Curatore

Webinar gratuito Capri 2020 – Gli istituti del Processo Telematico nell’ambito della comune matrice del CAD

A causa dell’aggravarsi dell’epidemia Covid-19, si svolgerà esclusivamente in streaming sabato 10 ottobre a partire dalle ore 9 il tradizionale convegno di Capri sul Processo Telematico, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con il C.E.D. della Corte Suprema di Cassazione, il C.S.M. e l’Ufficio Innovazione per la Corte di Cassazione (U.I.C.).

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Cass., sez. I, sent. 5 agosto 2011 n. 17035 (Pres. Plenteda, rel. Zanichelli)

ATTENZIONE

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza non definitiva con la quale il giudice di pace ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 nei confronti del fallimento M.A.S. s.a.s. di R.V.M. e della G.A. s.p.a. di condanna al risarcimento dei danni da sinistro stradale nonchè nei confronti di quella definitiva che tale risarcimento ha stabilito condannando anche la curatela.

Il ricorso si articola in quattro motivi: con il primo si deduce violazione della L. Fall., artt. 24, 52 e 93, per essere stata la domanda proposta nei confronti di soggetto fallito avanti a giudice incompetente e al di fuori dello specifico rito; con il secondo violazione degli artt. 38 e 102 c.p.c. per non essere territorialmente competente il giudice di Caserta ma di Marcianise, stante il luogo del verificarsi del danno; con il terzo violazione degli artt. 2947 e 2943 c.c. per non avere il giudice a quo dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto azionato; con il quarto violazione degli artt. 2054 e 2697 c.c. per avere omesso il giudice di pace di rilevare l’insussistenza della prova in ordine alle modalità con cui si sarebbe verificato il sinistro.

Le intimate non hanno proposto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale si deduce violazione di legge per avere il giudice di pace rigettato le eccezioni sollevate dalla curatela in ordine all’improponibilità della domanda di condanna è fondato. E’ principio assolutamente pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell’accertamento del passivo da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione.

Nè un’eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un’azione che, come nella fattispecie, comporti il necessario intervento di più litisconsorti (L. n. 990 del 1969, art. 23), posto che, come aveva già rilevato la più attenta dottrina, in esito alla riforma della legge fallimentare che non prevede più l’opposizione allo stato passivo nelle forme dell’ordinario processo di cognizione, viene impedito il simultaneus processus nei confronti del fallito e dei litisconsorti dal momento che nell’ambito dell’attuale rito è sicuramente esclusa la presenza di parti estranee al fallimento nell’ambito di un procedimento che, comunque si voglia individuarne l’oggetto, non prevede pronunce di condanna o anche solo di accertamento destinate ad avere efficacia in ambito extra concorsuale nei confronti del litisconsorte in bonis.

Avendo l’attrice optato per l’azione volta alla condanna, oltre che dell’assicuratore, anche del responsabile fallito citando oltretutto la curatela fallimentare, l’azione nel suo complesso non può che essere dichiarata inammissibile, posto che la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante da proporsi con il rito fallimentare, astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l’intenzione di avvalersi di un’eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis.

L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata senza rinvio in quanto il processo non poteva essere iniziato.

La novità della questione induce alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto in quanto la causa non poteva essere iniziata e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

Cass., sez. I, sent. 5 agosto 2011 n. 17035 (Pres. Plenteda, rel. Zanichelli) Leggi tutto »

Cass., sez. I, sent. 23 maggio 2017 n. 12939 (Pres. Didone, rel De Chiara)

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FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Rovigo, giudicando in sede di rinvio a seguito della cassazione di precedente decreto con cui aveva respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento *** s.r.l. proposta da I.B. s.p.a., a causa della ritenuta inammissibilità della produzione di nuovi documenti (il CD-ROM contenente la digitalizzazione dei contratti di leasing, da cui risultava la data certa dei medesimi), ha nuovamente respinto l’opposizione. Ha ritenuto, questa volta, che il requisito della data certa difettasse in quanto essa risultava dalla marca temporale apposta in sede di digitalizzazione dalla società certificatrice, ai sensi dell’art. 1 cod. amm. digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), ma l’opponente non aveva dimostrato il rispetto, da parte di detta società, delle regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali, validazione temporale del documento informatico, formazione e conservazione del medesimo ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

