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Processo telematico: nel D.L. 83/2015 le nuove norme per cause civili “tutte” telematiche

 

di Alberto Mazza
Avvocato in Milano e formatore PCT

 

A poco più di un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.l. n. 90/2014, il legislatore è intervenuto nuovamente in relazione ai punti più controversi della disciplina del processo telematico e delle notifiche via posta elettronica certificata.

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 il d.l. n. 83/2015, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”. Così come avvenuto lo scorso anno, anche nel 2015 il legislatore torna ad occuparsi di processo telematico proprio a ridosso di importanti scadenze. Nel 2014, pochi giorni prima del 30 giugno, si modulava l’entrata in vigore della disciplina dell’obbligatorietà per le procedure di competenza dei tribunali. Un anno dopo le regole del processo telematico vengono significativamente innovate alla vigilia del termine – il prossimo 30 giugno – per l’entrata in vigore dell’obbligo di deposito telematico nei procedimenti pendenti davanti alle Corti d’appello. Le modifiche in questione – fortunatamente – non riguardano solo il processo telematico d’appello, ma hanno una portata molto più estesa. La tecnica utilizzata dal legislatore è stata, ancora una volta, quella di intervenire emendando il d.l. n. 179/2012, che si conferma, dunque, la normativa di riferimento di rango primario per il processo telematico, cui continuano ad affiancarsi le norme tecniche contenute nel D.M. n. 44/2011.

Gli ambiti di intervento del decreto legge sono sostanzialmente due: facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi ed estensione dei poteri di autentica di difensori e ausiliari del giudice. Le relative norme entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

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Notificazioni a mezzo PEC e pubblici elenchi

 

di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl

 

La legge 53/1994, consente agli avvocati di effettuare notificazioni di atti civili, amministrativi e giudiziali anche a mezzo PEC. L’art 3-bis specifica in particolare al comma 1:

La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo  risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

La fonte utilizzata per il reperimento dell’indirizzo PEC del destinatario della notifica costituisce pertanto un elemento fondamentale e necessario ai fini della validità della notifica stessa.

L’indicazione dei pubblici elenchi utilizzabile per le notificazioni a mezzo PEC è poi dettata dall’art. 16-ter comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179:

“A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.”

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LA PCT-quette – Decalogo semiserio e corollari per l’avvocato telematico

 

di Alessandro Nicotra
Avvocato in Milano e formatore PCT

 

1) Anche se il collega cui scrivi l’e-mail è ultra ottantenne, non scrivere mai tutto in stampatello:

– perché equivale ad urlare,

– perché se il collega in questione ha un figlio od una segretaria informatici e vendicativi, questi potrebbero creare un filtro che ti rimbalza ogni messaggio con messaggi automatici del tipo “indirizzo inesistente”, oppure risponderti con Times New Roman dimensione 80;

2) Non mandare saluti, aggiornamenti pratiche o mere comunicazioni via PEC al collega

– perché è deontologicamente rilevante come il mandare certe raccomandate con ricevuta di ritorno,

– perché se questi ha il solito figlio o la solita segretaria informatici e vendicativi, ti farebbero sperimentare lo psicodramma di una casella mail PEC piena rimandandoti ad libitum uno stesso messaggio, con allegata scansione ad alta definizione di 30 MB, che tanto…  è colpa di Outlook o di Thunderbird che si è incartato;

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L’intervento nelle procedure esecutive: il rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 16 bis D.L.179/2012

di Giosiana Radaelli
Avvocato in Milano e formatore PCT

 

La questione che si vuole affrontare in questa sede attiene al deposito telematico dell’atto di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, riflettendo sulla natura obbligatoria ovvero facoltativa dello stesso, alla luce della disciplina introdotta dal secondo comma dell’art. 16-bis in raffronto al primo.

Per comprendere, e quindi correttamente interpretare la portata del secondo comma dell’art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) occorre partire dalle modifiche legislative che hanno portato all’attuale formulazione nonché al suo rapporto con il primo comma.

Innanzitutto occorre precisare che l’art.16-bis, il quale disciplina “l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali” nasce con la Legge di Stabilità 2013, ossia la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in quanto la formulazione originaria del D.L. 179/2012 non lo contemplava.

Neppure nella legge di conversione L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) vi era alcuna traccia.

Pertanto è soltanto con l’art. 1, comma 19, della Legge di Stabilità che il legislatore introduce l’art. 16-bis, stabilendone l’inserimento dopo l’art. 16 di cui già al d.l. 179/2012.

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PST: copia informatica, duplicato informatico ed impronta

 

di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl

 

Proseguiamo, concettualmente, il discorso iniziato con gli articoli precedentemente pubblicati: “Firma digitale e PCT” e “La firma digitale ed i suoi formati“.

Partiamo dalle definizioni di copia informatica e duplicato informatico dettate dal CAD all’art. 1:

“i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e’ tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinquies)  duplicato  informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;”.

Sul Portale dei Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it) è ora possibile scaricare oltre alla copia informatica, anche il duplicato informatico e l’impronta con hash md5, utile per verificare la corrispondenza del duplicato all’originale informatico, conservato sui server ministeriali, secondo le modalità di seguito illustrate.

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