Le novità introdotte dal D.lgs. n. 81/2025 in materia di contenzioso tributario: impatti operativi per l’avvocato tributarista

di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio


Il Decreto Legislativo 13 giugno 2025, n. 81, recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni”, si inserisce nel solco tracciato dalla riforma fiscale avviata nel 2023, contribuendo a completarne l’assetto attraverso una serie di interventi mirati, volti a rendere il processo tributario più efficiente, accessibile e coerente con i principi del giusto processo.

Tra le innovazioni normative di maggior rilievo per la prassi forense, l’art. 16 del decreto incide su aspetti centrali della difesa tecnica nel contenzioso, introducendo correttivi che — pur mantenendo una continuità sistematica con i decreti legislativi nn. 219 e 220 del 2023 — determinano una ricalibratura non trascurabile delle attività quotidiane del difensore tributario.

Di seguito si analizzano, con taglio pratico e approccio comparativo, le principali novità introdotte.

1. Estensione della conciliazione fuori udienza ai giudizi pendenti in Cassazione

Prima:
A seguito del D.lgs. n. 220/2023, la conciliazione fuori udienza (art. 48, D.lgs. n. 546/1992) era riservata ai giudizi introdotti a partire dal 5 gennaio 2024, escludendo di fatto le pendenze già incardinate presso la Corte di Cassazione, anche se risalenti a diversi anni prima.

Dopo:
L’art. 16, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2025 rimuove questo limite temporale, estendendo l’istituto a tutti i giudizi pendenti alla data del 4 gennaio 2024, aprendo così alla definizione bonaria anche delle liti ultradecennali.

Rilevanza pratica:
Per l’avvocato tributarista, ciò comporta la possibilità di riattivare il dialogo con l’Amministrazione finanziaria anche su contenziosi giunti alla fase di legittimità, con vantaggi potenziali in termini di:

  • riduzione del carico sanzionatorio e interessi;
  • risparmio di tempo e costi processuali;
  • certezza dell’esito.

Suggerimento operativo:
Valutare, caso per caso, la convenienza della definizione conciliativa, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi nel tempo e delle prospettive di vittoria in Cassazione.

2. Obbligo di attestazione di conformità per i documenti analogici digitalizzati

Con l’entrata in vigore, a decorrere dal 13 giugno 2025, delle modifiche all’art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, introdotte dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2025, muta in modo significativo la disciplina dell’attestazione di conformità dei documenti cartacei digitalizzati nell’ambito del processo tributario telematico.

In base al nuovo testo normativo, gli atti e i documenti redatti in forma analogica e successivamente digitalizzati in formato PDF, una volta depositati nel fascicolo telematico, non devono essere ripresentati nelle fasi successive o nei diversi gradi di giudizio, purché siano accompagnati da una attestazione di conformità al documento cartaceo detenuto dal difensore.

Viene così superata la precedente formulazione che richiedeva l’attestazione di conformità all’“originale”. Tale espressione, di incerta definizione, aveva generato notevoli criticità applicative, esponendo i professionisti al rischio di inutilizzabilità probatoria dei documenti in mancanza dell’originale materiale. Il legislatore ha ora chiarito che ciò che rileva è la corrispondenza tra il documento analogico, nella materiale disponibilità del difensore, e la sua copia informatica, prescindendo dal possesso dell’originale autentico.

L’attestazione di conformità deve essere:

  • redatta in un file separato rispetto al documento cui si riferisce;
  • firmata digitalmente dal difensore;
  • depositata contestualmente all’atto processuale a cui il documento è allegato (es. costituzione in giudizio, memoria, produzione documentale, ecc.).

Tale semplificazione operativa si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione e razionalizzazione del processo tributario telematico, volto a garantire maggiore certezza, coerenza e usabilità degli strumenti probatori, nel rispetto del principio del giusto processo e del diritto di difesa.

Prima:
La giurisprudenza e la prassi ammettevano una certa flessibilità nell’attestazione di conformità delle copie digitalizzate di atti cartacei, soprattutto in assenza di una norma sanzionatoria esplicita nel D.lgs. n. 546/1992.

