Il Processo Civile Telematico e le sue attuali prospettive nell’ordinamento giuridico italiano

di Filippo Pappalardo* – Marco Mendola**

Versione adattata e tradotta: Marco Mendola, Filippo Pappalardo, ‘The Processo Civile Telematico and the Italian legal framework: a perspective’, 2015, si v. http://journals.sas.ac.uk/deeslr/article/view/2213

 

Abstract

Il 30 giugno 2014 il Ministero della Giustizia ha introdotto il Processo Civile Telematico (PCT) nell’ordinamento giuridico italiano. Lo scopo principale del PCT è di aumentare la disponibilità di servizi giudiziari on-line, migliorando allo stesso tempo lo scambio dei documenti tra giudici, personale di cancelleria e professionisti (avvocati, ausiliari del giudice) nell’ambito del processo civile.

Dopo poco più di un anno siamo in grado di redigere un bilancio provvisorio. Innanzi tutto presenteremo lo stato dell’arte, supportato da statistiche, per far luce sugli sviluppi e sulle ultime tendenze del PCT. In secondo luogo analizzeremo una recente decisione del Tribunale di Milano, che evidenzia la profonda influenza del nuovo PCT all’interno dell’attuale quadro normativo italiano. Infine saranno presentati alcuni spunti di riflessione per mettere a fuoco i necessari cambiamenti futuri.

 

I) Introduzione al PCT

Il Processo Civile Telematico (PCT) è un progetto del Ministero della Giustizia che mira a sviluppare la disponibilità dei servizi giudiziari on-line per migliorare le procedure e lo scambio di documenti tra i tribunali e i professionisti coinvolti nelle cause civili. Con la Legge 24 Dicembre 2012 n. 228 (c.d. Legge di Stabilità 2013)[1] il PCT è diventato obbligatorio per uffici giudiziari e professionisti. In altri termini, il deposito degli atti giudiziari in materia civile deve essere effettuato tramite il sistema on-line del Ministero della Giustizia.

Più precisamente, le principali attività sono tre: (a) la consultazione del fascicolo on-line; (b) la trasmissione di documenti tra professionisti esterni e uffici giudiziari; e (c) il pagamento on-line delle relative tasse (c.d. Contributo Unificato). Tutte le principali attività fino ad ora eseguite fisicamente presso il tribunale potranno essere compiute direttamente on-line dallo studio dell’avvocato o dall’ufficio del giudice. La nuova legge, in combinazione con il Decreto Ministeriale n. 44/2011[2], individua le fasi del deposito telematico, in cui tutti gli atti giudiziari e alcuni tipi di allegati, in considerazione della funzione giurisdizionale che svolgono, devono essere certificati mediante l’apposizione della firma digitale, che garantisce validità e riservatezza. A questo punto, gli atti e gli allegati sono inseriti e crittografati nel sistema informatico per mezzo di una busta digitale (c.d. busta telematica), trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Per quanto concerne le regole specifiche, previste da decreti ministeriali costantemente aggiornati, tutte le fasi di spedizione, trasmissione e deposito degli atti giudiziari sono registrate e certificate in un archivio documentale a cui tutte le parti del processo possono accedere da remoto[3].

Per avere un quadro più chiaro del PCT, i dati ufficiali del Ministero della Giustizia evidenziano un aumento evidente nell’utilizzo del sistema on-line. Solo in un anno (maggio 2014 – maggio 2015) il sistema ha registrato 3,494,832 documenti depositati da avvocati e 2,538,990 documenti depositati da parte di giudici e personale amministrativo. Ancora più impressionante è la stima della riduzione dei costi per l’amministrazione, valutata in circa 48 milioni di euro l’anno (vedi DGSIA 31/5/2015)[4].

Nell’ambito di questo nuovo scenario, vanno prese in considerazione ulteriori questioni come la sicurezza e l’affidabilità delle infrastrutture digitali. Come rilevato da un gruppo di esperti dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, l’Agenda Digitale Italiana (ADI) richiede anche un’adeguata gestione dei rischi per la sicurezza informatica. La possibilità che vengano commessi reati informatici è piuttosto concreta, senza contare i potenziali imponenti danni non solo per il sistema giustizia, ma anche per la pubblica amministrazione nel suo complesso. Per tali ragioni, la strategia nazionale di sicurezza informatica consiste nell’agire su alcune specifiche aree del PCT, con l’obiettivo di creare una rete telematica più efficiente, accompagnata da un’alta qualità del servizio[5].

