Giustizia civile sempre più scritta: ecco cosa prevede il D.L. n. 125/2020

Fra le previsioni che l’art. 1, comma 3, Decreto Legge N. 125/2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 vi è l‘art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020.

Ne segue che la disciplina emergenziale attualmente vigente troverà applicazione fino al 31 dicembre 2020. E in particolare:

  • È obbligatorio il deposito esclusivamente con modalità telematica di tutti gli atti (ivi compresi quelli introduttivi) avanti al Tribunale e la Corte d’appello;
  • (per i medesimi procedimenti cui si applica il PCT) è obbligatorio il pagamento del contributo unificato esclusivamente per via telematica;
  • Quanto alle udienze, permane il favor del legislatore  per la trattazione scritta. La legge prevede infatti che “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile».
  • Quanto all’udienza da remoto mediante Teams/Skype, essa continua a rimanere residuale. È infatti prevista:
    1. La possibilità dell’interessato di chiedere di partecipare all’udienza collegandosi da remoto. Al riguardo è così previsto: “La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell’interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione. L’istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.
    2. La possibilità per il giudice di disporre l’udienza mediante collegamento da remoto solo con il consenso preventivo delle parti. Al riguardo la legge prevede che: “Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l’udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L’udienza è tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell’ora e delle modalità del collegamento. All’udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.
  • Continua ad essere prevista la possibilità di sostituire l’udienza di giuramento del CTU con una dichiarazione del CTU sottoscritta digitalmente e depositata con modalità telematica. La legge prevede infatti che: “In luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”.