2. I.B. ha proposto ricorso per cassazione, cui il curatore del fallimento ha resistito con controricorso.

Il ricorso, avviato alla procedura camerale su relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stato poi rimesso dal Collegio alla pubblica udienza.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, si deduce: a) che con il decreto poi cassato il Tribunale aveva implicitamente ammesso che la società certificatrice A. s.p.a. aveva rispettato le regole tecniche di cui sopra, essendosi limitato a statuire che l’apposizione della marca temporale sui documenti digitalizzati non garantiva che anche la sottoscrizione degli stessi fosse anteriore alla dichiarazione del fallimento, e su tale ammissione si era formato il giudicato interno; b) che soltanto in sede di costituzione nel giudizio di rinvio – dunque tardivamente – la curatela aveva eccepito il mancato rispetto delle predette regole tecniche da parte della società certificatrice; c) che quest’ultima risulta iscritta nel Pubblico Registro dei Certificatori previsto dall’art. 39 D.P.C.M. 30 marzo 2009, cit., che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è liberamente consultabile da chiunque, sicchè essa opponente aveva documentalmente provato tutto ciò che occorreva provare.

1.1. – Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.

Se è vero che l’art. 20, comma 3, cod. amm. digitale prevede che la data e l’ora del documento informatico sono opponibili ai terzi solo “se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale”, è anche vero che l’accreditamento e la conseguente iscrizione della società certificatrice nell’apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA, ai sensi dell’art. 29 cod. cit. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179) comporta necessariamente una presunzione di conformità della sua attività a dette regole – che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, chi richieda l’accreditamento deve impegnarsi a rispettare – in ciò risiedendo appunto l’utilità di un accreditamento da parte della pubblica autorità.

Conseguentemente, è onere di chi intenda contestare che una certificazione sia avvenuta nel rispetto delle regole tecniche, allegare e provare che il certificatore non le abbia invece rispettate. E tale allegazione in fatto non può, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., u.c., essere effettuata per la prima volta nel giudizio di rinvio.

Va aggiunto che quanto sopra non contrasta con il principio enunciato da Cass. Sez. U. 20/02/2013, n. 4213 – della rilevabilità di ufficio del difetto di data certa dei documenti prodotti dal creditore a dimostrazione del proprio credito insinuato al passivo fallimentare, perchè qui l’atto attributivo di certezza alla data non difetta: esso esiste, mentre è in discussione la sua veridicità, sulla quale incide la presunzione di cui si è detto sopra.

Il Tribunale ha perciò errato nell’addossare alla creditrice opponente l’onere della prova del rispetto delle regole tecniche sulla validazione temporale, ai sensi del richiamato art. 20, comma 3, cod. amm. digitale, e conseguentemente sono fondate le censure della ricorrente sopra sintetizzate sub b) e c).

La censura sub a) è invece infondata, non essendovi ragione per ritenere che quanto statuito dal Tribunale nella prima fase del giudizio di opposizione implicasse l’accertamento della conformità dell’apposizione della marca temporale alle regole tecniche di cui si è detto.

In conclusione, il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: è onere della parte interessata a negare la certezza della data – e dunque, nel giudizio di opposizione a stato passivo, è onere del curatore fallimentare allegare e provare la violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale, al rispetto delle quali l’art. 20, comma 3, cod. amm. digitale subordina l’opponibilità ai terzi della data (e dell’ora) apposta al documento informatico da certificatore accreditato e iscritto nell’elenco di cui all’art. 29, comma 6, cod. cit. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 179 del 2016), e tale allegazione in fatto non può essere effettuata per la prima volta nel giudizio di rinvio.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rovigo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

Cass., sez. I, sent. 23 maggio 2017 n. 12939 (Pres. Didone, rel De Chiara) Leggi tutto »

Cass., sez. I, ord. 24 aprile 2018 n. 10112 (Pres. Genovese, rel. Di Marzio)

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L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

Omissis

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso, che si protrae per 54 pagine ed è in ciò difforme dal Protocollo siglato il 17 dicembre 2015 dalla Corte di cassazione e dal Consiglio nazionale forense, a mezzo dei loro presidenti, in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, Protocollo in cui è fissato un limite dimensionale di 30 pagine dei motivi, contiene otto motivi.

1.1. – Il primo motivo è rubricato: “Falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla ammissibilità e specificità del terzo motivo di appello relativo al contestato inadempimento della banca all’obbligo informativo specifico in relazione agli investimenti azionari nei titoli ***; violazione dell’art. 132, in relazione al contenuto della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Sostengono in breve i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere aspecifico il motivo di impugnazione concernente l’omesso adempimento degli obblighi informativi in ordine all’acquisto dei titoli azionari indicati in rubrica, omettendo in ogni caso al riguardo di motivare adeguatamente.

