La certificazione dell’autografia della procura alle liti: chiarimenti della Cassazione (Cass. Civile sez. II-ordinanza n. 32798 – depositata il 16 dicembre 2024)

Con l’ordinanza n. 32798 depositata il 16 dicembre 2024, la Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di autenticazione della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore. Tale certificazione, secondo la Suprema Corte, può essere contestata esclusivamente attraverso la querela di falso.

La decisione si basa sulla natura giuridica della procura alle liti, che, pur nascendo da un negozio di diritto privato (il mandato), esplica i suoi effetti nell’ambito del processo. La dichiarazione della parte, con la quale questa accetta gli effetti degli atti processuali compiuti dal difensore, assume rilevanza pubblicistica. In virtù di ciò, il difensore, nel sottoscrivere l’atto processuale e autenticare la procura, svolge una funzione qualificata: compie un atto di diritto pubblico e assume, in tale contesto, la qualità di pubblico ufficiale.

La Corte ha sottolineato che questa qualificazione del difensore trova fondamento negli articoli 83 e 125 del Codice di procedura civile, che attribuiscono all’autenticazione della sottoscrizione una funzione di garanzia dell’autenticità e della veridicità della dichiarazione della parte. L’autografia della sottoscrizione non può quindi essere oggetto di semplici contestazioni, ma richiede l’esperimento di una querela di falso, strumento giuridico destinato a colpire l’atto pubblico o l’atto avente la stessa efficacia probatoria.

Nell’ordinanza, la Cassazione ha citato precedenti significativi a sostegno della propria posizione. Tra questi, si annoverano:

  • Cass. civ., sez. II, ord. n. 19785/2018: che aveva già evidenziato come la funzione del difensore nell’autenticazione della sottoscrizione della procura non sia meramente privata, ma rivesta una natura pubblicistica in virtù del suo impatto sul processo.
  • Cass. civ., sez. VI, ord. n. 17473/2015: che aveva ribadito la rilevanza della qualità di pubblico ufficiale attribuita al difensore nel momento in cui autentica la procura.

Questi precedenti rafforzano l’idea che l’attività di autenticazione del difensore si inserisca nell’alveo delle funzioni pubbliche, configurandosi come un atto idoneo a garantire l’affidabilità del sistema processuale.

Pertanto, la necessità della querela di falso per contestare l’autenticità della sottoscrizione certificata dal difensore limita fortemente la possibilità di sollevare eccezioni dilatorie o pretestuose, contribuendo alla stabilità del processo e alla certezza degli atti processuali.

In definitiva, l’ordinanza n. 32798/2024 ribadisce l’importanza del ruolo del difensore come garante della regolarità formale e sostanziale degli atti processuali, confermando il valore probatorio della sua certificazione, la cui contestazione richiede il ricorso a strumenti giuridici adeguati come la querela di falso.