Giurisprudenza

Trib. Milano, ord. 10 aprile 2013 (est. Simonetti)

 
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L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

 

Comunicazioni di cancelleria – Comunicazioni per via telematica – Indicazione negli atti di parte dell’indirizzo PEC del procuratore costituito comunicato all’Ordine (art. 125 cpc) – Invio al solo domiciliatario privo di PEC – Invalidità

 

N. R.G. nn/aaaa

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

 […]

La difesa dell’attrice fa presente che l’avv F procuratore della parte aveva comunicato in citazione al momento della costituzione la sua pec comunicata all’ordine degli avvocati di Agrigento al quale appartiene per le comunicazioni e nonostante ciò l’ordinanza riservata del 15 dicembre 2012 è stata fatta in cancelleria ex art. 51 co 3 DL 112/2008, l’avv F non essendo stato avvisato della data del rinvio non ha partecipato all’udienza del 7.3.2013 omettendo di citare i suoi testimoni; chiede di essere rimessa in termini per l’assunzione del testimoni e che il processo sia riportato all’attività fissata per l’udienza del 7.3.2013.

La difesa della convenuta si oppone alla richiesta di rimessione in termini essendo la comunicazione di cancelleria eseguita correttamente e insiste per la discussione

Il Giudice

Rilevato:

 che con ordinanza riservata 15.12.2012 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalla difesa dell’attrice e fissata l’udienza del 7.3.2013 per la loro assunzione;

che l’ordinanza veniva comunicata in data 17.12.2012 dalla cancelleria all’avv.JdP presso il punto informativo del tribunale ai sensi dell’art. 51 comma 3 del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 e successive modifiche;

che all’udienza del 7.3.2013 nessuno compariva per l’attrice e, anche su eccezione della difesa di parte convenuta, veniva dichiarata la decadenza della parte dalle prove ammesse e la causa rinviata all’odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;

che all’odierna udienza la difesa dell’attrice ha chiesto la revoca dell’ordinanza 7.3.2013 con fissazione di nuova udienza per l’ assunzione delle prove orali ammesse, deducendo (così va qualificata la richiesta della difesa di cui al verbale che precede) l’invalidità della comunicazione di cancelleria dell’ordinanza 15.12.2012 in quanto eseguita in cancelleria per la domiciliataria avv. JdP priva di pec e non a legale della parte avv. A F, presso la sua pec comunicata all’ordine degli avvocati di Agrigento al quale risulta iscritto, osservando che nell’atto di citazione l’avvocato F aveva espressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 176 c.p.c. al suo indirizzo pec espressamente indicato;

che da informazioni assunte presso la cancelleria risulta che l’avv.F non è stato inserito, al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, nell’anagrafica degli avvocati, essendo stato inserito solo il nominativo dell’avv. JdP domiciliataria, non telematica e priva di pec;

che il combinato disposto degli artt 125 co 1, 136 co 2, 170 e 176 co 2 c.p.c. e dell’art. 51 co 1 e 2 DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 e succ modifiche, nonché DM 26.5.2009 n. 57 per quanto riguarda il Tribunale di Milano dall’1.6.2009, stabiliscono che le comunicazioni di cancelleria delle ordinanze pronunciate fuori udienza si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata comunicata al proprio ordine;

che l’art. 136 co 2 c.p.c., in particolare, individua come modalità di esecuzione della comunicazione di cancelleria la consegna a mani del biglietto al destinatario ovvero la trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata; che l’avvocato domiciliatario non è il procuratore costituito per la parte processuale, ma è solo il legale presso il quale il procuratore della parte ha eletto domicilio ex art. 82 RD n. 37/1934;