1.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28, comma 2 regolamento Consob in relazione agli investimenti nei titoli azionari (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale sarebbe incorsa in violazione delle norme richiamate nel respingere la censura relativa alla omessa informativa in ordine ai medesimi investimenti azionari.

1.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Omesso esame di fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti in relazione al corretto adempimento all’obbligo informativo specifico in relazione all’acquisto del titolo “***”, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che l’intermediario finanziario avesse informato del rating del titolo ed altresì, in tal modo, che esso non avesse natura speculativa.

1.4. – Il quarto motivo è rubricato: “Violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28, comma 2 regolamento Consob 11.522/98 relazione all’adempimento dell’obbligo informativo relativamente all’investimento nel titolo “***” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il motivo è volto a censurare sotto il profilo della violazione di legge l’affermazione secondo cui doveva ritenersi corretta l’informativa data agli investitori in relazione al titolo menzionato.

1.5. – Il quinto motivo è rubricato: “Violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 a art. 28, comma 2 regolamento Consob in relazione all’adempimento dell’obbligo informativo relativamente agli investimenti nel titolo “***” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Affermano i ricorrenti che l’informativa fornita sarebbe stata in proposito generica ed imprecisa.

1.6. – Il sesto motivo è rubricato: “Violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, art. 29 regolamento Consob numero 11522/98 in relazione a tutte le operazioni di causa nonchè dell’art. 2725 c.c., in relazione alle operazioni del 22 giugno 2001 sul titolo “***” acquistato con spesa di Euro 76.618,04 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Si sostiene che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione di adeguatezza dell’operazione menzionata.

1.7. – Il settimo motivo è rubricato: “Violazione degli artt. 1337,1338,1374,1375 e 1175 c.c., in relazione al dovere di adempiere, nell’esecuzione del contratto di custodia e amministrazione titoli, alle obbligazioni collaterali di informazione e protezione della controparte (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il motivo denuncia l’asserito errore commesso dalla Corte d’appello nell’escludere la sussistenza di un obbligo di informazione post-contrattuale in capo all’intermediario finanziario.

1.8. – L’ottavo motivo è rubricato: “Violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., in relazione alla contestata qualificazione della domanda (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Affermano i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere che essi non avessero chiesto la dichiarazione di risoluzione del contratto quadro.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

2.1.1. – Nella sua prima parte, quella fondata sulla denuncia dell’asserito errore commesso dal giudice di merito nel ritenere non specifico il motivo incentrato sulla violazione degli obblighi informativi concernenti gli investimenti azionari, il motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità ed autosufficienza.

In proposito il Protocollo di cui si è detto poc’anzi pone in evidenza l’esigenza che: 1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito; 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto; 4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso.

Ciò detto, l’inammissibilità del motivo, secondo quanto subito si dirà, non discende, ovviamente, dalla violazione del protocollo, che è di per sè privo di efficacia normativa: ma il Protocollo testimonia di un condiviso orientamento interpretativo che ha la sua base nel dato normativo, sia per quanto attiene all’esigenza di specificità, sia per quanto attiene all’esigenza di autosufficienza, sicchè legittima l’interpretazione della norma in conformità al protocollo, con l’ulteriore conseguenza che la violazione delle regole del protocollo dà luogo ad inammissibilità laddove esso rifletta opzioni interpretative di quel dato.

Ora, quanto alla specificità, si tratta di un requisito che, con riguardo ai motivi di ricorso per cassazione, non è espressamente contemplato dal codice di rito, come è per l’appello, secondo quanto stabilisce l’art. 342 c.p.c.. Ciò, però, non vuol certo dire che i motivi di ricorso per cassazione, secondo la legge, possano essere aspecifici, quanto, piuttosto, che l’esigenza di prevedere espressamente il requisito di specificità ricorreva per l’appello, ma non per il ricorso per cassazione, giacchè, mentre è astrattamente configurabile un appello non fondato su motivi specifici (e tale è l’appello configurato come novum iudicium, nel qual caso, secondo la nota definizione della dottrina esso costituisce “semplicemente il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa”), il motivo di ricorso per cassazione non può per ragioni intrinseche che essere specifico, giacchè diretto a demolire il provvedimento impugnato in ragione della sussistenza di uno dei vizi normativamente previsti, con la conseguente necessità di individuare il vizio e spiegare in qual modo esso si annida nella decisione impugnata. Un motivo di cassazione non specifico, cioè, è per definizione un non-motivo. E il motivo è specifico se, quando le affermazioni che esso contiene sono vere, senza che la Corte debba supplire a sue mancanze, il provvedimento impugnato è affetto dall’errore denunciato.

