Il processo d’espropriazione immobiliare al tempo della pandemia e le prospettive di telematizzazione per il futuro

Il fascicolo telematico e gli atti ancora cartacei

di Luca Salati (*)

La pandemia da Covid19, la grave sospensione pressoché generalizzata dell’attività giudiziale, la necessità di ripartire con urgenza pur se con imprevedibili rischi, la consapevolezza che ancora non è stato individuato il vaccino e la minaccia del ritorno della pandemia nei mesi autunnali, devono indurre gli operatori del diritto a pretendere quanto più possibile la digitalizzazione del processo civile al fine di eliminare o quantomeno ridurre le occasioni di contatto sociale.

Con la grave pandemia mondiale si è imposto il concetto di distanziamento sociale per diminuire la probabilità di contatto di persone portatrici di un’infezione con individui non infetti, così da ridurre al minimo la trasmissione della malattia, la morbilità e, conseguentemente, la mortalità.

Di fatto il distanziamento sociale è distanziamento fisico, inconcepibile per la giustizia come sinora esercitata, caratterizzata da uno spiccato contatto sociale e/o fisico.

Lo smartwork o lavoro agile, semplicemente possedendo un computer e una buona connessione dati, unitamente al potenziamento della telematica nei settori più disparati della pubblica amministrazione, può contribuire a superare le difficoltà degli ultimi mesi di lockdown.

Avuto riguardo al processo espropriativo immobiliare, la sua pressoché totale digitalizzazione – che pure non l’ha sottratto alla sospensione disposta dalla decretazione di urgenza e dall’interpretazione di essa da parte dei singoli uffici giudiziari – assicura basi solide per affrontare il futuro “da remoto”.

Ciononostante permangono, all’interno del processo civile telematico, penisole ed isole cartacee in occasione di atti delle parti, degli ausiliari del Giudice e del Giudice dell’esecuzione stesso, che purtroppo devono essere ancora compiuti in via analogica.

È quantomai urgente oggi che attività quali il deposito del decreto di trasferimento, la sua tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e il compimento delle connesse attività (quali la sua trascrizione e le cancellazioni dei gravami in esso disposte) avvengano in via telematica senza più esporre i soggetti coinvolti (dipendenti degli uffici preposti e gli utenti, professionisti delegati) al rischio concreto di contagio e, ancor più grave, alla convivenza con la paura di contrarre il contagio.

Come è noto, il processo di espropriazione è azionato dal creditore procedente il quale, munito di titolo esecutivo e atto di precetto – ancora in forma cartacea – chiede la notifica dell’atto di pignoramento all’Ufficiale giudiziario il quale, oltre a notificare detto atto al debitore, deve effettuare l’ingiunzione nei confronti di costui di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Alla data in cui si scrive è pertanto precluso al difensore del creditore procedente di procedere alla notifica dell’atto di pignoramento in proprio sia a mezzo del servizio postale quando il debitore è un privato sia a mezzo Pec nell’ipotesi di soggetto (lavoratore autonomo o imprenditore) dotato obbligatoriamente di indirizzo di posta elettronica.

Tuttavia è auspicabile sul punto una riforma legislativa, giacché l’attività di notifica e l’ingiunzione di cui si è detto ben potrebbero essere rimesse integralmente al difensore del creditore procedente.

A sostegno della tesi di cui sopra giova ricordare quanto statuito dalla Suprema Corte (vedi nota 1) per l’ipotesi di omessa formulazione dell’ingiunzione, fonte di nullità relativa del pignoramento, rilevabile con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di legge, che in passato si riteneva invece causa d’inesistenza del pignoramento.

Al riguardo, in dottrina (vedi nota 2), Satta e Bonsignori hanno affermato che gli effetti del pignoramento immobiliare scaturirebbero non già dalla suddetta ingiunzione, bensì dalla sua trascrizione nei pubblici registri.

Sul punto appare evidente che – limitatamente al processo espropriativo immobiliare – l’ingiunzione de qua sia anacronistica oltre che priva di alcuna efficacia vincolante.

Nel corso dell’esperienza lavorativa come ausiliario del Giudice da parte di chi scrive si è pertanto dovuto eccepire l’irritualità dell’atto di pignoramento allorquando è stato notificato in proprio dal difensore del creditore procedente, proprio per l’assenza di detta ingiunzione da parte dell’unico soggetto a ciò deputato secondo la legislazione attualmente in vigore.

Una volta ottenuta la restituzione dell’atto e fatta salva la rara ipotesi di cui all’art. 555 II co. cpc, il difensore del creditore provvede all’iscrizione a ruolo del procedimento di espropriazione e, ai sensi dell’art 557 III comma cpc, il cancelliere forma il fascicolo elettronico o telematico.

Da questo momento il deposito degli atti delle parti, del Giudice dell’esecuzione e degli ausiliari di quest’ultimo avvengono in via telematica.