Dopo:
Il nuovo comma inserito nell’art. 7 impone al difensore, a pena di inutilizzabilità, di attestare la conformità delle copie informatiche agli originali analogici in suo possesso, quando queste vengano depositate nel fascicolo telematico.

Implicazioni tecniche:

  • L’attestazione deve essere redatta in formato PDF, firmata digitalmente, e inclusa nella busta telematica.
  • Si applicano, in via sistematica, i principi del PCT e le regole di cui all’art. 16-bis, comma 2, del D.L. n. 179/2012.

Buona prassi:
Predisporre un modello standard di attestazione di conformità da aggiornare periodicamente, da utilizzare per ogni deposito di documenti scannerizzati, al fine di garantire la validità degli atti e prevenire eccezioni avversarie.

3. Riconoscimento del diritto al rimborso dopo la sentenza favorevole di secondo grado

Prima:
Il rimborso delle somme versate in eccesso era subordinato al passaggio in giudicato della decisione favorevole al contribuente, precludendo iniziative restitutorie in pendenza di eventuale ricorso in Cassazione da parte dell’Amministrazione.

Dopo:
Il D.lgs. n. 81/2025 anticipa l’effetto sostanziale del giudicato, riconoscendo già in seguito all’accoglimento dell’appello (sentenza favorevole di secondo grado) il diritto del contribuente a ottenere il rimborso, a prescindere dalla definitività della pronuncia.

Conseguenze operative:

  • Maggiore tempestività nella tutela del contribuente.
  • Necessità per il difensore di attivarsi immediatamente con l’istanza di rimborso, prestando attenzione ai termini decadenziali ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973.

Consiglio strategico:
Concordare sin da subito con il cliente l’azione da intraprendere, anche valutando eventuali istanze cautelari in caso di opposizione dell’ente impositore.

4. Validità della messa in mora via PEC nel giudizio di ottemperanza

Prima:
Nel giudizio di ottemperanza (art. 70 del D.lgs. n. 546/1992), la messa in mora del resistente doveva avvenire mediante notifica a mezzo ufficiale giudiziario, con oneri temporali ed economici non trascurabili.

Dopo:
Il legislatore ha introdotto la possibilità alternativa di invio della messa in mora a mezzo PEC, a condizione che il messaggio sia firmato digitalmente e inviato a un indirizzo risultante da pubblici elenchi (INI-PEC o ReGIndE).

Effetti pratici:

  • Semplificazione delle modalità di accesso alla fase esecutiva.
  • Riduzione dei costi e maggiore tempestività nell’instaurazione del giudizio.

Attenzione:
Conservare le ricevute PEC (accettazione e consegna) e allegarle integralmente al ricorso. Un errore formale potrebbe comportare l’inammissibilità della domanda di ottemperanza.

Il D.lgs. n. 81/2025, in coerenza con la ratio sottesa alla riforma fiscale, rafforza il ruolo dell’avvocato tributarista quale garante effettivo dei diritti del contribuente, dotandolo di strumenti più snelli e incisivi.

Le novità analizzate richiedono un aggiornamento tempestivo delle prassi di studio, una revisione dei modelli di deposito, e una maggiore attenzione alla strategia di gestione dei fascicoli pendenti, anche in Cassazione.

In sintesi operativa:

  • La conciliazione in Cassazione diventa leva strategica per la chiusura anticipata dei contenziosi;
  • L’attestazione di conformità è presidio formale essenziale nel PTT;
  • Il rimborso post-appello anticipa gli effetti favorevoli al contribuente;
  • La PEC per la messa in mora introduce nuove economie procedurali nel giudizio di ottemperanza.

In attesa della prassi applicativa delle Corti e delle circolari attuative dell’Agenzia delle Entrate, si impone una pronta riorganizzazione interna degli studi legali, nella prospettiva di un contenzioso più moderno, efficiente e digitale.