Riproposizione dell’istanza di fallimento e ne bis in idem

Nota a Tribunale di Cosenza, Sez. Fallimentare, sentenza n. 18/2021

Di Giovandomenico Gemelli
Avvocato

11 giugno 2021

Abstract

Un ex dipendente di una società a responsabilità limitata in liquidazione, non riuscendo a recuperare il credito vantato, ha ripresentato l’istanza di fallimento nei confronti del datore, per lo stesso credito per cui la declaratoria era stata rigettata.

Il Tribunale di Cosenza, questa volta, anche per la presenza di un ingente credito da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, ha dichiarato, dopo aver verificato la presenza dei requisiti per la fallibilità dell’imprenditore e dopo aver accertato un’esposizione debitoria superiore ad € 30.000,00, il fallimento dell’imprenditore, rigettando l’eccezione di ne bis in idem avanzata dal debitore, il quale lamentava l’inammissibilità del nuovo ricorso per essere stato lo stesso precedentemente rigettato.

Sul punto, il Tribunale ha chiarito, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale delineato dalla Suprema Corte (su tutte, v. Cass., n. 26926 del 14 novembre 2017) che, per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 15, u.c., l. fall., non deve considerarsi il credito vantato dalla sola parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma l’intera esposizione debitoria accertata nella fase pre fallimentare.

Sull’eccezione dell’inammissibilità della domanda fallimentare per violazione del principio di ne bis in idem, il Collegio ha stabilito che:

il principio del ne bis in idem per come invocato da parte resistente non risulta applicabile al ricorso per fallimento […]. Sul punto occorre innanzi tutto osservare che il creditore non è portatore del diritto al fallimento del proprio debitore, onde il decreto di rigetto non può essere inteso come provvedimento che nega in concreto la sussistenza di un diritto al fallimento del proprio debitore, neppure astrattamente configurabile (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 19446 del 2011). Non può quindi configurarsi una preclusione all’esame dell’istanza di fallimento….”.