Giurisprudenza

Trib. Milano, ord. 23 febbraio 2008 (est. Dal Moro)

 
ATTENZIONE

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

 
Procura alle liti conferita su supporto cartaceo – Costituzione in giudizio attraverso strumenti telematici – Copia informatica autenticata con firma digitale – Congiunzione materiale (art. 83, c. 3, c.p.c.) – Sussiste

 

[…]

Il Giudice, a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 18.2.2008 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1) Sulla nullità della procura.

Parte opponente ha osservato che la procura alle liti sarebbe stata rilasciata su un foglio separato dal ricorso, non allegato al medesimo ma semplicemente prodotto quale documento del fascicolo monitorio e ciò sebbene nell’intestazione dell’atto fosse stato dichiarato che l’avv. T. rappresentava la società ricorrente in forza di procura “in calce” al ricorso; ciò sarebbe avvenuto in violazione di quanto disposto dall’art. 83 commi 2 e 3 c.p.c, sicché il documento separato non potrebbe considerarsi materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, né potrebbe desumersi la certezza della riferibilità della procura all’iniziativa processuale promossa in sede monitoria per ottenere il decreto qui opposto.

Detta eccezione non pare fondata.

Il procedimento della fase monitoria si è svolto in via telematica: l’art. 10 del D.PR 123/2001 relativo al processo telematico stabilisce che “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale”; sicché anche nel procedimento monitorio telematico, la procura conferita su supporto cartaceo, e dunque con foglio separato dal ricorso cui si riferisce, può validamente essere “congiunta” allo stesso, mediante copia informatica certificata ed autentica; l’inserimento del foglio separato contenente la procura nella busta telematica firmata dal difensore con firma digitale costituisce nel sistema telematico la congiunzione materiale della procura all’atto, e ciò alla luce dello stesso dato normativo sopra richiamato che, nella misura in cui lo richiede, evidentemente ritiene necessario-sufficiente che la procura su supporto cartaceo sia trasmessa in copia informatica asseverata conforme con firma digitale ed “imbustata” insieme al ricorso; nella specie dall’esame del fascicolo monitorio telematico, prodotto in forma cartacea nella presente fase di opposizione dalla società opposta, si evince che la procura alle liti, prodotta quale doc. 8 del fascicolo telematico, ed indicata nell’elenco dei documenti nel testo del ricorso in conformità a quanto previsto nelle “Prassi telematiche concordate da commissione mista Avvocati – Cancellieri – C.I.S.I.A – Magistrati” – è stata spedita all’interno della busta telematica e sottoscritta con firma digitale dall’avvocato che ha presentato e depositato telematicamente il ricorso monitorio nella fase di imbustamento; la busta telematica è un insieme di documenti informatici e il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; la busta informatica, sottoscritta con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta ai sensi dell’art. 20 e 71 D.Lgs 82/2005, e la firma digitale apposta sulla busta garantisce l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento (art. 20 co 2 D.Lgs 82/2005): essa infatti (c.d.busta MIME) contiene un file unico (contenente atto, procura e documenti allegati previamente scannerizzati) ed è cifrata dal sistema per l’ufficio giudiziario di destinazione in modo che solo questo ufficio possa decifrarlo e quindi leggere il contenuto della busta; la circostanza che la procura sia contenuta nella busta telematica unitamente al ricorso monitorio, busta firmata dall’avvocato con firma digitale, soddisfa, quindi, il requisito della congiunzione materiale all’atto richiesta dall’art. 83 co. 3 ultima parte c.p.c.

Sostiene, tuttavia, l’opponente – pervero aggiungendo con ciò un obiezione alla validità della procura inizialmente non prospettata – che alla luce della modalità con cui in concreto è stata rilasciata, con la procura in discorso non sarebbe soddisfatto il requisito della certa riferibilità della stessa all’iniziativa processuale alla quale è stata unita nelle forma particolari del decreto telematico.

Anche queste obiezioni non paiono fondate.

