Sulla tempestività della notifica a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21:00 del giorno di scadenza del termine

 
di Valentina Ferrari

Formatore PCT ed esperta in informatica giudiziaria applicata

 

Risale allo scorso marzo 2018 la pubblicazione di un’ulteriore pronuncia della Suprema Corte di Legittimità in merito all’annosa questione circa la tempestività o meno delle notificazioni effettuate a mezzo posta elettronica certificata oltre le ore 21:00 del giorno di scadenza del termine processuale normativamente sancito.

Ancora una volta, gli Ermellini sono stati chiamati a statuire in ordine all’ammissibilità di un ricorso per cassazione notificato dal difensore a mezzo PEC dopo le ore 21:00 del giorno di scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.

Nel caso di specie, il controricorrente aveva eccepito la decadenza dell’impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello – con conseguente passaggio in giudicato della stessa – sulla scorta dell’asserita tardività della notifica del ricorso; nello specifico, la ricevuta di accettazione della notificazione telematica recava quale orario di esecuzione le ore 22:29 del giorno di scadenza del termine di impugnazione.

Ebbene, con ordinanza n. 7079 dell’11 gennaio 2018, pubblicata in data 21 marzo 2018, i Giudici di Legittimità, uniformandosi a precedenti giurisprudenziali della medesima Corte (Cass., sez. VI, 29 dicembre 2017, n. 31207, n. 31208, n. 31209; Cass., sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 30766; Cass., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21915), hanno nuovamente affermato il principio di diritto in forza del quale: “Ai sensi dell’art. 16-septies del dl 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21:00, si perfeziona alle ore 7:00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, poiché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21:00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione”.

Ciò che rende ancor più significativa la pronuncia oggetto di disamina è la posizione assunta dalla Suprema Corte in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, avente ad oggetto il combinato disposto di cui agli articoli 16 septies del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 e 147 c.p.c.

Difatti, il Collegio, discostandosi integralmente dalla ricostruzione di parte ricorrente ed affermando l’insussistenza di qualsivoglia violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza di cui agli artt. 24 e 3 della Costituzione, ha ritenuto infondata l’eccezione di legittimità costituzionale promossa.

Secondo l’interpretazione della Corte, la ratio della normativa vigente volta a tutelare il diritto di difesa del destinatario non impatterebbe in maniera negativa sul diritto di difesa del notificante, ponendolo di fatto nella medesima condizione di un soggetto che scelga di effettuare la notificazione con metodo tradizionale o a mezzo del servizio postale: alcuna discrepanza in termini sostanziali verrebbe a crearsi con riferimento ai limiti temporali da rispettare.

Non solo. Tale soluzione legislativa, secondo quanto statuito dalla Corte, non condurrebbe ad alcuna violazione del principio di uguaglianza, rimanendo nella completa discrezionalità del Legislatore la possibilità di prevedere gli stessi vincoli temporali per situazioni dissimili in ordine alla scelta di differenti strumenti di notifica da parte del soggetto notificante (in questo senso: Cass., sez. VI, 29 dicembre 2017, n. 31207, n. 31208, n. 31209).

Ora, l’orientamento giurisprudenziale sopra delineato può ritenersi pienamente condivisibile in ragione della circostanza dirimente secondo cui la disposizione di cui all’art. 16 septies del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 sarebbe sotto ogni profilo cristallina.  

Il dettato legislativo di cui alla norma richiamata, difatti, prevede specificamente l’applicabilità dell’art. 147 c.p.c. anche alle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, estendendo anche a quest’ultima tipologia di notifica i limiti temporali espressamente sanciti dal codice di procedura civile per le notificazioni tradizionali.

Sortendo dalla sussistenza di uno specifico quadro normativo volto a delineare con precisione l’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 147 c.p.c., non si può che dissentire con chi ritenga superabile il dettato legislativo con una mera interpretazione della norma, dovendosi all’uopo attendere una vera e propria modifica da parte del Legislatore per approdare ad una soluzione che preveda un limite temporale diverso rispetto a quello normativamente sancito delle ore 21:00. Limite che, peraltro, non è tale da porre su un piano distinto la posizione del soggetto notificante rispetto a quella del destinatario della notifica.

Pur pienamente consapevoli della consolidata interpretazione della Suprema Corte di Legittimità, preme porre all’attenzione del lettore di come sia attualmente al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 16 septies del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, nella parte in cui prevede l’applicabilità dell’art. 147 c.p.c. alle notificazioni eseguite con modalità telematiche, sollevata dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza del 16 ottobre 2017.

La Corte Lombarda, ritenendo necessario approfondire la questione concernente la tardività o meno di una notifica effettuata a mezzo PEC oltre le ore 21:00 del giorno di scadenza del termine anche sotto il profilo costituzionale, ha sollevato la suddetta questione di legittimità affermando il contrasto della norma sopra riportata con gli articoli 3, 24 e 11 della Costituzione.

In senso diametralmente opposto rispetto a quanto statuito nella pronuncia oggetto di disamina, i giudici milanesi hanno asserito come la norma introdotta dall’art. 45 bis della L. 114/2014, trattando in modo eguale situazioni differenti – diverse, infatti, a dire della Corte, sarebbero le esigenze di tutela del domicilio sottese alla notifica tradizionale rispetto a quella a mezzo PEC -, violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza.

Del pari, sarebbe configurabile un contrasto della norma di cui all’art. 16 septies del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, sulla scorta di un’asserita grave violazione del diritto di difesa del soggetto notificante conseguente alla previsione di un limite irragionevole alle notifiche rispetto al giorno di scadenza del termine processuale.

Ad avviso della Corte di Appello di Milano, infatti, il limite sancito dalla norma andrebbe a ricoprire rilevanza per il notificante soltanto nell’ultimo giorno utile previsto dalla legge per effettuare una notificazione nei termini, essendo al contrario prevista la possibilità per detto soggetto di notificare nei giorni precedenti alla scadenza a qualsiasi ora del giorno e della notte a nulla rilevando, in questa ipotesi, la lesione della tranquillità e del riposo del destinatario.

A modesto parere di chi scrive, tuttavia, la ratio sottesa alla norma oggetto di dibattito è quella di individuare con esattezza il momento perfezionativo di una notificazione effettuata a mezzo PEC, parificando in questo senso la posizione dei soggetti coinvolti con riferimento alle conseguenze sostanziali e processuali derivanti dal mancato rispetto dei termini normativamente previsti dalla legge.

In questa prospettiva ed alla luce del contrasto illustrato, non resta che attendere la pronuncia risolutiva della Corte e, nelle more, tenere in debita considerazione come allo stato costituisca orientamento consolidato della Cassazione quello secondo cui la notificazione a mezzo PEC effettuata – con rilascio della ricevuta di accettazione – dopo le ore 21:00 del giorno di scadenza debba ritenersi a tutti gli effetti perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo e dunque intempestiva.