Quanto all’autosufficienza, poi, il protocollo altro non è che il recepimento di principi già indicati da questa Corte – secondo l’orientamento più elastico formatosi in proposito – sulla base dell’art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 23 agosto 2011, n. 17602; Cass. 4 gennaio 2013, n. 124).

Sicchè può in definitiva affermarsi che la violazione delle regole per la redazione del ricorso per cassazione secondo il Protocollo siglato il 17 dicembre 2015 dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio nazionale forense, a mezzo dei loro presidenti, in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, dà luogo ad inammissibilità, laddove tale violazione implica la violazione – non già, ovviamente, del Protocollo in sè, bensì – del dato normativo di riferimento nell’interpretazione recepita nello stesso Protocollo.

Nel caso in esame, si dice che i titoli in questione erano stati individuati nel contesto del terzo motivo di appello, trascritto nella parte rilevante all’interno del primo motivo di ricorso per cassazione, e si aggiunge poi “che tempo dell’acquisto, andamento dei titoli e perdite subite, erano stati indicati nell’illustrazione del fatto e per di più risultavano dagli ordini, dagli estratti del deposito titoli e dagli attestati di vendita prodotti in atti dalle parti”, ma di tali atti e documenti, ed in particolare della idoneità del loro contenuto a rendere edotta la Corte d’appello sulle circostanze ritenute rilevanti ai fini del decidere, nulla si sa (sicchè il motivo è sul punto aspecifico; sulla specificità v. Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; Cass. 12 marzo 2005, n. 5454; Cass. 29 aprile 2005, n. 8975; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1315; Cass. 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. 17 marzo 2006, n. 5895; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2540; Cass. 28 agosto 2007, n. 18210; Cass. 28 agosto 2007, n. 18209; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330), nè ne è specificamente indicata la collocazione (sicchè il motivo non è autosufficiente).

Insomma, il giudice di appello ha affermato in modo netto e chiaro che L. e La., nel riferirsi ai titoli azionari riguardo ai quali, secondo loro, l’intermediario finanziario aveva ammesso di non aver fornito alcuna informazione, non avevano indicato gli specifici investimenti cui intendevano riferirsi, nè il tempo del relativo acquisto, nè lo specifico andamento dei titoli. Il motivo di ricorso per cassazione afferma il contrario, ma non dice nè dove nè come sarebbero state fornite le indicazioni in ordine al tempo dell’acquisto ed allo specifico andamento dei titoli.

2.1.2. – Nella seconda parte, poi, l’inammissibilità discende dall’applicazione del principio secondo cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

E’ erronea, dunque, l’affermazione dei ricorrenti secondo cui “la garanzia della motivazione… si ha… solo allorquando essa non solo esiste, ma è anche logica e coerente”, giacchè, al contrario, può discorrersi di violazione dell’art. 132 c.p.c., per la mancanza della motivazione soltanto se questa sia materialmente mancante ovvero se la motivazione fornita non sia che un mero simulacro, privo di alcun reale contenuto.

Nel caso di specie, viceversa, la motivazione non solo c’è, ma è anche plausibilissima, avendo la Corte d’appello evidenziato di non essere stata posta in condizioni di prendere posizione sugli investimenti azionari in questione, dal momento che non erano stati neppure indicati in specifico (e cioè mediante la menzione delle caratteristiche dei titoli e non certo del solo nominativo dell’emittente) gli investimenti azionari oggetto della domanda, ed altresì il tempo del relativo acquisto e l’andamento di essi, non potendo certo configurarsi un deficit informativo riguardo a titoli neppure in tal senso esattamente individuati.

Omissis

Cass., sez. I, ord. 24 aprile 2018 n. 10112 (Pres. Genovese, rel. Di Marzio) Leggi tutto »

Cass., sez. Lav., sent. 8 marzo 2018 n. 5523 (Pres. Bronzini, rel. Marchese)

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L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

Omissis

2. Con il secondo motivo, si censura – ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 4 – la violazione dell’art. 112 c.p.c. e – ai sensi dell’art. 360, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2712 c.c..

Osserva T. che la sentenza impugnata fonda la illegittimità del licenziamento su due ordini di argomentazioni: la “dubbia valenza probatoria” delle e-mail aziendali e la inattendibilità dei testimoni che, in quanto coinvolti nella vicenda concreta, avrebbero avuto interesse ad attribuire ad altri le responsabilità dell’accaduto. Con particolare riferimento ai messaggi di posta elettronica, la corte territoriale esclude la valenza probatoria dei documenti sul presupposto di una possibilità astratta di alterazione, non trattandosi di corrispondenza elettronica certificata o sottoscritta con firma digitale che garantisce l’identificabilità dell’autore e la sua integrità ed immodificabilità.