Conviene richiamare in proposito la ratio dell’art. 83 c.p.c. terzo comma – poiché è necessario tener presente che la procedura è pur sempre uno strumento volto per far valere la tutela di posizioni sostanziali garantendo a tutte le parti il diritto di difesa, e non va trasformata in un esercizio formalistico di competenze logiche – e la lettura più aggiornata che di tale norma ha fatto la Corte di Legittimità allorché ha dovuto pronunciarsi sulla validità della procura rilasciata su foglio separato. La ratio dell’art. 83 c.p.c. risiede nella certezza, funzionale al processo, della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che in concreto sostituisce in giudizio la parte.

La Cassazione ha, dunque, stabilito che “E’ valida la procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, deponendo per la validita’ di siffatta procura l’art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio puo’ ora avvenire oltreche’ in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto) e’ idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilita’ della procura stessa al giudizio cui l’atto accede ( sottolineatura del redattore), senza che, per contro, possa esigersi dalla parte conferente l’espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima puo’ gia’ ritenervi compreso in ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto contro di essa diretto, potendo fra l’altro una tale non prevista necessita’ risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte.” (Cass 13178/2003 conforme a Sez. Un. 1998/2646).

Con questa lucida pronuncia, che si condivide pienamente, la Corte sottolinea fino a che punto ha senso dubitare della “congiunzione tra la volontà della parte rappresentata e l’iniziativa processuale in concreto intrapresa da quello che risulta validamente essere il rappresentante processuale”, specialmente da parte della controparte, che potrebbe finire per trasformare una guarentigia di validità del processo in una menomazione del diritto di difesa di chi agisce in giudizio “non giustificata da esigenze di tutela della controparte”, che, infatti, neppure qui sono rappresentate.

Ciò premesso si osserva che paiono infondate tanto le considerazioni sulla base delle quali l’opponente assume si tratti nella specie di procura “a margine” dell’atto (invalida per assenza generalmente per codesta forma di procura, non basta certo a qualificarla “a margine” di un atto che non c’è; e ciò è tanto più vero se si considera che nell’epigrafe del ricorso il difensore fa riferimento ad una procura “in calce”, e ciò del tutto correttamente stante il disposto dell’art.83 terzo ultimo capoverso per cui la procura “si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”; quanto le considerazioni sulla non certa riferibilità della procura alla lite in questione, sia perché i requisiti procedurali specifici del processo telematico in forza dei quali si deve ritenere che la procura sia stata congiunta materialmente all’atto cui si riferisce (richiamati poco sopra) soddisfano pienamente “la presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede”; sia perché gli elementi contenuti nel testo di questa specifica procura alle liti (nome delle controparti, individuazione dell’azione, delle modalità di presentazione e dell’autorità giudiziaria competente) non lasciano spazio a dubbi sul fatto che quella procura sia in concreto riferibile, quanto alla volontà della parte che l’ha rilasciata, al presente contenzioso, e al ricorso depositato e contenuto nella medesima busta telematica; come ha sotto lineato la difesa dell’opposta, infatti, la circostanza che l’originale della procura venga conservato presso l’ufficio del difensore – com’è avvenuto nella specie – esclude che la stessa procura possa essere utilizzata in altra diversa posizione sostanziale controversa: “se l’originale fosse stato utilizzato per un diverso procedimento cartaceo (il quale non poteva, in considerazione delle specificazioni contenute nella procura, che avere la natura del ricorso per decreto ingiuntivo ed essere rivolto contro A. spa) non potrebbe più essere disponibile preso lo studio del difensore perché sarebbe divenuto parte dell’originale del ricorso cartaceo. Se invece dovesse essere stato utilizzato per un altro decreto telematico contro A. spa dovrebbe esistere un altro decreto ingiuntivo telematico con allegata la copia informatica della medesima procura, cosa che non c’è”.

Tanto meno fondamento, peraltro, paiono avere i dubbi della difesa dell’opponente circa la riferibilità della procura ad un diverso procedimento monitorio, come si deduce dalla cronologia riferita dall’opposta (cfr. pag. 6 memoria n. 3 art. 183 VI c.p.c.) allo stato incontestata alla luce di atti e documenti di causa.

La ratio dell’art. 83 c.p.c. circa la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione controversa, e la conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte, nella specie, per quanto detto, risulta soddisfatta. Onde l’eccezione, allo stato va considerata infondata, agli effetti quantomeno dell’esame dell’ulteriore questione oggetto della riserva assunta il 18.2.2008.

 […]

 P.Q.M.

– concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

– ritenuto che la causa sia matura per la decisione, alla luce degli atto e dei documenti prodotti fissa per p.c. l’udienza del giorno […] ore 9,00

Si comunichi alle parti.

Milano, 23 febbraio 2008

IL Giudice
Alessandra Dal Moro

Trib. Milano, ord. 23 febbraio 2008 (est. Dal Moro) Leggi tutto »

Trib. Milano, ord. 1 febbraio 2008 (est. Simonetti)

 
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Procura alle liti conferita su supporto cartaceo – Costituzione in giudizio attraverso strumenti telematici – Copia informatica autenticata con firma digitale – Congiunzione materiale (art. 83, c. 3, c.p.c.) – Sussiste

 

[…]

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede;

rileva la rituale costituzione in giudizio delle parti e in particolare che l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione della A.A. srl non pare fondata in quanto dall’esame della busta verde contenente l’atto (decreto opposto) notificato a mezzo posta risulta che l’ingiunta destinataria è stata avvista del deposito del plico con raccomandata del 27.4.2007; ragionevolmente deve ritenersi che il medesimo giorno l’atto sia stato depositato nell’ufficio postale per il decorso del termine di giacenza di 10 giorni; risulta altresì che l’atto di citazione è stato presentato all’U.G. per le notifiche il 6.6.2007 dunque nel termine di 40 giorni dal 27.4.2007;

osserva sulla costituzione in giudizio della ricorrente quanto segue:

la difesa dell’opponente ha posto in via preliminare una serie di questioni circa la validità della procura alle liti in capo al difensore della società ricorrente con conseguente ricaduta sulla validità/esistenza del ricorso per D.I..

Ha dedotto:

1) la nullità della procura perché sarebbe stata rilasciata su un foglio separato dal ricorso che non è stato allegato al medesimo ma semplicemente prodotto quale documento del fascicolo monitorio e ciò sebbene nell’intestazione dell’atto fosse stato dichiarato che l’avv. R. rappresentava la società ricorrente “in forza di procura allegata al presente atto” dunque il tutto in violazione di quanto disposto dall’art. 83 commi 2 e 3 c.p.c.;

2) l’omessa trascrizione, nelle copie autentiche del ricorso e del decreto ingiuntivo notificate ai debitori ingiunti, della procura asseritamene allegata al ricorso;

3) il vizio della procura per difetto di rappresentanza della società di colui che avrebbe conferito il mandato al difensore che ha presentato e firmato il ricorso monitorio.

Nell’esaminare la valida costituzione in giudizio della ricorrente va premesso che il procedimento della fase monitoria si è svolto in via telematica.

Dall’esame del fascicolo monitorio telematico, prodotto in forma cartacea nella presente fase di opposizione dalla opposta, e dall’esame del ricorso monitorio risulta che I. spa, ricorrente, ha agito in giudizio quale procuratore di M. spa rappresentata e difesa dall’avv. R. “in forza di procura allegata al presente atto”, così come si legge nell’epigrafe del ricorso; la procura alle liti è stata prodotta quale doc. 8 del fascicolo telematico; la procura alle liti è procura rilasciata su documento cartaceo dal dott. A.B. la cui firma è stata certificata dall’avv. R., nel testo della procura c’è l’espresso riferimento all’azione contro le attuali opponenti poiché si dà mandato al legale di agire in via monitoria e nella successiva eventuale fase di opposizione contro A.A. S.r.l. e fideiussori dinanzi al Tribunale di Milano.

Ritiene il Tribunale valida la costituzione in giudizio della ricorrente opposta poiché quello che è stato denunciato come vizio della procura alle liti, perché materialmente non spillata al ricorso monitorio, pare carente nei suoi presupposti di fatto.