 

Uno degli aspetti più controversi ed interessanti del PCT concerne la validità del deposito telematico presso gli uffici giudiziari. In primo luogo, l’articolo 16-bis, comma 7, decreto-legge n. 179/2012[6] precisa che il deposito si considera avvenuto solo dopo che è stata generata la ricevuta ufficiale prodotta dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia:

‘Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.’

In ogni caso, a parte cause di forza maggiore per il malfunzionamento dell’intero sistema PCT come previsto dal comma 8, il comma 9 stabilisce che ‘Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche’.

Il Legislatore tuttavia non chiarisce quali possano essere queste ‘ragioni specifiche’. Per tale motivo giudici ed avvocati hanno iniziato a creare protocolli PCT per colmare il divario comunicativo e sviluppare regole comunemente riconosciute.

 

A causa della mancanza di coerenza tra le due norme (c .7 e c. 9 dell’articolo 16-bis, d.l. n. 179/2012), il PCT, invece che favorire lo scambio di informazioni fra giudici e avvocati, ha dato luogo ad un acceso dibattito sulla c.d. copia cartacea di cortesia, a causa della difficoltà nell’interpretare l’intenzione del legislatore. In altri termini, in conseguenza della mancanza di raccordo fra le due norme, si riscontrano sensibili differenze fra l’applicazione ed interpretazione dei protocolli PCT nei diversi tribunali italiani e ciò che è specificamente richiesto dalla legge in termini di validità del deposito. In altre parole, i giudici spesso utilizzano le disposizioni del comma 9 per mantenere in vita la procedura cartacea anche a causa della loro mancata conoscenza nell’uso degli strumenti digitali[7].

 

Nei vari uffici giudiziari italiani sono stati elaborati diversi protocolli PCT con lo scopo di risolvere i contrasti normativi e fornire indicazioni uniformi nell’ambito di norme di legge applicabili a livello nazionale.

Tali protocolli richiedono un necessario coordinamento con le norme di legge. Quale principio fondamentale, in caso di contrasti tra la legge e il protocollo, è sempre la prima che deve prevalere quale una norma imperativa. Il problema di fondo è trovare un equilibrio interpretativo all’interno di questo scenario[8].

 

 

II)  PCT nel sistema giuridico italiano

Ciò premesso, l’aspetto più controverso riguarda le c.d. copie di cortesia, ossia copie cartacee che forniscono un’ulteriore garanzia rispetto al deposito telematico dell’atto presso l’ufficio giudiziario.

In realtà, il nucleo della questione sta nel rapporto tra la violazione dei protocolli di PCT – che sono interpretati e applicati in modo diverso nei vari uffici giudiziari del paese – e il rimedio procedurale previsto dall’articolo 96, c. 3 del codice di procedura civile (c.p.c.). L’articolo 96, c. 3, c.p.c., introdotto dalla Legge 18 Giugno 2009 n. 69, afferma che nel rispetto dei principi generali di cui all’articolo 91 c.p.c., il giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata[9].

 

Una recente decisione del Tribunale di Milano ci permette di comprendere le conseguenze concrete di tali norme. Il decreto della II Sez. Civ. n. 534/2015[10] riguarda un’opposizione allo stato passivo, in cui il tribunale dichiarava che la parte che aveva inviato la memoria conclusiva autorizzata per via telematica era responsabile ex art. 96, c. 3, c.p.c. per il mancato deposito della ‘copia di cortesia’ cartacea (in conformità con il protocollo del Tribunale di Milano e dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014). La mancanza di una copia di cortesia comprometteva il regolare accesso ai documenti di causa, causando al giudice maggiori difficoltà nell’esame delle difese delle parti. Per tali motivi, il 15 gennaio 2015 il giudice ordinava alla parte inadempiente di pagare una multa di 5.000 euro. La decisione del giudice si basava sulla violazione del protocollo PCT del Tribunale di Milano, o, più precisamente, sulla mancanza di diligenza da parte del difensore dell’opponente che non aveva depositato una copia di cortesia cartacea.

Tuttavia, a causa del forte contrasto in giurisprudenza circa l’interpretazione più appropriata della questione, il curatore fallimentare opposto, con l’approvazione del giudice delegato nella successiva udienza tenutasi il 7 febbraio 2015[11], rinunciava espressamente al pagamento in suo favore della multa di 5000 € ai sensi dell’articolo 96, c. 3 c.p.c,.

