Trib. Milano, sent. 19 agosto 2016 n. 9728 (Pres. De Sapia, rel. Mennuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Milano
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sigg. magistrati
dott. Cesare de Sapia Presidente
dott.ssa Maria Gabriella Mennuni Giudice rel. est.
dott. Sergio Rossetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto da
COND. V.S. n. 8 M. (C.F. ***), rappresentato e difeso dall’avv. V. A. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano ***
RECLAMANTE
CONTRO
D.S. (C.F. )
RECLAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condominio reclamante notificava atto di pignoramento immobiliare nei confronti di D. S. reclamata il 28/12/14.
L’atto veniva consegnato al reclamante dall’ufficiale giudiziario il 26/1/2015 e in pari data la procedura per espropriazione veniva iscritta a ruolo (R.G.E. NN/AA) mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, senza deposito di attestazione di conformità.
Con provvedimento in data 12/4/2016 il giudice dell’esecuzione dichiarava inefficace il pignoramento compiuto a norma dell’art. 557, co. 3, c.p.c.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto tempestivo reclamo il Condominio, sostenendo la mera irregolarità, sanabile ex post dal momento che la norma non prevede un termine perentorio per l’attestazione di conformità degli atti cartacei a mani dei difensori, laddove runico termine sarebbe previsto per il deposito degli atti. Ai fini del decidere valgono le seguenti considerazioni.
Con D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 il legislatore è intervenuto nel tessuto del libro terzo del codice di procedura civile, prevedendo, tra l’altro, una nuova modalità di formazione del fascicolo dell’esecuzione.
Originariamente, infatti, il disposto di cui all’art. 557 c.p.c. – per limitare il discorso alle espropriazioni immobiliari, ma identiche considerazioni valgono, mutatis mutandis, per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e presso terzi – prevedeva che l’ufficiale giudiziario depositasse nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione (ove la trascrizione non fosse stata curata dal creditore a norma dell art. 555, co. 2 e 3, c.p.c), mentre spettava al creditore depositare titolo esecutivo e precetto entro dieci giorni dal pignoramento.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi nel vigore della precedente disciplina, il termine per il deposito del titolo e del precetto non era perentorio (v. ad es. Cass. 2370/64, Cass. 12722/1997, Cass. 5906/06, Cass. 6957/07), il deposito di una mera copia fotostatica del titolo non poteva essere rilevata d’ufficio, ma doveva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi (Cass. 8242/2003), mentre non rilevava {salva l’opposizione agli atti) la mancanza nel fascicolo del titolo esecutivo, purché in possesso del creditore (Cass. 1691/1975, Cass. 13021/1992, Cass. 6957/2007, Cass. 8306/2008). Il titolo esecutivo, pertanto, salvo il rischio di opposizione agli atti con conseguente necessità di sua produzione, doveva essere depositato in originale. L’art. 488, co. 2, c.p.c, poi, autorizzava il creditore al ritiro del titolo dietro deposito di una copia autentica e obbligo di presentare l’originale ad ogni richiesta del giudice. Sul punto si tornerà in seguito. Per evidenti finalità di razionalizzazione del lavoro di cancelleria, il legislatore del 2014 è intervenuto dettando nuove modalità di iscrizione a ruolo della procedura. Nella prassi giurisprudenziale precedente alla riforma, infatti, avveniva che il personale amministrativo dovesse spendere (soprattutto, ma non solo, con riferimento alle procedure di espropriazione presso terzi) una non irrilevante parte del proprio tempo di lavoro per procedere alle formalità necessarie alla formazione dei fascicoli relativi a tutti gli atti di pignoramento che gli ufficiali giudiziari depositavano e ciò in rigoroso ordine cronologico, indipendentemente da una qualsiasi richiesta del creditore procedente il quale, avvenuta la notifica dell’atto poteva decidere, per le più diverse ragioni (il pagamento del debito, un accordo con il debitore etc), di non coltivare la procedura.
Una serie di attività, quindi, sostanzialmente superflue che determinavano solo un inutile dispendio di energie lavorative.
