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La giurisprudenza di legittimità alle prese con il Processo Civile Telematico: le pronunce più significative del 2017

Dottoranda di ricerca in Diritto Processuale Civile (Università degli Studi di Milano-Bicocca) e Formatore PCT

 

Ad oltre tre anni dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà, cresce l’attenzione della giurisprudenza di legittimità e di merito nei confronti delle tematiche connesse alla nascita e allo sviluppo del Processo Civile Telematico.

Ed è proprio il binomio – costituito, da una parte, dal crescente rilievo di depositi e notifiche con modalità telematiche e, dall’altra, dalle esigenze di innovazione interpretativa poste da un dettato normativo troppo spesso oscuro o comunque non aggiornato – a destare le maggiori preoccupazioni.

Questa duplicità di aspetti traspare in tutta la sua evidenza nelle pronunce giurisprudenziali che hanno caratterizzato, non sempre positivamente, l’anno appena concluso.

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Mancata attestazione di conformità del provvedimento notificato a mezzo PEC e improcedibilità del ricorso per Cassazione: alcune riflessioni critiche sulla giurisprudenza di legittimità

Avvocato in Milano e formatore PCT

Lo scorso luglio è stata pubblicata la sentenza n. 17450 della Sezione Terza della Corte di Cassazione.

La Corte ha dichiarato l’improcedibilità di un ricorso su eccezione presentata dal pubblico Ministero, in ragione del mancato deposito, come previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., “della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva prodotto la mera copia della relata di notificazione relativa al provvedimento impugnato, priva della dichiarazione di conformità da attestarsi ex Lege 53/1994.

Il ricorrente, infatti, ricevuta la notificazione della sentenza sulla propria casella di posta elettronica certificata, si è costituito nel giudizio di legittimità allegando la mera stampa del messaggio di PEC ricevuto nella propria casella, con i relativi allegati, compresa, quindi, la relazione di notificazione.

Neppure la parte resistente ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notifica, mentre agli atti è stata prodotta la copia autentica della sentenza, rilasciata dalla cancelleria della Corte di Appello di Venezia (che ha emesso il provvedimento impugnato).

La Corte, enunciando il principio che di seguito si trascrive,

in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica,

sanziona dunque con l’improcedibilità il comportamento del difensore che abbia omesso di dichiarare conforme quanto ricevuto a mezzo posta elettronica certificata, per la violazione della legge in materia di notificazioni in proprio a mezzo PEC, con conseguente mancata prova valida della data in cui è avvenuta la notificazione e con impossibilità per la Corte di verificare la tempestività della notifica del ricorso per Cassazione.

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Portale delle Vendite Pubbliche: bene ma non benissimo

Avvocato in Milano, titolare dello studio legale cislaghi lessio associati, membro del Consiglio Direttivo del Circolo dei Giuristi Telematici
 
Lo scorso 17 luglio è entrato in funzione il Portale delle Vendite Pubbliche destinato, in sostanza, a diventare il punto di raccolta ed esposizione di tutte le vendite forzose (esecutive e concorsuali, mobiliari e immobiliari) del Paese.
L’iniziativa nasce con l’art. 13, comma 1, lett. b, n. 1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, mentre la disciplina di dettaglio è dettata dal DM 32/2015.
La struttura informatica del Portale e i flussi destinati a implementare le informazioni esposte e le procedure di vendita sono, invece, delineati da una specifica disciplina tecnica emanata sulla scorta delle norme sopra indicate.
Senza la pretesa di voler disaminare il dettaglio dell’infrastruttura o il suo funzionamento, è possibile già oggi verificare che il sistema di cui si discute è caratterizzato da diversi aspetti positivi ma anche da qualche ombra che, forse, poteva essere evitata.

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Processo Tributario Telematico: entrata in vigore e linee fondamentali

Formatore PCT ed esperta in informatica giudiziaria applicata

 

L’obiettivo di semplificare i rapporti tra Fisco e contribuenti transita dall’automazione dei flussi informativi e documentali anche nell’ambito del processo tributario che diviene quindi telematico. In questa chiave, la scelta del legislatore è stata di procedere per gradi o, rectius, per Regioni.

Dalle Regioni pilota di Toscana e Umbria, in cui ha preso il via nel lontano dicembre 2015, il Processo Tributario Telematico (PTT) è stato esteso nel corso del 2016 ad altre sei regioni secondo il calendario dettato dal Decreto 30 giugno 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha previsto l’introduzione delle nuove specifiche tecniche nelle regioni di Abruzzo e Molise, Piemonte e Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. 

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Come le persone anche le leggi sono figlie del loro tempo

Avvocato in Milano e formatore PCT

 

Lo sviluppo tecnologico ha comportato una così profonda trasformazione degli strumenti di comunicazione che quanto previsto, in materia di prova documentale, nel 1942 si dimostra oggi anacronistico e lacunoso. Il codice civile denota tutta la sua anzianità laddove contempla solo il telegramma (art. 2705 c.c.), la scrittura privata (art. 2702 c.c.), le riproduzioni o copie di atti e documenti su supporto cartaceo (art. 2716 c.c.), nonché le riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.), senza traccia alcuna di ammodernamento, se si esclude un fugace accenno alle riproduzioni informatiche (art. 2712 c.c., come modificato, a partire dal 25 gennaio 2011, dall’art. 23 quater del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82)

Pertanto se, da un lato, il documento nella sua forma digitale acquista una posizione preponderante nella pratica quotidiana, dall’altro brilla la sua assenza nel codice civile, trovando una specifica collocazione e definizione solamente nel Decreto legislativo n. 82/2005, recante il Codice dell’amministrazione digitale (d’ora in avanti, CAD) e nel Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, c.d. eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

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