 

In seguito a quest’ultima vicenda, a partire dalla primavera del 2015 si intensifica il dibattito in materia di applicazione del PCT. Particolare attenzione è stata posta con riguardo ai termini perentori e alle scadenze nel corso del giudizio. Nel vecchio sistema tale procedura era effettuata dal cancelliere del tribunale per mezzo di una ricevuta cartacea sulla quale era apposto un timbro ufficiale. Diversamente nell’ambito del PCT è un Internet Service Provider (ISP) a dover produrre la ricevuta ufficiale in qualità di gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. In tal senso, alcuni esperti hanno posto l’accento sui limiti del sistema telematico. Infatti, se si traspone l’effetto giuridico del perfezionamento del deposito dal timbro sul documento cartaceo alla ricevuta informatica inviata dall’ISP quale responsabile del sistema di posta elettronica certificata, si evidenzia l’influenza determinante di quest’ultimo nella procedura di certificazione e attestazione pubblica. In altre parole, il sistema giustizia conferisce tecnicamente all’ISP il potere di emanare ricevute ufficiali privando, allo stesso tempo, il cancelliere del suo potere di controllo e certificazione[12].

Giudici e avvocati hanno manifestato difficoltà nella gestione del sistema PCT in conformità con la legge. Dopo il caso del Tribunale di Milano, un giudice del Tribunale di Napoli ha rinviato l’udienza al 2016 a causa di un malfunzionamento del sistema PCT: il giudice motivava il lungo rinvio per una serie di problematiche tecniche, come il notevole sovraccarico di file nel sistema o la difficoltà di ordinare e numerare i documenti caricati in formato pdf[13].

L’associazione nazionale degli avvocati (Associazione nazionale avvocati italiani – Anai) ha descritto l’attuale stato dell’arte del PCT come uno ‘scenario incomprensibile’. I tribunali italiani al momento stanno seguendo diverse interpretazioni per mancanza di uniformità di interpretazione delle leggi e di supporto tecnologico adeguato. Facendo qualche esempio si può riscontrare una sorta di ‘puzzle’ nell’applicazione del PCT: a volte non c’è l’infrastruttura di rete adeguata, altre volte le regole tecniche in alcune sedi giudiziarie vengono interpretate diversamente. Per risolvere queste problematiche alcuni esperti propongono la creazione di una commissione specializzata presso il Ministero della Giustizia che possa gestire questa fase transitoria. Mariano Sciacca – già responsabile per le ‘best practice’ e presidente della Settima Commissione CSM (Commissione per l’organizzazione degli uffici giudiziari), attualmente giudice del Tribunale di Catania – ha ribadito la mancanza di coerenza fra il Codice di Procedura Civile e le regole che disciplinano il PCT. Secondo la sua opinione è necessario redigere una versione consolidata delle norme di legge in materia, sulla quale si possano basare prassi standardizzate e uniformemente applicate su tutto il territorio nazionale e in tutti gli uffici giudiziari. Inoltre particolare attenzione dovrà essere posta nella formazione del personale della pubblica amministrazione in modo che sia in grado di affrontare i più comuni problemi tecnici[14].

Questa breve analisi ci conduce all’importanza di un intervento del legislatore per chiarire incertezze pratiche e vuoti normativi in materia.

 

III Considerazioni finali

Tutto ciò premesso e tenuto conto dei riscontri dei professionisti provenienti dall’applicazione concreta del PCT, si avverte una generale sfiducia sullo sviluppo del sistema processuale telematico nonostante le promettenti aspettative. Una serie di equivoci pratici sono spesso interpretati dagli utenti come ostacoli irrisolvibili all’interno dell’intero sistema del PCT. Ad esempio, semplici interruzioni come un PIN bloccato, che causa la scadenza del certificato di firma, o la gestione quotidiana dei conti on-line sono associati dagli utenti come un problema generale del sistema PCT. Non è nostra intenzione essere semplicistici in questa analisi, tuttavia non è mai abbastanza ricordare come una formazione adeguata degli addetti ai lavori potrebbe costituire il primo passo da compiere per proseguire nella giusta direzione della realizzazione del PCT[15].

Nello specifico, possiamo individuare tre punti programmatici per colmare il divario tra il precedente sistema cartaceo e la nuova dimensione digitale. La soluzione proposta è triplice.