La società critica, in parte qua, la statuizione del giudice di merito che, nella sostanza, ha messo in dubbio l’autenticità dei contenuti delle e-mail, laddove una tale deduzione non era stata introdotta dal lavoratore in primo grado; il D. si era, infatti, limitato ad affermare che i contenuti delle stesse non potevano “essere conoscibili” e, solo in replica alla riconvenzionale, aveva precisato di non aver ricevuto le e-mail in oggetto; infine, in sede di gravame – quindi tardivamente -, aveva dedotto la manomissione dei documenti.

3. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c. – si deduce la violazione dell’art. 414 c.p.c., per aver il giudice di merito dato rilevanza, sia pure in maniera indiretta, a circostanze non ritualmente allegate.

4. Con il quarto motivo si censura – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo.

Si assume che la Corte di appello ha errato nel ritenere che le dichiarazioni dei testi erano sorrette da un interesse personale; le deposizioni erano state rese al collega responsabile del procedimento di audit, mentre un eventuale interesse poteva sopraggiungere solo in seguito alla richiesta di corresponsabilità avanzata dalla difesa del lavoratore; le dichiarazioni assumevano, dunque, il valore di una confessione.

5. Con il quinto motivo si censura – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. per non aver la Corte di merito esattamente individuato la responsabilità attribuita al lavoratore.

6. Con il sesto motivo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – la violazione dell’art. 246 c.p.c.; si contesta che la sentenza non si è pronunciata sul motivo di gravame avente ad oggetto la statuizione di primo grado di ritenuta incapacità a testimoniare dei testi intimati da T..

Esame dei motivi.

Possono essere preliminarmente esaminati i motivi successivi al primo.

7. I motivi secondo e terzo vanno trattati congiuntamente, involgendo entrambi la valutazione di inefficacia probatoria delle e-mail aziendali.

La questione posta all’attenzione della corte non configura una violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il vizio di “ultra” o “extra” petizione, in relazione al quale viene in rilievo l’art. 112 c.p.c., risulta configurabile se il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; non in relazione al giudizio di valutazione del materiale probatorio – seppure erroneo espresso dal giudice di merito.

La critica, in relazione agli artt. 2702 e 2712 c.c., si arresta, invece, già sul piano dell’inammissibilità.

Come è noto, la parte che denunci, con il ricorso per cassazione, il pregresso e implicito riconoscimento o disconoscimento di documenti – e di detta circostanza lamenti la mancata od inadeguata valutazione ad opera del giudice di merito – ha l’onere di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto dell’atto e di indicare da quali altri elementi sia possibile trarre la conclusione che tali documenti non siano stati disconosciuti (cfr. Cass. 17.05.2007 nr. 11460 e, in motivazione, Cass. 13.6.2017 nr 14654).

Ciò in quanto l’interesse ad impugnare, con ricorso per Cassazione, discende dalla possibilità di conseguire, attraverso l’annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole; a tal fine, è però necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto della quale si chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice del merito ed asseritamene sbagliata.

Nel caso concreto, parte ricorrente non riporta il contenuto delle e-mail e neppure trascrive compiutamente gli atti difensivi del lavoratore, limitandosi a riportare alcuni passaggi del ricorso introduttivo e di una memoria depositata in primo grado.

La censura è, in ogni caso, infondata.

Il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici, secondo la definizione che di questi ultimi reca il D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 1, comma 1, lett. p), (“documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”), riproducendo, nella sostanza, quella già contenuta nel D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1, comma 1, lett. b).

Quanto all’efficacia probatoria dei documenti informatici, l’art. 21 del medesimo D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

La decisione impugnata non mette in discussione la sussistenza di una corrispondenza relativa all’indirizzo di posta elettronica del dipendente, sicchè è da escludere una violazione dell’art. 2712 c.c..

La sentenza della corte territoriale esclude, piuttosto, che i messaggi siano riferibili al suo autore apparente; trattandosi di e-mail prive di firma elettronica, la statuizione non è censurabile in relazione all’art. 2702 c.c. per non avere i documenti natura di scrittura privata, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 1 cit..

Infine, non vi è alcuna specifica argomentazione in ordine alla asserita violazione dell’art. 414 c.p.c., indicata nella rubrica ma non sviluppata nel motivo.

Omissis

Cass., sez. Lav., sent. 8 marzo 2018 n. 5523 (Pres. Bronzini, rel. Marchese) Leggi tutto »