La formula esecutiva telematica: status quo e prospettive evolutive

Di Jacopo Rencricca

Avvocato, Studio Legale UniQLegal – Unicredit Legal Advice

La legge di conversione del c.d. “Decreto Ristori” (con l. n. 176/2020) ha introdotto – in seno all’art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 – il comma 9-bis, ai sensi del quale la copia esecutiva dei titoli giudiziali prevista dall’articolo 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.

La copia esecutiva informatica sarà rappresentata, quindi, da un documento firmato digitalmente dal cancelliere che, anche per immagine, riprodurrà la sentenza o altro provvedimento del giudice, aggiungendovi l’intestazione e la formula “corrente” di cui all’art. 475 c.p.c. e inserendovi l’indicazione del soggetto a favore del quale avviene il rilascio.

La modifica ha trovato fondamento e stimolo nella necessità, imposta dalla fin troppo nota emergenza pandemica, di limitare i possibili assembramenti.

Inoltre, si è cercato di fare un ulteriore passo verso la completa informatizzazione del processo in ogni sua fase, semplificando alcuni snervanti passaggi procedurali e contribuendo a segnare il tendenziale superamento di istituti che ancora si conservano nel nostro processo, sebbene come reperti antichi.