Il legislatore del 2014, pertanto, per le finalità di cui sopra, è intervenuto sulle modalità di formazione del fascicolo dell’esecuzione, anche coordinando la nuova disciplina con nuove disposizioni sul processo civile telematico.
Con specifico riferimento al pignoramento immobiliare, infatti, l’art. 557 c.p.c. nel testo attualmente vigente dispone quanto segue: il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dei titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
Con il medesimo intervento normativo {D.L 132/2014 convertito in L. 162/2014), inoltre, sono stati aggiunti all’art. 16 bis co. 2 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 i seguenti ultimi due periodi: “a decorrere dai 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nei rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”.
E’ discusso se, a seguito della riforma, sia ancora in vigore il disposto di cui all’art. 488, co. 2 c.p.c. Si dice, infatti, che non essendo più previsto un deposito in originale dei titolo non avrebbe senso richiedere l’autorizzazione al ritiro dell’atto. La disposizione, peraltro, dovrebbe intendersi ancora in vigore almeno nella parte in cui consente al giudice dell’esecuzione di ottenere la presentazione dell’originale dell’atto ad ogni richiesta.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, anche nella sua evoluzione storica, prima di esaminare la questione proposta da parte reclamante si devono valutare due questioni preliminari tra loro strettamente connesse.
Tali questioni esulano in parte rispetto alla questione proposta da parte reclamante – ed attinente alle conseguenze relative al tardivo deposito degli atti di cui all’art. 557 co. 2 c.p.c. privi di attestazione di conformità – per abbracciare, più complessivamente, le questioni inerenti alla declaratoria di inefficacia del pignoramento come stabilito dall’art. 557, co. 3, c.p.c.
In particolare, ci si deve domandare, in primo luogo, se la questione dell’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito dei documenti indicati all’art. 557, co. 2, c.p.c. sia rilevabile d’ufficio; in secondo luogo, ci si deve chiedere quale sia il rimedio a disposizione della parte che si ritenga leso dal provvedimento che dichiara inefficace il pignoramento compiuto. Sotto tali profili è sufficiente rilevare come il disposto dì cui all’art. 557, co. 3 c.p.c. sanzioni, sostanzialmente, un’inattività della parte che omette di depositare, nel termine stabilito dalla legge, gli atti indicati.
La disposizione ricorda il disposto di cui agli artt. 497 c.p.c. e 156 disp att c.p.c, per i quali la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che si verifichi una vicenda assimilabile all’estinzione del processo per inattività della parte (v. Cass. 9624/2003, Cass. 18366/10, Cass. 18536/2007).
Dal momento che, dopo la riforma di cui alla I, 69/2009 che sul punto ha modificato il disposto di cui all’art. 630, co. 2, c.p.c, i fatti estintivi del processo esecutivo sono rilevabili d’ufficio dal giudice, almeno fino alle udienze 530, 547 e 569, restando poi sanate dalla preclusione di fase (v Cass. SSUU 11178/95), ne risulta che anche l’inefficacia del pignoramento sancita dall’art. 557, co. 3, c.p.c è rilevabile d’ufficio. Siccome, poi, come detto, la previsione di cui all’art. 557, co. 3, c.p.c. sanziona sostanzialmente un’inattività della parte che determina l’estinzione del processo, il rimedio a disposizione del creditore non può che essere individuato nel reclamo al Collegio a norma dell’art. 630 co. 3 c.p.c.
Venendo ora alla questione posta con il reclamo, deve evidenziarsi come la scarna giurisprudenza di merito edita sul punto (Tribunale di Bologna, ordinanza 22.10.2015, Tribunale di Bari, ordinanza 04.05.2016, Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 01.06.2016) ha generalmente affermato come meramente irregolari i depositi di titolo, precetto ed atto di pignoramento privi dell’attestazione di conformità.
I giudici che si sono occupati del tema hanno addotto a fondamento di tali decisioni un triplice ordine di ragioni.
Si è evidenziato, in primo luogo, un dato letterale: vero è che l’art. 557 co. 2 c.p.c. parla di copie conformi, ma l’art. 557 co. 3 c.p.c. sanziona con l’inefficacia del pignoramento il mero tardivo deposito di “copie” non ulteriormente qualificate.
