T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, sent. 13 maggio 2016, n. 455

 
ATTENZIONE
L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it
 

T.A.R. BALISICATA

SEZIONE PRIMA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente

                                  
                   SENTENZA                         

 

sul ricorso avente numero di registro generale ***del 2014, proposto da:
– G. Q. e avv. G. T., rappresentati e difesi dall’avv. D. L., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F. R., in ***, alla via *** nn; 

 

contro

Ministero ***, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

 

nei confronti di

*** non costituito; ***, rappresentato e difeso dall’avv. ***, con domicilio eletto presso *** in ***, Via *** 41/1;                   

 

per l’ottemperanza

al decreto nn/AAAA, del nn/AAAA, emesso dalla Corte di Appello di Potenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il referendario Benedetto Nappi; dato atto che nessuno è comparso per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto e diritto                       

1. Col decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Potenza ha condannato il Ministero *** al pagamento, in favore del sig. G. Q., della somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché alle rifusione delle spese di lite, nella misura ivi indicata, con attribuzione all’avv. G.T., quale procuratore antistatario.
1.1. Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato al Ministero della Giustizia che, tuttavia non ha provveduto al dovuto pagamento.
1.2. I ricorrenti hanno pertanto spiegato azione di ottemperanza, volta ad ottenere il pagamento delle predette somme, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia del Ministero intimato, e la fissazione di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, n. 4, lett. e) cod. proc. amm..
2. Il Ministero della Giustizia, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio svoltasi in data 27 gennaio 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3.1. Con ordinanza nn/AAAA, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., della possibile inammissibilità del ricorso,
3.2. Con memoria depositata il 1° marzo 2016 il ricorrente ha insistito per l’ammissibilità del ricorso.
3.3. Nelle more, la Corte di Appello di Potenza ha comunicato l’intervenuto pagamento di quanto spettante ai ricorrenti.
4. In data 19 aprile 2016 il ricorso è stato nuovamente esaminato dal Collegio.
5. Il ricorso, notificato con modalità telematica, è ammissibile, in quanto in calce all’originale dello stesso è stata apposta l’attestazione di conformità di cui all’art. 23, n. 1, del d.lgs. n. 82/2005.
6. Nel merito, l’intervenuto pagamento delle somme da corrispondere ai ricorrenti in esecuzione del decreto della Corte d’Appello azionato comporta, ai sensi dell’art. 34, n. 5, cod. proc. amm., la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7. Sussistono giusti motivi, in continuità col costante orientamento di questo Tribunale (cfr., ex multis, sentenza 24 dicembre 2014, n. 890), per disporre l’irripetibilità delle spese di lite da parte dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 27 gennaio 2016 e 19 aprile 2016, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore
Depositata in segreteria il 13 maggio 2016.