Si è detto che la procura alle liti risulta prodotta quale doc. 8 del ricorso monitorio, essa è stata spedita all’interno della busta telematica sottoscritta con firma digitale dall’avvocato che ha presentato e depositato telematicamente il ricorso monitorio; la busta telematica è un insieme di documenti informatici; il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; la busta informatica è sottoscritta con firma digitale e soddisfa il requisito legale della forma scritta ai sensi dell’art. 20 e 71 D.Lgs 82/2005, la firma digitale apposta sulla busta garantisce l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento (art. 20 co 2 D.Lgs 82/2005); la procura alle liti in quanto contenuta nella busta telematica è stata regolarmente prodotta in giudizio al momento della costituzione in giudizio della parte ricorrente (risulta effettivamente presente nel fascicolo monitorio oltre che essere indicata nell’indice delle produzioni contenute nella busta telematica); la circostanza che essa sia contenuta nella busta telematica unitamente al ricorso monitorio, busta firmata dall’avvocato con firma digitale, soddisfa il requisito della congiunzione materiale all’atto richiesta dall’art. 83 co 3 ultima parte c.p.c. atteso che l’art. 10 del D.PR. 123/2001 stabilisce che “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale”. Dunque la normativa del cpc sulla procura alle liti non è stata modificata dal sistema normativo in vigore che regola il processo civile telematico nel senso che la procura alle liti, anche nel procedimento monitorio telematico, può essere conferita, oltre che a margine o in calce al ricorso, anche su foglio separato purché esso sia congiunto materialmente all’atto (ricorso) cui si riferisce; l’inserimento del foglio separato contenente la procura nella busta telematica firmata dal difensore con firma digitale costituisce la congiunzione materiale, nel sistema telematico, della procura all’atto dato anche il disposto dell’art. 10 DPR. 123/2001 che richiede, per la procura su supporto cartaceo, che essa sia trasmessa in copia informatica asseverata conforme con firma digitale; nel caso di specie, per altro, specifici elementi contenuti nel testo della procura alle liti (nome delle controparti, individuazione dell’azione e modalità di presentazione, indicazione dell’autorità giudiziaria competente) non lasciano dubbi sul riferimento concreto di quella procura al ricorso depositato e contenuto nella medesima busta telematica.

La procura alle liti rilasciata dal dott. A.B. quale rappresentante di I. spa è valida perché dal doc.2 prodotto dalla ricorrente nella fase monitoria risulta che l’Amministratore Delegato di I. spa con procura speciale e sottoscrizione autenticata da Notaio, aveva conferito al dott. A.B. una serie di poteri tra cui quello al fine di tutelare ragioni di credito presentare ricorsi per decreti di ingiunzione eleggere domicili, nominare avvocati conferendo ad essi mandati generali o speciali alle liti per rappresentanza e difesa della società in tutti i gradi di giudizio.

Risulta altresì dal doc.1 monitorio che M. spa aveva nominato quale suo procuratore speciale ex art. 77 c.p.c. G.C. spa e che I. spa quale società incorporante si è fusa con G.C. spa il 2.8.2006; infine si rileva che la circostanza che il ricorso e il decreto ingiuntivo siano stati notificati alle parti debitrici senza la trascrizione della procura alle liti non può dare luogo alla nullità insanabile del ricorso e del decreto considerando che numerosi elementi agli atti, tra cui la certificazione di cancelleria con il depositato della busta contenente il ricorso e i documenti informatici, consentono di ritenere l’avvenuto conferimento della procura alle liti prima della costituzione in giudizio della parte ricorrente.

La difesa delle parti opponenti ha chiesto di sospendere la p.e. del D.I. opposto; la richiesta non può essere accolta rilevando che l’eccezione di incompetenza per territorio non pare tale da precludere l’esame nel merito dell’opposizione; che i documenti prodotti nella fase monitoria sono idonei a dare dimostrazione scritte, nella suddetta fase monitoria, del credito dedotto in giudizio dalla banca; il contratto di finanziamento, stipulato nel 2002, risulta quanto alla pattuizione sugli interessi moratori conforme al TUF, art. 120, e alla Delibera Cicr del febbraio 2000;rilevato che le difese hanno chiesto i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. e che è opportuno che essi siano dati in udienza per avere certezza dell’uguale decorso per tutte le parti processuali,

P.Q.M.

Rileva la rituale costituzione in giudizio delle parti, rigetta l’istanza ex art. 649 c.p.c. e rinvia per la concessione dei termini di cui al’art. 183 co 6 c.p.c. all’udienza del giorno 13 marzo 2008 ore 11,20.

Si comunichi alle parti, all’avv. R. a mezzo fax.

Milano, 30 gennaio 2008.

Trib. Milano, ord. 1 febbraio 2008 (est. Simonetti) Leggi tutto »