Ritenuto:

che la comunicazione di cancelleria all’avvocato domiciliatario che sia privo di posta elettronica certificata e quindi in cancelleria (al punto informativo), ai sensi dell’art. 51 co 3 DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 e succ modifiche, non sia valida nei casi, come quello in esame, in cui la parte si sia costituita con procuratore che abbia comunicato la sua pec ai sensi dell’art. 125 co 1 c.p.c. in quanto devono ritenersi prevalenti le disposizioni del codice di rito e del DL 112/2008, che stabiliscono che le comunicazioni si effettuano al procuratore della parte tramite posta elettronica certificata, rispetto anche alla disposizione dell’art. 82 del RD n. 37/1934 la cui originaria ratio, stabilendo un collegamento territoriale tra ufficio giudiziario e procuratore della parte costituita, di un più immediato ed agevole espletamento delle formalità delle notificazioni e comunicazioni risulta, con l’introduzione delle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata, del tutto superata, divenendo centrale nell’attuale sistema la comunicazione al procuratore costituito o al suo domiciliatario all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine; che ciò trova ulteriore conferma nel disposto dell’art. 7 della L. 247/2012;

che in tal senso si è espressa anche la Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza 10143/2012 secondo la quale “L’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Ritenuto, pertanto, che la comunicazione di cancelleria dell’ordinanza 15.12.2012, effettuata ex art. 51 co 3 DL 112/2008 presso la cancelleria non sia valida, essendosi la parte costituita con procuratore che ha comunicato di voler ricevere le notificazioni al suo indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine professionale e che l’istanza di revoca dell’ordinanza 7.3.2013 vada accolta con rimessione in istruttoria della causa,

p.q.m.

revoca l’ordinanza 7.3.2013 e fissa l’udienza del 20.6.2013 alle ore 10,00 per assumere tutte le prove orali ammesse.

Fissa ex art. 81 disp att. cpc le successive udienze

Del 9.7.2013 ore 12,45 per eventuale incarico di consulenza medico legale

Del 29.1.2014, ore 11,00 per la precisazione delle conclusioni.

 

Il Giudice

Amina Simonetti

Trib. Milano, ord. 10 aprile 2013 (est. Simonetti) Leggi tutto »

Trib. Torino, ord. 22.2.2013 (est. Rossi)

 
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Comunicazioni di cancelleria – Comunicazioni per via telematica ai sensi dell’art. 51, d.l. n. 112/2008 – Dichiarazione di residenza o elezione di docmicilio ai sensi dell’art 492 cpc – Non effettuata – Perfezionamento presso la cancelleria

 

R.G. nn/aaaa

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Esecuzioni mobiliari CIVILE

 Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 14.2.2013;

letto il ricorso proposto ex art. 617 II comma c.p.c. con il quale il debitore esecutato, GT s.r.l., ha prospettato la violazione dell’art. 492 c.p.c.  rilevando che, contrariamente al disposto del II comma del citato articolo, il decreto 28.5.2012 di fissazione di udienza ex art. 530  c.p.c. non era stato comunicato né alla residenza del ricorrente, né alla cancelleria, nonostante il G.E. avesse espressamente disposto la comunicazione a tutte le parti;

letta la memoria autorizzata con la quale il creditore procedente, in persona degli ex soci della cancellata società SA s.n.c. di SC & C., ha sostenuto che la comunicazione gravava esclusivamente sulla Cancelleria e ha chiesto al G.E. la fissazione di nuova udienza ex art. 530 c.p.c. onerando la Cancelleria di effettuare le comunicazioni;

rilevato che parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo agli ex soci della cancellata società SA s.n.c. di SC & C.;

ritenuto che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non appaia prima facie fondata alla luce del condivisibile principio enunciato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 9110/2012 in forza del quale: “Per effetto della cancellazione, quindi, sono venuti meno il soggetto giuridico societario e la legittimazione (sostanziale e processuale) dei suoi organi anteriori, ivi compresi quella dell’ultimo suo “liquidatore”, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della società, e  la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, essendosi “in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti”, si è trasmessa ex art. 110 c.p.c.: (..) automaticamente ai soci perché (..) l’estinzione ha determinato la costituzione di una “comunione” fra gli stessi soci “in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione“;

ritenuto che il motivo di opposizione costituito dall’omessa comunicazione del decreto 28.5.2012 emesso dal G.E. ex art. 530 c.p.c. appaia destituito di fondamento;

ritenuto, infatti, che trovi applicazione nel caso di specie la disciplina delle comunicazioni per via telematica ai sensi dell’art. 51 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

rilevato, infatti, che ai sensi della richiamata disposizione: “1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (…) 2.Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.”;

rilevato, inoltre, che con decreto del Ministero della Giustizia 19.11.2010 (art. 1) è stata accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 51 comma 1 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Torino e che il Ministero della Giustizia ha autorizzato l’attivazione del Processo civile telematico a valore legale presso il Tribunale di Torino a partire dal 1.1.2012 con riferimento ai provvedimenti dei giudici del settore civile;

