di Redazione (*)
L’ art. 83, comma 20-ter, D.L. n. 18/2020, convertito con mod. in L. n. 27/2020, prevede la possibilità di rilasciare la procura alle liti a distanza. Tale modalità, che è facoltativa e non sostituisce le modalità tradizionali previste dall’articolo 83 c.p.c., è utilizzabile solo fino alla cessazione delle misure emergenziali, ad oggi fissata al 31 luglio 2021 dal D.L. n. 44/2021.
Così prevede il già menzionato art. 83:
“Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia“.
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Firma digitale e procura alle liti: tipi e differenzeLeggi altro »