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Improcedibile il ricorso per Cassazione se il ricorrente, destinatario della notifica a mezzo pec, non attesta la conformità della relata di notifica

 
La Corte di Cassazione, con la sentenza 14 luglio 2017 n. 17450, si è pronunciata su come il ricorrente, destinatario della notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata, debba assolvere l’onere ex art. 369, 2° comma, n. 2 c.p.c., ai sensi del quale col ricorso devono essere depositate, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata e la relazione di notificazione, qualora questa abbia avuto luogo.
 
Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte, “il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5 e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche [del messaggio PEC e della relata di notifica] depositate queste ultime presso la cancelleria della Corte”.
 
Con un’interpretazione senz’altro discutibile, la Corte applica estensivamente l’art. 9, comma 1-ter, della L. 53 del 1994 fino a sanzionare con l’improcedibilità il ricorrente che abbia depositato il messaggio di posta elettronica certificata inviatogli dalla controparte in copia cartacea senza attestarne la conformità all’originale e senza produrre la necessaria copia conforme della relazione di notificazione pervenutagli dal mittente.
 
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Nuovi provvedimenti nella “Giurisprudenza” di Processo Civile Telematico.it

La sezione “Giurisprudenza” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti provvedimenti:
 
Notifica via PEC – Notifica del ricorso – Ammissibilità – Irritualità (formato doc anziché pdf) – Irrilevanza – Sanatoria ex art. 156 c.p.c. – Applicabilità – Raggiungimento dello scopo – Sussiste
 
Ordinanza di inammissibilità (art. 348-bis c.p.c.) – Comunicazione di cancelleria –  Decorso del termine breve ex art. 348-ter, c. 3, c.p.c. – Mancanza dell’accettazione e della consegna – Insussistenza – Data e ora di invio e consegna – Presenza – Ricevute PEC – Disponibilità nel registro di cancelleria
 
Notifica ex art. 15 l.f. – Mancata conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione – Tardiva apertura della casella PEC – Irrilevanza – Conoscibilità dell’atto secondo un criterio di ordinaria diligenza

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Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti e servizi di consultazione

 

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 31 agosto 2017

Riportiamo di seguito la news del Ministero della Giustizia relativa all’aggiornamento delle specifiche tecniche PCT. L’aggiornamento riguarda in particolare i curatori, che avranno a disposizione nuovi tipologie di atto depositabili nell’ambito delle procedure fallimentari e nel concordato preventivo:
– rapporto riepilogativo finale fallimentare, 
– rapporto riepilogativo semestrale fallimentare
– rapporto riepilogativo finale  concordato preventivo
– rapporto riepilogativo semestrale concordato preventivo.
 
Al fine di consentire la più ampia diffusione delle modifiche che saranno prossimamente apportate ai sistemi civili, si pubblicano i nuovi schemi XSD aggiornati riguardanti il deposito telematico di nuovi atti, come dettagliatamente riportato nel documento allegato.
 
Si segnala, altresì, come riportato nel documento allegato, che nell’ambito dell’intervento saranno evoluti le attuali funzionalità di messaggistica tra magistrato e curatore permettendo lo scambio di messaggi anche con altri ausiliari, ovvero soggetti aventi un incarico sul fascicolo.
Inoltre, è stato corretto il wsdl “ServiziInterrogazioneSoggetto.wsdl” per la gestione delle Pubbliche Amministrazioni.
Si anticipa il pacchetto wsdl aggiornato.
 
Il Model Office per lo svolgimento dell’attività di test è già disponibile con le correzioni sopra descritte.
Riguardo l’aggiornamento dei sistemi di produzione verrà dato, come di consueto, avviso.
 

nuovi schemi XSD

 

 
 

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Pubblicate le Linee Guida per la redazione di atti e provvedimenti in maniera chiara e sintetica

 
L’Ordine degli Avvocati di Milano ha pubblicato le Linee Guida 2017 per la redazione di atti e provvedimenti in maniera chiara e sintetica elaborate dall’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile riunitasi a Roma dal 19 al 21 maggio 2017.
 
Le Linee-guida dettano i principi cui i difensori e i giudici dovrebbero attenersi nel redigere rispettivamente atti processuali e provvedimenti giurisdizionali con specifico riferimento alla distinzione in paragrafi, all’indice degli argomenti, alla numerazione della pagine, all’utilizzo dei collegamenti ipertestuali, nonché ai criteri per richiamare dottrina e giurisprudenza. 
 
Il condizionale è d’obbligo. Sia nelle premesse sia nelle note esplicative viene specificato che il mancato rispetto delle linee-guida non è motivo di inammissibilità e/o di improcedibilità dell’atto.
 
Viene assunto a modello di riferimento il Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense del 17 dicembre 2015 in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria. Modello, quest’ultimo, preferito a quello adottato nel processo amministrativo, per il quale il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 stabilisce che non costituisce motivo di impugnazione l’omesso esame da parte del Giudice di ciò che supera i rigorosi limiti dimensionali previsti.
 
L’allegato B mette a confronto i due modelli indicando, nella colonna centrale, i criteri redazionali individuati dal Protocollo del 2015 ed ora richiamati dal punto 5 delle Linee Guida elaborate dall’Assemblea dell’Osservatorio.
 
Per ulteriori approfondimenti, si vedano le Linee Guida e i relativi allegati
 

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Agenzia delle Entrate – Riscossione: quale indirizzo ai fini della notifica in proprio a mezzo PEC

 

A partire dal 1 luglio 2017, Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ente Pubblico Economico), C.F. 13756881002, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, mantenendo il medesimo codice fiscale della dante causa Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.

L’istituzione di un nuovo Ente a codice fiscale invariato si riflette anche sulle notifiche in proprio a mezzo PEC.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto iscritta nel Registro Imprese, risulta censita nel registro INI-PEC con l’indirizzo protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Tuttavia, nel Registro PP.AA. è presente il diverso indirizzo pct@pec.agenziariscossione.gov.it che, ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, potrà essere anch’esso utilizzato ai fini delle notifiche in proprio a mezzo PEC destinate al nuovo Ente Pubblico Economico. 

E’ auspicabile un rapido intervento per allineare ed uniformare l’indirizzo PEC censito nei diversi pubblici elenchi, ad evitare possibili dubbi o contrasti giurisprudenziali in materia.

Per ulteriori approfondimenti in tema di pubblici elenchi e notifiche in proprio a mezzo PEC, rinviamo allo specifico articolo presente sul nostro sito:

Notificazioni a mezzo PEC e pubblici elenchi

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