considerato che l’art. 492 comma secondo c.p.c. espressamente dispone che: “Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;

rilevato che, nonostante l’invito rivolto al debitore contenuto nel verbale di pignoramento del 10.2.2012 ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza e l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario, con avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità, le successive notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice     , il debitore esecutato non ha provveduto ad effetture presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza e l’elezione di domicilio;

ritenuto, conseguentemente, che la comunicazione per via telematica del decreto 28.5.2012 andava effettuata presso la cancelleria;

ritenuto, infine, che per la comunicazione telematica non sia necessario effettuare alcuna stampa – se non per la consegna al destinatario allorché lo stesso si rechi in Cancelleria per chiederne copia – in quanto detta comunicazione è conservata all’interno del fascicolo informatico, ai sensi del D.M. 44/2011, che all’art. 2 lettera h definisce il  fascicolo informatico come: “versione informatica del fascicolo  d’ufficio, contenente gli atti del processo” e all’art. 16 comma 5, applicabile ratione temporis nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal dell D.M. 15.10.12 n.209, stabilisce che: “Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata  consegna vengono conservati nel fascicolo informatico”;

ritenuto, pertanto, che la comunicazione risulti effettuata, nel caso di specie, per via telematica essendo inserita all’interno del fascicolo informatico e potendo il debitore esecutato, in qualsiasi momento, chiederne una stampa presso la cancelleria;

ritenuto, conseguentemente, che non sia ravvisabile alcuna violazione dell’art. 492 II comma c.p.c. e che debba procedersi alla  revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione emesso inaudita altera parte in data 21.1.2013;

ritenuto che sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese della presente fase sommaria attesa la novità e complessità della disciplina concernente le comunicazioni per via telematica.

P.Q.M.

REVOCA il provvedimento di sospensione dell’esecuzione emesso inaudita altera parte in data 21.1.2013;

DISPONE l’integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase sommaria;

FISSA termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire ridotti della metà.

Si comunichi

Torino, 22.02.2013

                                                                                  il Giudice

Dott.ssa Simonetta Rossi

 

 

Trib. Torino, ord. 22.2.2013 (est. Rossi) Leggi tutto »

Trib. Milano, sez. Lavoro, sent. 8 febbraio 2013 (est. Mariani)

 
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Iscrizione a ruolo per via telematica – Fascicolo informatico – Impossibilità di accesso in violazione dell’art. 76 disp. att. c.p.c. – Violazione principio del contraddittorio – Nullità della costituzione in giudizio del ricorrente – Improcedibilità dell’azione

 

Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sentenza 8 febbraio 2013

Svolgimento del processo

Con ricorso telematico inviato in data 18 settembre 2012, N. M. R. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di S. s.p.a.

Rilevava il ricorrente di essere stato dipendente di S. s.p.a. con la qualifica di Impiegato B/1 CCNL Industria Chimico Farmaceutica 30 novembre 2007.

A seguito di cessione di ramo d’azienda, a S. s.p.a. era subentrata M.P.. Con tale contratto M.P. aveva acquisito da S. S.p.A. i lavoratori dipendenti tra Informatori Scientifici del Farmaco (ISF), Area Manager (AM) e Specialist.

A norma di contratto, la cessionaria s’era impegnata a non dichiarare lo stato di crisi e a non avviare procedure di licenziamento nei tre anni successivi alla sua sottoscrizione. Tuttavia, dai bilanci della M.P. sin dal 2004/2005 si poteva facilmente inferire un indebitamento che era cresciuto dai 53 milioni di euro del 2004 ai 105 milioni del 2005 mentre dal bilancio allegato del 2007 primo trimestre 2008 si legge un indebitamento (nonostante il passaggio di liquidità con i TFR dei ceduti) al 31 marzo 2007 di 145 milioni di euro crescente da tale data al momento del bilancio breve del 2008.

Dunque, in alcun modo M.P. poteva assorbire, a tutela della occupazione, centinaia di ISF salvo che per acquisire i TFR e, pertanto, acquisire liquidità.

