30 giugno 2015: la Corte d’appello diventa telematica

 

Entra in vigore oggi, 30 giugno 2015, l’art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012 che obbliga i difensori delle parti precedentemente costituite a depositare per via telematica atti processuali e relativi documenti nei procedimenti civili innanzi alle Corti d’appello. La stessa modalità deve essere utilizzata dai soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria e, dunque, anche la perizia in appello, così come già avviene in tribunale deve essere trasmessa via PEC.

Si completa in questo modo il lungo cammino dell’obbligatorietà iniziato esattamente un anno fa, quando per la prima volta nella storia della giustizia civile italiana la trasmissione per via telematica iniziava a diventare l’unica modalità utilizzabile dalle parti e dai consulenti tecnici per depositare i rispettivi atti o elaborati. L’obbligo, giova ricordarlo, ha interessato innanzi tutto:

1.       i procedimenti monitori, dove si estende anche ai provvedimenti dei magistrati;

2.       gli atti “endoprocessuali” delle nuove cause civili di competenza dei tribunali;

3.       gli atti delle nuove procedure esecutive successivi al pignoramento;

4.       gli atti del curatore o del commissario nelle nuove procedure concorsuali.

Per quanto riguarda le procedure pendenti al 30 giugno 2014, l’obbligo di deposito telematico degli atti è entrato in vigore lo scorso 31 dicembre 2014. Il 31 marzo è divenuta obbligatoria l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive.

Da oggi, dunque, anche la Corte d’appello diventa obbligatoriamente telematica. Peraltro la scadenza porta con sé una ricca dote, normativa e finanziaria: il legislatore è infatti intervenuto nei giorni scorsi con alcune disposizioni relative al processo telematico, che interessano direttamente le procedure di competenza della Corte d’appello. Sotto il profilo normativo il recentissimo d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (pubblicato sulla G.U. n. 147/2015), recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”,stabilisce, infatti, all’art. 19, che è sempre possibile depositare telematicamente anche gli atti introduttivi e di costituzione, pur non prevedendo obblighi in tal senso.

Sotto il profilo finanziario, vengono stanziate ingenti risorse da utilizzare per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori progetti di digitalizzazione della Giustizia: l’art. 19, comma 2, autorizza la spesa di quasi 45 milioni di euro per il 2015, di 3 milioni per il 2016, 2 per il 2017 e 1 milione a decorrere dal 2018.

Dunque anche i procedimenti innanzi alla Corte potranno essere interamente telematici, fin dall’iscrizione a ruolo. Naturalmente, per quanto riguarda gli atti introduttivi, la scelta di procedere tramite PEC è rimessa insindacabilmente al singolo difensore e si potrà, quindi, ancora verificare l’ipotesi di un fascicolo ibrido, con la maggior parte degli atti in formato digitale e qualche sporadico atto introduttivo ancora su supporto cartaceo. Ma con la sempre maggiore diffusione e utilizzo dei sistemi informatici, unitamente alla cristallizzazione di prassi, anche giurisprudenziali, su come procedere, si andrà verso un uso sempre più intenso delle modalità telematiche.