Portale delle Vendite Pubbliche: bene ma non benissimo

Avvocato in Milano, titolare dello studio legale cislaghi lessio associati, membro del Consiglio Direttivo del Circolo dei Giuristi Telematici
 
Lo scorso 17 luglio è entrato in funzione il Portale delle Vendite Pubbliche destinato, in sostanza, a diventare il punto di raccolta ed esposizione di tutte le vendite forzose (esecutive e concorsuali, mobiliari e immobiliari) del Paese.
L’iniziativa nasce con l’art. 13, comma 1, lett. b, n. 1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, mentre la disciplina di dettaglio è dettata dal DM 32/2015.
La struttura informatica del Portale e i flussi destinati a implementare le informazioni esposte e le procedure di vendita sono, invece, delineati da una specifica disciplina tecnica emanata sulla scorta delle norme sopra indicate.
Senza la pretesa di voler disaminare il dettaglio dell’infrastruttura o il suo funzionamento, è possibile già oggi verificare che il sistema di cui si discute è caratterizzato da diversi aspetti positivi ma anche da qualche ombra che, forse, poteva essere evitata.
Al di là del nome che lo caratterizza, il Portale delle Vendite Pubbliche va al di là della mera raccolta delle aste giudiziarie e arriva addirittura a prevedere un meccanismo di gestione delle vendite fortemente informatizzato e telematizzato, che coinvolge soggetti privati e istituzioni specificamente disciplinati dalla Legge di riferimento e che realizza un vero e proprio sistema di vendita “on-line”, dall’offerta sino all’aggiudicazione.
Ma andiamo con ordine.
Come detto, la funzione principale del Portale, che è decisamente user friendly, è quella di esporre tutti i dati delle vendite giudiziarie (dati dell’immobile e della perizia, estremi dell’asta, foto ecc. ecc.), e, al di là delle questioni estetiche, costituisce un importante passo avanti nell’ambito delle aste giudiziarie perché (finalmente) centralizza tutte le informazioni che attengono alle vendite forzose (la legge è chiara nel disporre che quando <<di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono  interessare il pubblico, deve essere inserito sul  portale  del  Ministero  della giustizia in  un’area  pubblica  denominata  “portale  delle  vendite pubbliche”>>).
Ad oggi infatti uno dei principali ostacoli per l’utente (nonostante l’ottimo lavoro svolto da alcuni soggetti privati che gestiscono siti di vendite all’asta) è costituito dalla frammentarietà delle informazioni (non tutte le vendite venivano pubblicate e non sempre) e dall’eterogeneità delle modalità di consultazione.
Il Portale risolve in radice tali problematiche diventando, in sostanza, il libro mastro di tutte le vendite che pur saranno replicate su siti gestiti da società private di cui si dirà poco oltre.
Ma non solo.
Il Portale infatti altro non è che il punto di approdo di una infrastruttura informatica che mette a disposizione degli interessati diversi servizi.
Questi servizi vengono erogati (ma forse sarebbe meglio dire esposti poiché si tratta di servizi web) per il tramite di alcuni soggetti privati denominati dalla legge “gestori della vendita telematica” che, per legge, devono essere dotati di determinate caratteristiche idonee a garantire la corretta erogazione dei servizi e, in caso di problemi, il risarcimento dei danni.
L’infrastruttura e la disciplina sottostante permettono infatti al privato cittadino (ma anche all’investitore più strutturato) di gestire:
a)      una prenotazione per la visita e l’esame del bene oggetto di vendita;
b)      la proposizione di una offerta idonea a partecipare all’asta;
c)      la partecipazione all’asta telematica
Inutile aggiungere che anche le funzionalità di gestione (così come quelle di informazione) costituiscono un indubbio vantaggio, per l’utente nello specifico e per il sistema in generale, posto che – analogamente a quanto accadde con la riforma delle esecuzioni del 2006, quando una delle intenzioni del legislatore fu quella di uniformare le diverse prassi dei Tribunali italiani riconducendole nella disciplina legale del procedimento – anche l’introduzione di una procedura informatizzata per la gestione di offerte e aste porterà quasi sicuramente a una riduzione drastica delle prassi locali meno virtuose a vantaggio invece dell’efficienza e della certezza del diritto.