Nel dicembre 2007, dopo che nell’ottobre 2007 aveva proceduto all’acquisizione del ramo d’azienda dalla S. S.p.a. (con il trasferimento alle sue dipendenze di altri 108 lavoratori tra ISF ed AM), M.P. aveva preannunziato l’avvio delle procedure ex art. 24 L. 223/91, dapprima denunziando un esubero di 200 unità, poi elevato, nei mesi successivi, ad altre 250.

Nel marzo 2008 era stato concordato il ricorso alla CIGS (inizialmente escluso) addivenendo ad un’intesa secondo la quale i lavoratori interessati sarebbero stati individuati “secondo criteri di efficienza organizzativa in coerenza con i necessari interventi sulla ridefinizione delle zone e delle aree operative, in relazione alla dismissione delle linee di ISF, nonché con le competenze delle linee di informazione scientifica attive tenendo conto di particolari casi sociali riconducibili a carichi di famiglia”.

Pertanto, N. M. R. riferiva che vi fossero dubbi sulla diligenza con cui S. s.p.a. aveva valutato, ai fini dell’alternativa al licenziamento collettivo, la cessione degli annunciati esuberi a M.P. stante la situazione finanziaria di quest’ultima.

L’11 gennaio 2008, con una prima comunicazione inviata alla ASSOLOMBARDA ed alle R.S.U., M.P. aveva avviato le procedure di riduzione del personale (nel numero di 200 Informatori Scientifici del Farmaco, ISF) ex artt. 24 e 4 L. 223/91.

Con una seconda nota del 25 febbraio 2008, a distanza di un mese e mezzo dalla prima, M.P., adducendo un repentino aggravamento della sua situazione economica, dovuto ad uno squilibrato rapporto costi-ricavi, aveva comunicato l’allargamento ad ulteriori 250 unità della platea di personale da sottoporre a procedura di mobilità (per un totale così di 450 unità).

La situazione di M.P. si era delineata come insolvenza, atteso che, nonostante il ricorso agli ammortizzatori sociali, aveva condotto, in data 14 gennaio 2011, al fallimento.

A parere del ricorrente, la situazione finanziaria ed industriale di M.P. appariva fortemente inadeguata già al momento della stipula del contratto di cessione di azienda con PF. atteso che degli allegati bilanci si può evincere che a fine 2005 la M.P. metteva a bilancio un indebitamento complessivo di 130.000.000 di Euro.

Pertanto, a prescindere dalle conseguenza di tipo biologico sul quadro psicologico del ricorrente, il licenziamento collettivo era il frutto di aperte violazioni degli accordi garantiti dal contratto di cessione.

N. M. R. rimarcava problemi di accesso al credito e di disagio economico della famiglia. Il danno patrimoniale era rappresentato dal peggioramento della stabilità lavorativa che aveva compromesso il livello di vita complessivo, con la conseguente domanda di cui al petitum.

Si costituiva S. s.p.a., eccependo la sottoscrizione, presso l’Assolombarda di Milano, di un verbale di conciliazione in sede sindacale, definitivo ed inimpugnabile ex artt. 2113 c.c.e 411 c.p.c.

Riferiva anche la convenuta, quanto alla procedura telematica, di un vizio del contraddittorio poiché la difesa della società non aveva potuto esaminare alcuno dei documenti avversari prodotti insieme al ricorso telematico.

All’udienza dell’8 febbraio 2013, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

1. La costituzione in giudizio del ricorrente va dichiarata nulla.

S. s.p.a. rileva infatti che al suo Difensore, pur tempestivamente munito di procura alle liti, non era stato possibile accedere ai documenti elencati nell’atto introduttivo telematico del giudizio e prodotti (pure telematicamente) da N. M. R..

Non era stato infatti possibile da parte della Cancelleria, né da parte del giudice designato, inviare a detto Difensore i documenti nel formato telematico.

Cosicché “la scrivente difesa non ha potuto esaminare alcuno dei documenti avversari” (pag. 4 della memoria S. s.p.a.). La circostanza è stata confermata davanti al giudice, nel corso dell’udienza di discussione.

2. Come è noto, la parte non ancora costituita in giudizio ed il difensore munito di procura possono consultare sia il fascicolo d’ufficio che quello delle altre parti, potendo anche farsi rilasciare copia di ciascuno di tali fascicoli dal cancelliere (art. 76 disp.att. c.p.c.).

