Dialogo sul PCT: la sintesi degli interventi

 

Pubblichiamo alcuni materiali e una breve sintesi dei lavori del convegno “Dialogo sul processo civile telematico“, già oggetto di segnalazione su questo sito.

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DIALOGO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Milano, 25 ottobre 2016

Il 25 ottobre 2016 si è tenuto presso l’aula Magna EMILIO ALESSANDRINI – GUIDO GALLI del Palazzo di Giustizia di Milano il convegno “DIALOGO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO”.

L’evento si proponeva di essere un confronto su casi pratici, prime soluzioni giurisprudenziali e problemi interpretativi in materia di processo civile telematico.

Notevoli sono stati gli spunti offerti durante i lavori, anche per l’elevata qualità dei relatori e la loro provenienza da ambiti diversi.

Moderati dall’avv. Daniela Muradore, hanno portato i loro preziosi contributi: Alessandro Amoroso, professore presso l’Università di Bologna di informatica, Francesco Delfini, ordinario di diritto civile presso l’Università Statale di Milano, Enrico Consolandi, giudice del Tribunale di Milano, Paolo Lessio avvocato del foro di Milano e Giovanni Rocchi avvocato del foro di Brescia.

L’incontro è stato di particolare interesse in quanto si è realizzato il “dialogo” non solo fra avvocati e magistrati (cui il PCT ci ha da tempo abituato), ma anche fra giuristi e informatici, professori e operatori.

Ha aperto i lavori l’avv. Daniela Muradore, membro della Commissione Informatica dell’Ordine di Milano, che nel portare i saluti del Presidente, ha sottolineato alcune tematiche particolarmente care all’avv. Remo Danovi: i riflessi dell’innovazione nel processo, soprattutto dal punto di vista del linguaggio, destinato a cambiare e ad adeguarsi alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; la considerazione che i profondi mutamenti in corso devono essere l’occasione per rendere l’atto del processo intellegibile, fruibile e navigabile. Questa è sostanzialmente la sfida del PCT ad ormai dieci anni dalle sue prime attuazioni concrete: il primo decreto ingiuntivo telematico è stato emesso l’11 dicembre 2006 dal Tribunale di Milano, su ricorso, altrettanto telematico, dell’avv. Paolo Giuggioli, che ha fermamente creduto in questo sistema fin dai suoi albori.

Successivamente ha preso la parola per un breve saluto il Presidente del Tribunale di Milano, dott. Roberto Bichi, che pur evidenziando l’inadeguatezza dei mezzi e delle risorse a disposizione (naturalmente lato uffici giudiziari), ha sottolineato come non sia realmente ipotizzabile un ritorno al processo cartaceo.

Per quanto riguarda gli uffici giudiziari, le necessità attuali sono rivolte a sistemi informatici che “dialoghino” fra loro: ad esempio il collegamento con l’Ufficio del registro o con il sistema del Ministero dell’interno, soprattutto in relazione alle cause in tema di immigrazione.

Quanto agli atti telematici del processo civile, il Presidente Bichi ha espresso timori circa la formazione di atti per accumulo, con stratificazioni di nuovi pezzi sugli atti introduttivi grazie alle funzioni di “copia e incolla”. D’altra parte qualche preoccupazione desta anche la schematizzazione eccessiva: la sentenza, espressione dell’autonomia valutativa del giudice, è una narrazione, non uno schema.

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Il relatore Prof. Delfini ha quindi ripercorso la storia della disciplina dell’informatica nel diritto, a partire dal d.p.r. n. 513/1997, recante il “Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Allora il baricentro era sul diritto privato, in attuazione della legge Bassanini. Con il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) il baricentro si sposta e viene portato sul diritto pubblico: l’informatica diventa uno strumento per migliorare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione e viene pertanto disciplinata in funzione dei vantaggi che può offrire sotto il profilo del diritto pubblico.

L’approccio utilizzato nella disciplina degli strumenti informatici è di tipo “functional equivalent”: tali strumenti devono replicare gli obiettivi perseguiti dalla documentazione analogica.

