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Aggiornamento giurisprudenza – 3 aprile 2018

Notifica a mezzo PEC – Notifica effettuata dopo le ore 21 – Perfezionamento – Ore 7 del giorno successivo – Questione di legittimità costituzionale – Esclusione – Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE – Esclusione
 
Notifiche a mezzo PEC – Ricevuta di avvenuta consegna – Valore probatorio – Fino a prova contraria – Querela di falso – Non necessaria
 
Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica via PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della relata di notifica (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) – Modalità – Copia non autentica del solo messaggio PEC – Insufficienza – Copia autentica degli allegati – Mancanza – Improcedibilità

 
Titolo esecutivo giudiziale – Decreto ingiuntivo telematico – Data sul documento – Irrilevante – Accettazione della cancelleria – Necessità
 

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Aggiornamento giurisprudenza – 30 marzo 2018

Notifica a mezzo PEC – Ricorso per cassazione – Sottoscrizione digitale del ricorso – Mancanza – Non sussiste – Sottoscrizione digitale della relata – Mancanza – Irrilevante
 
Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica via PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della copia autentica della relazione di notificazione – Attestazione di conformità agli originali digitali delle copie analogiche – Mancanza – Improcedibilità  (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.)
 

Ricorso ex art. 351 c.p.c. – Deposito su supporto cartaceo – Inammissibilità – Esclusione – Raggiungimento dello scopo – Sussiste
 
Procedimento davanti al giudice di pace – Comparsa di costituzione – Invio a mezzo posta dell’atto destinato alla cancelleria – Irritualità – Raggiungimento dello scopo – Sussiste – Effetti dalla data di ricezione dell’atto – Anticipazione al momento della spedizione – Esclusione
 

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Aggiornamento giurisprudenza – 27 marzo 2018

Memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. – Deposito per via telematica – Invio tempestivo – Ricevuta di avvenuta consegna – Generazione dopo la scadenza del termine – Rimessione in termini
 
Comparsa di costituzione e risposta – Deposito per via telematica – Errore fatale – Rifiuto della cancelleria – Ulteriore deposito – Tempestività – Sussiste
 
Comparsa di costituzione e risposta – Deposito per via telematica – Rifiuto della cancelleria oltre il termine – Errore fatale – Ulteriore deposito – Tempestività – Sussiste
 
Reclamo ex art. 1, c. 58, l. 92/2012 – Deposito per via telematica – Invio nel giorno della scadenza del termine – Tempestività – Sussiste – Iscrizione a ruolo il giorno successivo – Irrilevanza
 
Ricorso ex art. 98 l.f. – Deposito per via telematica – Errata indicazione del registro informatico – Rimessione in termini – Esclusione
 

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Sospensione Archivio di Merito: l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi chiede al Ministero l’immediato ripristino

 
A seguito della sospensione “temporanea” della consultazione dell’archivio di merito, l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, con la delibera in data 17 marzo 2018, invita formalmente il Ministero della Giustizia e la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) a ripristinare al più presto, nel distretto della Corte d’Appello di Milano, le funzioni di ricerca “archivio giurisprudenziale” precedentemente attive.
 
Nella delibera, l’ULOF esplicita le – senz’altro condivisibili – ragioni della richiesta di ripristino del servizio.
 
Ragioni che si rinvengono, innanzitutto, nel carattere pubblico delle sentenze e nel fatto che l’accesso al servizio “archivio giurisprudenziale” avviene previa autenticamente “forte” da parte di soggetti abilitati e in primis avvocati.
 
Senza contare che – continua l’ULOF – la pubblicazione delle sentenze non viola il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che, anzi, all’art. 51, comma 2, prevede esplicitamente “l’accessibilità” delle sentenze e delle altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.”
 
Segue l’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. 196/2003 a tenore del quale “Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato puo’ chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalita’ e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
 
Il tutto fatto salvo il divieto di diffusione previsto, dal medesimo art. 52, comma 5, in relazione alle parti nei procedimenti  in  materia  di  rapporti  di famiglia e di stato delle persone e quello relativo a sentenze e provvedimenti giurisprudenziali, contenenti le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi, dai quali possa desumersi  anche indirettamente, l’identita’ di minori.
 
Al di là delle eccezioni normativamente previste che sottendono speciali esigenze di tutela, non è quindi comprensibile – conclude l’ULOF – “la negata pubblicazione della sentenza, soprattutto nei casi in cui l’interessato non espliciti la richiesta di cui all’art. 52 c. 1 D. Lgs. 196/2003“.
 
Ne segue che nessuna motivazione circa presunti problemi di riservatezza può essere addotta, a maggior ragione alla luce della delibera adottata dall’ULOF, a giustificazione della sospensione della funzione “archivio giurisprudenziale” che costituisce un utile e legittimo strumento a disposizione dei difensori, anche ai fini della conoscibilità e prevedibilità delle decisioni di merito nonché per il consolidamento di orientamenti giurisprudenziali condivisi, anche in ottica deflattiva del contenzioso giudiziale. 
 
L’auspicio è quindi che il servizio venga al più presto ripristinato e non solo con riferimento al distretto della Corte d’appello di Milano, cui si limita, per evidenti ragioni di competenza, l’invito dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi. 
 
Per approfondimenti: 
 
 
 

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