precedentemente attive.
Nella delibera, l’ULOF esplicita le – senz’altro condivisibili – ragioni della richiesta di ripristino del servizio.
Ragioni che si rinvengono, innanzitutto, nel carattere pubblico delle sentenze e nel fatto che l’accesso al servizio “archivio giurisprudenziale” avviene previa autenticamente “forte” da parte di soggetti abilitati e in primis avvocati.
Senza contare che – continua l’ULOF – la pubblicazione delle sentenze non viola il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che, anzi, all’art. 51, comma 2, prevede esplicitamente “l’accessibilità” delle sentenze e delle altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.”
Segue l’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. 196/2003 a tenore del quale “Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato puo’ chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalita’ e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.”
Il tutto fatto salvo il divieto di diffusione previsto, dal medesimo art. 52, comma 5, in relazione alle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone e quello relativo a sentenze e provvedimenti giurisprudenziali, contenenti le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi, dai quali possa desumersi anche indirettamente, l’identita’ di minori.
Al di là delle eccezioni normativamente previste che sottendono speciali esigenze di tutela, non è quindi comprensibile – conclude l’ULOF – “la negata pubblicazione della sentenza, soprattutto nei casi in cui l’interessato non espliciti la richiesta di cui all’art. 52 c. 1 D. Lgs. 196/2003“.
Ne segue che nessuna motivazione circa presunti problemi di riservatezza può essere addotta, a maggior ragione alla luce della delibera adottata dall’ULOF, a giustificazione della sospensione della funzione “archivio giurisprudenziale” che costituisce un utile e legittimo strumento a disposizione dei difensori, anche ai fini della conoscibilità e prevedibilità delle decisioni di merito nonché per il consolidamento di orientamenti giurisprudenziali condivisi, anche in ottica deflattiva del contenzioso giudiziale.
L’auspicio è quindi che il servizio venga al più presto ripristinato e non solo con riferimento al distretto della Corte d’appello di Milano, cui si limita, per evidenti ragioni di competenza, l’invito dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi.
Per approfondimenti:
delibera ULOF 17 marzo 2018 – pdf