Tale disposizione costituisce una species della norma di cui all’art. 744 c.p.c. che dispone che “I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti (..)”.

L’art. 76 cit. illustra la funzione dei fascicoli d’ufficio e di parte e si pone al centro dell’effettiva realizzazione del principio del contraddittorio.

Infatti, la parte non ancora costituita ed il suo difensore devono poter essere posti nella condizione di avere un’adeguata conoscenza dei documenti prodotti dalla controparte, al fine di decidere se costituirsi a propria volta in giudizio (oppure no) ed al fine di decidere come approntare le proprie difese, intese anche come corredo documentale di risposta.

Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito.

Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico.

Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente (i documenti – e quindi il fascicolo di parte – sono consustanziali a questa attività processuale: art. 165 c.p.c.) e di ogni altro successivo atto del presente procedimento.

La nullità della costituzione in giudizio del ricorrente comporta di conseguenza la sanzione dell’improcedibilità dell’azione, conseguendo a detta nullità una lesione dei diritti della controparte.

3. Ricorrono eccezionali ragioni (legate alla novità ed ai problemi del rito telematico) per compensare integralmente fra le parti delle spese del giudizio, ex art. 92, 2° comma, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) dichiara la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente e di conseguenza l’improcedibilità dell’azione;

2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Trib. Milano, sez. Lavoro, sent. 8 febbraio 2013 (est. Mariani) Leggi tutto »

Trib. Rovereto, ord. 30 novembre 2012 (est. Cornetti)

 

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Notifica via PEC – Notifica a soggetto “privato” – Non valida

 

TRIBUNALE DI ROVERETO

Il giudice dott.ssa Ilaria Cornetti,

ritenuto che non sia valida la notifica del DI notificato via PEC dall’avvocato del creditore ricorrente al debitore ingiunto;

ritenuto, infatti, che l’attuale cornice normativa non consenta di affermare con certezza la validità delle notifiche quali quella in oggetto;

ritenuto che l’articolo 3, comma 3 bis della legge 53/1994, così come modificato dalla legge 183/2011 (facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), richiami l’articolo 149 bis c.p.c. limitatamente alle concrete modalità di esecuzione della notificazione a mezzo posta elettronica certificata e non provveda ad autorizzare gli avvocati alle notifiche via PEC di atti rivolti a destinatari ‘privati’ ammettendone la sostituzione, degli avvocati, all’ufficiale giudiziario;

ritenuto, infatti, che tale richiamo non consenta di superare il disposto dell’articolo 17 del DM n. 44/2011 relativo alle concrete modalità di notificazione via PEC tramite UNEP;

rilevato, infine, che l’articolo 18 del medesimo regolamento si applica alle sole notifiche fra avvocati;

ritenuto in conclusione che un quadro normativo così frastagliato e privo di una normativa chiara di attribuzione agli avvocati della facoltà di notificare via posta elettronica certificata atti diretti a soggetti ‘privati’ non permetta di considerare valida la notifica de qua.

Rovereto 29.11.2012

Si comunichi.

Il GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Cornetti

Trib. Rovereto, ord. 30 novembre 2012 (est. Cornetti) Leggi tutto »

Trib. Milano, sent. 14 gennaio 2010, n. 393 (est. Consolandi)

 
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Decreto ingiuntivo telematico – Procura ex art. 10, d.p.r. n. 123/2001 – Notifica – Non necessaria

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione OTTAVA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ENRICO CONSOLANDI

ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

[…]

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto

Si tratta della opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per pagamento forniture derivanti da un contratto  estimatorio  avente  ad  oggetto  orologi,  forniti  dall’opposta  all’attrice  opponente  e  non restituiti. Erano stati forniti 50 orologi e ne sono stati restituiti 44, per cui la fornitura è di sei orologi.

L’opposizione si fonda su motivi procedurali ed in particolare la mancata notifica della procura alle liti unitamente al decreto ingiuntivo e sul fatto che, pur ammettendosi la fornitura, sarebbe stato  pattuito uno sconto del 10% ed un pagamento rateale.