In primo luogo, il PCT non è stato creato solo per organizzare una serie di documenti in entrata e in uscita, ma per fornire a tutte le parti del processo accesso immediato e condiviso a tutti i dati archiviati. L’obiettivo finale è quello di raggiungere una gestione più avanzata dell’intero sistema giudiziario. Fino ad oggi questa infrastruttura digitale è stata limitata alla condivisione essenziale e semplice di documenti tramite e-mail certificata. Per compiere un ulteriore passo avanti, il vero obiettivo è il miglioramento del sistema giudiziario digitale nel suo complesso seguendo un modello di interoperabilità basato su una piattaforma ‘cloud‘. 

In secondo luogo, un ulteriore equivoco è stato considerare il PCT sufficientemente sviluppato per soddisfare tutte le necessità senza prevedere un’adeguata formazione degli addetti ai lavori. Con particolare riguardo al personale amministrativo degli uffici giudiziari, è doveroso fornire a tutto il personale di cancelleria un background digitale adeguato.

Infine, oltre agli interventi macro-strutturali come norme coerenti e uniformemente osservate a livello nazionale, deve essere prestata maggiore importanza agli aspetti pratici. Le nuove tecniche di scrittura dei documenti legali avvalorati dai collegamenti ipertestuali devono essere fortemente raccomandati per facilitare un reale e proficuo scambio di informazioni[16].

Oltre alle proposte di cui sopra, una recente disposizione di legge[17] approvata dal Parlamento Italiano rischia di riaprire la strada verso la reintroduzione dell’obbligo di produrre copie cartacee nel PCT: l’art. 16-bis, c. 9, del Decreto Legge n. 179/2012 autorizza il Ministero della Giustizia a reintrodurre l’obbligo di deposito della copia cartacea a fianco della trasmissione telematica tramite il sistema PCT. In altri termini, la carta rischia di tornare nuovamente, causando un pericoloso doppio binario all’interno del processo civile. Si prefigurano perciò due rischi: i) arrestare la positiva riduzione dei costi iniziata con il nuovo modello digitale del PCT; ii) creare un’ultima via di uscita per avvocati e giudici contrari alla progressiva digitalizzazione delle cause.

Questa proposta potrebbe essere svantaggiosa non solo perché del tutto anacronistica, ma costituirebbe altresì un arresto considerevole nello sviluppo verso la riforma digitale del processo civile contro gli interessi di cittadini ed addetti ai lavori.



* Filippo Pappalardo, Dottore in giurisprudenza, esperto in informatica giuridica e giudiziaria, fa parte del comitato ideatore del progetto Agenda Digitale Giustizia. Fa parte della Commissione informatica dell’Ordine degli Avvocati di Milano ed è referente per il processo telematico dell’Unione Lombarda Ordini Forensi.

** Marco Mendola LL.M. è Legal Assistant presso TLT Solicitors – Bristol (United Kingdom). Adv Master of Laws in Law and Digital Technologies presso Leiden University (The Netherlands). Dottore in Giurisprudenza (cum laude) presso l’Università degli studi di Torino. Contatto: marco.mendola3@gmail.com

 

[1] Si v. Legge di Stabilità 2013, Legge 24 Dicembre 2012 n. 228, che con l’art. 1, comma 19, ha disposto l’introduzione dell’art. 16-bis nel Decreto Legge n. 179/2012

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=

[6]Art. 16-bis, Decreto-Legge n. 179/2012, conv., con mod., dalla Legge n. 221/2012

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16bis!vig=

[7]Fabbrini, B, (2013), Il Processo Civile Telematico. Tra interpretazione del vigente e future evoluzioni, p. 291, http://www.distretto.torino.giustizia.it/Distretto/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=1614

[8]Per una rassegna di protocolli PCT disponibili online, si v.

https://www.processociviletelematico.it/circolari-e-protocolli.html

[12]Fabbrini, B, (2013), Il Processo Civile Telematico. Tra interpretazione del vigente e future evoluzioni, p. 281-287, http://www.distretto.torino.giustizia.it/Distretto/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=1614

[14]http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_rassegna.asp?ID=12763

[15]Si v. in dettaglio Sciacca, Verzelloni, Miccoli et. al, Giustizia in Bilico, (2013).

[16]Ibidem

[17]Art. 16-bis, c. 9, Decreto Legge n. 179/2012 (conv. con mod. dalla l. n. 221/2012) così come modificato dall’art. 19 del Decreto Legge n. 83/2015 (conv., con mod. dalla l. n. 132/2015)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=