Dal punto di vista sistematico si è poi affermato che l’art. 22 co. 3 C.A.D. equipara l’efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti originali formati in origine su supporto analogico, se tali copie non sono disconosciute
In fine, dal punto di vista teleologico, il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo.
II Tribunale non condivide questi orientamenti.
Deve innanzitutto osservarsi che le copie di cui parla l’art. 557, co. 3, c.p.c. sono sicuramente le “copie conformi” di cui all’art. 557 co. 2 e non le mere copie dei medesimi atti. In tal senso esistono chiari indici testuali.
Da una parte, infatti, come già rilevato, l’art. 16 bis co. 2 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con D.L. 132/14 convertito in L. 162/2014, precisa che con modalità telematiche siano depositate “le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Ancora, l’art. 159 ter disp. att. c.p.c. (disposizione introdotta con D.L. 83/15 convertito in I. 132/15) prevede che nell’ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore debba comunque depositare “copie conformi degli atti” nei termini di cui agli artt. 518, 543 e 557.
Sarebbe quindi irragionevole ritenere che solo perché sia il debitore ad iscrivere a ruolo la causa, sussista un onere dì deposito del creditore “rafforzato”.
All’art. 557, co. 3, c.p.c, quindi, quando si richiamano le copie degli atti, si devono intendere le “copie conformi” citate nel comma immediatamente precedente.
Ciò chiarito, l’argomento sistematico e teleologico perdono di spessore.
Come confermato dalla disamina della giurisprudenza formatasi precedentemente alla riforma del 2014, ai fini della completezza del fascicolo della procedura era necessario il titolo esecutivo, l’atto dì precetto e l’atto di pignoramento in originale, ovvero in copia conforme.
Nel vigore della precedente disciplina, però, la carenza di tali atti non era rilevabile d’ufficio dal Giudice, ma doveva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi.
Il legislatore del 2014, nel ridisegnare completamente la fase di iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio ha ritenuto di onerare – a pena di inefficacia del pignoramento – il creditore di depositare copie conformi degli atti di cui si discute.
Il creditore, quindi, non deve limitarsi a depositare una copia degli atti richiamati dal disposto di cui all’art. 557 co. 2, ma deve depositare una copia conforme di tali atti.
Come più sopra evidenziato, del resto, originariamente doveva essere depositato l’originale del titolo che poteva essere sostituito con copia autentica dello stesso a norma dell’art. 488, co. 2, c.p.c.
La questione della conformità del titolo all’originale è strettamente connesso al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva.
Ove il creditore difettasse del possesso del titolo, infatti, l’ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento. Nel corso della procedura, poi, la perdita del possesso del titolo determina rilevanti conseguenze in quanto lascia presumere o che il credito incorporato nel titolo sia stato ceduto (v. ad es. art. 1262 oc.) o che sia stato pagato (v. ad es. art. 1199 ce). Per tale ragione, in mancanza dell’esibizione del titolo in originale, quando richiesto, il giudice dell’esecuzione non potrebbe compiere l’atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo.
L’attestazione di conformità, in tale prospettiva, non costituisce una mera formalità in quanto il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all’originale, deve avere avanti a sé l’originale da collazionare con la copia. In altri termini, deve avere il possesso de! titolo. In mancanza del deposito dell’attestazione di conformità, pertanto, ciò che il giudice dell’esecuzione non è messo in grado di conoscere è se il creditore abbia o meno il possesso del titolo o sia o meno legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo. Tale questione e cioè il difetto di possesso del titolo, come più sopra detto, era originariamente demandata ad un’opposizione agli atti esecutivi, mentre oggi è rilevabile d’ufficio e sanzionata con l’inefficacia del pignoramento compiuto.
La tesi del raggiungimento dello scopo dell’atto, allora, non risulta razionalmente perseguibile. Innanzitutto deve rilevarsi che la teorica relativa al raggiungimento delio scopo dell’atto attiene alla categoria della nullità e non dell’inefficacia dell’atto per il suo mancato tempestivo
In secondo luogo, una volta che il legislatore abbia fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha alcun senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo, se è stato depositato tardivamente.