Si osserva quanto alla sostanza della lite  che la convenuta opposta ha prodotto contratto, datato 26 giugno 2006 dal quale, una volta riconosciuta la fornitura, discende l’obbligo di pagamento del prezzo. Nessuno scritto conferma invece l’esistenza di una pattuizione circa uno sconto e una  dilazione, che la parte ingiungente nega.

Nulla  inoltre  comprova  il  pagamento  del  prezzo,  il  cui  onere,  in  procedimento  contenzioso,  spetta, trattandosi di prestazione  contrattuale, la parte obbligata.

Ciò impone il rigetto della opposizione.

Quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica della procura al debitore ingiunto unitamente al decreto si deve osservare come nessuna norma di legge imponga la notifica, unitamente alla ingiunzione, anche dell’atto che conferisce la rappresentanza.

Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica  presso l’ufficio giudiziario l’art. 10 del d,p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso,  quale originale informatico.

L’art. 20 del d.lgs. 82 del 2005, il c.d. codice della amministrazione digitale,  stabilisce l’equiparazione del documento informatico al documento cartaceo:  “20. Documento informatico. 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge.” E proprio in base all’art. 71 sono state poi approvate le norme tecniche sul processo civile telematico, dapprima nel 2005 e poi quelle oggi vigenti, del d.m. 17/7/2008 su G.Uff. 2.8.2008, che regolano la trasmissione dei ricorsi ingiuntivi telematici.

In base al combinato disposto di queste norme la procura cartacea è copiata su file ed autenticata mediante firma digitale dal difensore ed unita al ricorso perché inviata nello stesso messaggio, cioè nello stesso file, crittografato con la firma digitale del difensore ai sensi dell’art. 42 delle citate norme tecniche.

La procura – la sua copia informatica qualora la procedura sia telematica – in tal modo fornisce al giudice la dimostrazione del potere del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo

Il codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica.

Vi è da dire che poiché i file degli atti giudiziari, per le vigenti disposizioni sui formati nel processo telematico cioè il decreto del ministro della Giustizia del  29.9.2008 in G.Uff 25.10.2008 n. 251, debbono essere dei file PDF tratti da testo e non da immagine, mai la procura, nel processo telematico, potrà essere conferita con sottoscrizione del cliente a margine del ricorso, proprio perché questo mai potrà essere un foglio di carta.

Quindi forma necessitata della procura negli atti processuali telematica è quella di atto separato, che può essere o meno notificato con il ricorso, senza che ciò infici la legittimità della notifica stessa. Come s’è detto in questi casi la notifica della procura non è richiesta da alcuna norma, né pare che la conoscenza della procura possa essere vista come una necessaria garanzia per il convenuto il quale, se vorrà controllare i poteri del procuratore, alla stregua dei documenti allegati al ricorso, avrà l’onere di costituirsi.

D’altronde nella procedura monitoria il decreto ingiuntivo non ha la funzione di vocatio in ius e non è atto introduttivo della lite, bensì è soltanto una ingiunzione, spettando all’ingiunto la citazione, questa sì con funzione di vocatio in ius; del resto in caso di instaurazione dell’opposizione ben potrebbe il convenuto opposto restare contumace o costituirsi con altro difensore, dal che discende che la nomina del difensore nella fase monitoria è volta solo a dimostrare il potere di rappresentanza  al giudice e non alla controparte.

Del resto l’ingiunto che intenda presentare opposizione, con il ministero del difensore, può controllare la regolarità della procura ottenendo copia dei documenti allegati al ricorso, telematico come cartaceo e svolgere in opposizione tutte le eccezioni del caso.

Ciò che non può legittimamente eccepire l’opponente  è che la procura non gli sia stata recapitata assieme al ricorso, perché la procura deve essere allegata ed unita al ricorso depositato, non alla copia notificata.

La opposizione anche sotto il profilo processuale  è dunque infondata e va rigettata, con il favore delle spese all’opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinge le domande tutte di parte attrice proposte con la opposizione avverso il decreto ingiuntivo NN-AA del Tribunale di Milano.

[…]

Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l’immediato deposito in cancelleria.

Cosi’ deciso in data 14 gennaio 2010 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano. 

il Giudice

Dott. ENRICO CONSOLANDI

Trib. Milano, sent. 14 gennaio 2010, n. 393 (est. Consolandi) Leggi tutto »