L’articolo 3 ter comma 1 della L. 53/94 ha introdotto per l’avvocato l’obbligo di notificare mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) gli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:
a) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);
b) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell’elenco di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese)
Dal 6 giugno 2023 i cittadini possono registrare su INAD il proprio domicilio digitale mediante inserimento del proprio recapito certificato collegandosi al sito https://domiciliodigitale.gov.it, accedendo con SPID, CIE o CNS.
Gli indirizzi saranno consultabili per le notifiche dal 6 luglio 2023 collegandosi a questo link: https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home