Gli strumenti informatici giocano un ruolo fondamentale nel processo anche sotto il profilo dell’acquisizione del materiale probatorio. Si pensi all’importanza della documentazione informatica che viene stilata abbondantemente in ogni trattativa contrattuale (per es. messaggi di posta elettronica): essa costituisce materiale probatorio importante per la valutazione di un asserito ingiustificato recesso dalle trattative. In base ai principi del CAD tutto questo materiale è liberamente valutabile dal giudice: la tecnologia dà un nuovo impulso a molte disposizioni del codice civile, i cui presupposti difficilmente potrebbero essere provati senza il loro utilizzo.

La disciplina del CAD è stata recentemente modificata dal d.lgs. n. 179/2016 al fine di adeguarla alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 (cd. Regolamento Eidas), recentemente entrato in vigore.

Qualche perplessità suscita la nuova definizione di documento informatico, inteso come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, c. 1, lett. p), d.lgs. n. 82/2005): il documento elettronico non è l’unica forma di documento informatico.

I nuovi mezzi mettono a disposizione degli individui nuove possibilità e gli operatori del diritto si devono confrontare con nuove figure. Si pensi ad una compravendita in cui viene effettuata una ripresa audio-video della negoziazione, successivamente firmata digitalmente dalle parti: in base ai principi del CAD tale file deve ritenersi un documento scritto.

Altra questione che diventerà presto di stretta attualità è quella della durata nel tempo del documento informatico: il documento informatico è un documento a scadenza, i certificati di firma durano tre anni. Per i documenti sostanziali di durata ultratriennale i notai sono già attrezzati.

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Gli aspetti più “tecnici” del documento informatico sono stati trattati dal prof. Amoroso.

Secondo la tesi del relatore, informatica e diritto sono mondi profondamente diversi, ma devono necessariamente interagire. Il documento digitale si contrappone a quello analogico. Quello che si vede sullo schermo è la rappresentazione del documento informatico, il contenuto di quest’ultimo è una sequenza di bit.

Durante l’intervento il prof. Amoroso si è concentrato sulle tipologie di documento digitale, che può essere statico o dinamico. Nel documento statico, la visualizzazione e la rappresentazione non cambiano, in quello dinamico, invece, può cambiare ciò che viene visualizzato.

Ad esempio, in un documento Word con macro inserite, parte di quello che si vede è l’esito di un programma, ad esempio la data e l’ora che si aggiornano continuamente: il file non si modifica, ma cambia il contenuto che viene visualizzato.

Anche il prof. Amoroso ha espresso talune perplessità su alcune definizioni utilizzate dalla normativa vigente.

L’uso di una corretta terminologia è importante. Ad esempio “digitale” non significa “virtuale”: con tecnologie digitale posso provocare conseguenze nel modo fisico, comprare beni e servizi. Va ricordato che in informatica non esiste concetto di copia. Anche la nuova definizione di documento informatico contenuta nel CAD non è precisa.

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Anche il dott. Consolandi si è soffermato sull’importanza delle definizioni e della terminologia utilizzata, osservando come dieci anni fa ci siamo infilati in un mondo complicato ma estremamente ricco.

Ha analizzato alcune sentenze:

Cass., SS.UU., sent. 18 aprile 2016 n. 7665 (Pres. Macioce, rel. Cirillo)

Trib. Milano, sez. 8, sent. 5 dicembre 2011 n. 14716 (est. Consolandi)

Trib. Milano, sez. V, sent. 17 ottobre 2016 n. 11402 (est. Consolandi)

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L’avv. Rocchi si è concentrato sul tema del documento informatico nel processo civile telematico.

Le regole e le specifiche tecniche disciplinano in maniera particolareggiata la forma e i formati degli atti del PCT: sotto tale profilo va superato l’utilizzo di fogli A4 in formato PDF, scomodi da visualizzare sugli schermi dei computer.

È opportuno passare a nuovi linguaggi, come HTML 5, che consentono di visualizzare gli atti adattando il testo alle dimensioni dello schermo utilizzato, da quello del telefono al monitor da scrivania. In questa direzione sembra andare il disegno di legge n. 2284 di riforma del processo civile.

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Pubblichiamo infine le slide di supporto all’intervento dell’avv. Paolo Lessio

Slide (PDF)