È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2024, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 206/2024, che modifica l’articolo 3 del Decreto 29 dicembre 2023, n. 217, introducendo nuove disposizioni sull’obbligo di deposito telematico nel processo penale. Ecco le principali novità:
Obblighi immediati (dal 1° gennaio 2025):
- Modificando l’art. 3 del DM 217/2023, il Decreto n. 206/2024 introduce l’obbligo per gli avvocati di depositare esclusivamente tramite Portale gli atti destinati a:
- Procura della Repubblica.
- Tribunale Ordinario (sia dibattimento che GIP/GUP).
Proroga per gli utenti interni:
- Per magistrati e cancellerie, l’obbligo di deposito telematico è rinviato al 31 dicembre 2025, a causa delle criticità del sistema informatico ministeriale APP.
Deroghe previste:
- Comma 3: Sino al 31 dicembre 2025 è possibile il deposito non telematico (cartaceo e PEC) per:
- Procedimenti cautelari personali e reali, come istanze ex art. 299 cpp, riesami e appelli ex art. 310 cpp.
- Comma 4: Sino al 31 marzo 2025, il deposito non telematico è consentito per:
- Riti abbreviati, direttissimi e immediati, ivi comprese le impugnazioni.
Obblighi futuri:
- Dal 1° gennaio 2027, il deposito telematico diventerà obbligatorio anche per atti destinati a tutte le altre Autorità Giudiziarie, tra cui:
- Giudice di Pace, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale per i Minorenni.
- Procura Generale, Corte d’Appello e Corte di Cassazione.
Il Decreto, riconoscendo alcune limitazioni del sistema informatico, proroga l’obbligo per gli utenti interni. Tuttavia, per gli avvocati, l’adeguamento al deposito telematico tramite Portale è immediato. L’Unione delle Camere Penali ha espresso preoccupazioni riguardo al rispetto del diritto di difesa, soprattutto per gli atti soggetti a termini perentori.
Queste modifiche si inseriscono nell’ambito del processo di digitalizzazione richiesto dal PNRR, ma sollevano interrogativi sulla preparazione del sistema e sulle possibili conseguenze per i soggetti coinvolti.
Per maggiori dettagli, è possibile consultare il testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.