In altri termini, ciò che conta non è il disposto di cui all’art. 156 c.p.c, quanto piuttosto il disposto di cui all’art. 153 c.p.c. che preclude alla parte la possibilità di svolgere l’attività processuale conseguente (il deposito dell’istanza di vendita, nel caso di specie), ove non sia stata tempestivamente svolta l’attività processuale precedente (il deposito nei termini di legge di copie conformi degli atti di cui all’art. 557, co. 2, c.p.c).
Per esemplificare, così come non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo l’istanza di vendita depositata scaduti i termini di cui all’art. 497 c.p.c, ugualmente non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui all’art. 552 epe.
Sotto diverso angolo prospettico – qualora fosse possibile scindere gli atti di cui parla l’art, 557 c.p.c. dalla loro necessaria attestazione dì conformità – lo scopo del deposito degli atti attestati di conformità dovrebbe essere individuato in quello di consentire un ordinato svolgersi del processo esecutivo, senza inutili rallentamenti o situazioni di quiescenza. Tali finalità sono quelle prese in considerazione dall’art. 111 Cosi, c.p.c e sono bene tenute presente nell’ambito del processo esecutivo: basti pensare, oltre al già citato art. 497 c.p.c, all’art. 567, co. 3, c.p.c. che sanziona con l’inefficacia del pignoramento il mancato deposito della documentazione ipocatastale, ovvero (allorquando sarà in vigore la relativa normativa) il disposto di cui all’art. 631 bis c.p.c. (introdotto con D.L. 83/2015 conv. in L. 132/15) che sanziona con l’estinzione del processo esecutivo il mancato pagamento de! contributo previsto per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.
Il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità determinano un rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo e, complessivamente, dell’attività dell’amministrazione della giustizia, rischiando di incidere sulla ragionevole durata del processo per espropriazione.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, in mancanza della dichiarazione di conformità degli atti prodromici all’esecuzione e dell’atto di pignoramento non potrebbe procedere con il conferimento dell’incarico di stima dei beni staggiti e, successivamente, con la vendita dei cespiti pignorati, non avendo certezza alcuna circa il possesso di un titolo esecutivo in capo al creditore. Ciò determinerebbe la necessità di ordinare il deposito dell’attestazione, con conseguente quiescenza del processo. Eppure, dal 2005 in avanti, le riforme del legislatore vanno tutte nella chiara direzione di evitare che il processo per espropriazione possa subire ritardi non giustificati.
Se di scopo della norma (ma non dell’atto) si vuole parlare, allora, non vi è che da concludere nel senso per cui il novellato disposto di cui all’art. 557, co. 3, c.p.c. intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l’ufficio dell’esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani (di cui cioè abbia il possesso)
Nel proprio reclamo, inoltre, il creditore afferma che vi sarebbero state incertezze in ordine alle modalità di attestazione della conformità degli atti in mancanza delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi automatizzati del Ministero della giustizia. La deduzione è inconferente in quanto le specifiche tecniche richiamate dal creditore sono quelle previste a seguito del D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015 dall’art. 16 (dec/es e) undecies del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, mentre, come detto, il potere di attestazione della conformità degli atti di cui all’art. 557, co. 2, c.p.c. è previsto dall’art. 16 bis del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, come modificato con D.L 132/14 convertito in L. 162/14 e per l’esercizio di tale potere non era previsto alcun rimando a normative di natura tecnica.
Conclusivamente il reclamo proposto deve essere rigettato e le spese sostenute da parte reclamante, in mancanza di attività difensiva svolta da parte reclamata devono dichiararsi irripetibili.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
rigetta il reclamo proposto;
dichiara irripetibili le spese sostenute da parte reclamata.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.6.2016
Il giudice est.
M. Gabriella Mennuni
Il Presidente
Cesare de Sapia
Trib. Milano, sent. 19 agosto 2016 n. 9728 (Pres. De Sapia, rel. Mennuni) Leggi tutto »