Tuttavia, per quel che può essere interessante in questa sede, vi sono alcuni spunti critici che sembra opportuno evidenziare perché, immotivatamente, privano il sistema in generale di diversi punti di forza e, in taluni casi, scontano una incomprensibile sottovalutazione di alcune esperienze già vissute in ambito di e-government.
Partiamo innanzitutto dalla popolazione dei dati all’interno del portale: stando a quanto si può leggere nel disciplinare tecnico i dati di ciascuna vendita sono, di volta in volta, inseriti ex novo dal delegato alle operazioni di vendita.
La circostanza è alquanto sorprendente in un contesto in cui tutto il processo esecutivo (dal pignoramento alla vendita passando attraverso la certificazione notarile) è gestito da un sistema informativo (SIECIC) che potenzialmente raccoglie molti (se non tutti) i dati importanti di una vendita.
Stupisce, tra l’altro, rilevare che il sistema in sé è già progettato per riallinearsi con le infrastrutture del PCT ma al solo fine di autenticare il delegato alle operazioni di vendita e il custode quali soggetti legittimati a inserire (manualmente) i dati sul portale.
A quanto pare, insomma, l’attuale sistema non tiene in alcun conto gli indubbi vantaggi nell’uso del dato c.d. “strutturato” che, per lungo tempo, è stato un vanto dello stesso Ministero, il quale (giustamente) ha spesso evidenziato come una tecnologia basata sul riutilizzo dei dati in tutto il workflow documentale del processo abbattesse tempi, costi e possibilità di errore.
Altra questione che lascia abbastanza perplessi è quella dell’istituzione di una apposita casella PEC per l’invio dell’offerta per la vendita telematica.
Tale indirizzo PEC verrà di volta in volta fornito all’offerente che non ne sia provvisto da gestori appositamente iscritti ad un albo appositamente istituito per gestire l’erogazione di questa “one time PEC”.
L’infrastruttura infatti, se da un lato ricorda la rimpianta CPECPT (che però era governata dall’idea di servire un’utenza professionale e seriale in un flusso diretto e proveniente dagli uffici giudiziari), dall’altro pare del tutto avulsa da un contesto in cui il dibattito sul c.d. “domicilio digitale” è invece vivo e attuale.
In proposito è appena il caso di ricordare che alcune norme, recenti e prossime, potrebbero essere capaci di disegnare un futuro di breve/medio periodo in cui il cittadino comune sarà titolare di uno strumento informatico, personale ed esclusivo, con cui gestire l’invio e la ricezione di messaggi a valore legale sia dal punto di vista della trasmissione che dal punto di vista dell’identità.
Si pensi, tanto per fare qualche esempio, all’infrastruttura dell’ANPR, alle norme del regolamento EIDAS e, non ultimo, al recente dibattito sul domicilio digitale acceso sulla scia del DDL di riforma del CAD.
Ancora: questo tipo di approccio era già stato adottato con l’introduzione della CEC-PAC il cui fallimento è, oggi, sotto gli occhi di tutti.
Tra l’altro, anche a voler prescindere dallo stato di avanzamento lavori di alcune tecnologie istituzionali, le disposizioni attuali del Codice di Procedura Civile già oggi consentirebbero all’offerente di essere assistito da mandatari o procuratori legali già dotati di PEC (oltre che della competenza specifica che l’offerente medio ricerca in tutti quei casi in cui l’operazione da portare a termine sia caratterizzata da un elevato tecnicismo e dall’elevato impiego di risorse economiche).
In conclusione non resta che attendere che il sistema sia a pieno regime per verificare se, al di là della scelta strategica di creazione del portale, che pare indubbiamente positiva, la declinazione specifica delle caratteristiche dell’infrastruttura porterà vantaggi operativi concreti al sistema delle vendite, consentendo una maggiore accessibilità al sistema e quindi un aumento dei volumi e delle rendite delle aste.