Fanno eccezione gli atti da comunicarsi/notificarsi al debitore con copia autentica o conforme cartacea a mezzo Ufficiale giudiziario, a condizione che nell’atto di pignoramento fosse rivolto l’invito a eleggere domicilio ai sensi dell’art. 492 II co cpc con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette sarebbero state effettuate presso la cancelleria del Giudice titolare del procedimento.

La modalità sopra indicata pone in rilievo una palese contraddizione per la sorprendente coesistenza di un fascicolo ormai esclusivamente digitale o elettronico, con atti cartacei che evidentemente dovranno essere conservati dal Cancelliere in un altro fascicolo cartaceo se e quando il debitore, che ha ricevuto una notifica a mani proprie da parte dell’UG o mezzo posta, dovesse recarsi presso la cancelleria per chiedere: “ci sono atti per me?

La conservazione e il reperimento di atti destinati al debitore ben possono e devono essere invece reperiti dal Cancelliere nel fascicolo telematico, stampati e consegnati al debitore al quale il codice di rito assicura cosi un servizio per essere il primo, privo di mezzi idonei a ricevere notizie riguardanti il procedimento che lo vede destinatario di atti rilevanti riguardanti l’immobile di cui è proprietario e ove, nella maggior parte dei casi, vive con i propri familiari.

L’esigenza di mettere il debitore al corrente di dette informazioni tuttavia si realizza, nella quotidianità, con una telefonata e un messaggio da parte del custode o del delegato alla vendita e non già per effetto di quanto previsto dall’art. 492 II co cpc che il codice di rito ha giustamente elaborato per evitare il superamento di eccezioni in ordine alla notifica di atti del processo utilizzate strumentalmente dal debitore per paralizzare la procedura.

L’effettiva conoscenza invece, oggigiorno, si realizza con una comunicazione diretta all’interessato attraverso email o messagistica istantanea.

In futuro, ci si augura molto prossimo, si potrebbe pensare a dotare il debitore, che ne sia sprovvisto, di una PEC personale legata alla procedura ove ricevere copia degli atti del processo di cui la legge ne prescrive la comunicazione o la notificazione.

In occasione del primo accesso presso l’immobile staggito e d’uso che il custode raccolga (se non già in possesso) il numero del cellulare del debitore e del suo indirizzo email presso il quale, normalmente, il perito invia copia della relazione di stima.

In prossimità dell’udienza ex art 569 cpc il debitore ben potrebbe essere autorizzato a inviare via email ordinaria (fatto salvo quanto sopra detto in relazione alla pec del debitore) le proprie osservazioni al perito e al custode o direttamente ad una email della cancelleria, che a loro volta potrebbero provvedere a depositarle nel fascicolo telematico cosi da velocizzare lo svolgimento di detta udienza.

L’udienza di vendita ex art 569 cpc si svolge in maniera tradizionale e quindi con la presenza fisica delle parti (creditori, debitore, ausiliari e Giudice), tuttavia nulla osta al suo svolgimento da remoto o con la previsione di deposito di brevi note per la parte che ne ravvisi l’esigenza, lasciando al Giudice l’onere di provvedere alternativamente o disponendo la vendita o ulteriori approfondimenti rinviando l’udienza stessa ad altra data.

Per quanto riguarda gli ausiliari del Ge nella fase preparativa dell’udienza di vendita è noto che il perito provvede al deposito telematico del proprio elaborato e altrettanto fa il Custode con la relazione propedeutica alla vendita.

Residuano in Italia ancora molti tribunali nei quali alla data in cui si scrive il presente articolo, le aste sono ancora tenute in forma analogica e quindi col rischio di assembramento e potenziale diffusione del contagio.

La difficoltà dei delegati alla vendita a gestire l’adozione di tutte le prescrizioni sanitarie necessarie a svolgere l’asta in sicurezza (predisposizione dei dispositivi di protezione individuale, rilevamento della temperatura corporea ed eventuale allontanamento di offerenti), potranno comportare notevoli disagi se non l’ulteriore sospensione dell’esperimento di vendita.

L’unico strumento per ovviare a quanto sopra e senza entrare nel merito di eventuali obblighi di rispetto della privacy in capo al delegato non essendo questa la sede per affrontare un tale delicato argomento, si ritiene che l’unica soluzione possibile sia quella di introdurre o reintrodurre l’asta telematica pura, sincrona o asincrona che sia.

Molto si è fatto invece in punto approvazione del progetto di riparto con beneficio a favore di tutte le parti e contenimento dell’effetto pregiudizievole cd “Cash in Court”.

In molti tribunali, terminata la fase 1, è stato consentito lo svolgimento della discussione per l’approvazione dei riparti previa comunicazione del relativo avviso mediante Pec alle parti costituite e trattazione mediante atto scritto da recapitare al delegato.

Per la comunicazione dell’avviso al debitore non costituito il Tribunale di Milano con provvedimento del 27/4/2020, per ovviare alla difficoltà del delegato alla vendita di fissare le udienze di discussione dei progetti di riparto per l’impossibilità di recarsi presso gli Ufficiali Giudiziari a causa della pandemia e chiedere la notifica al debitore dell’avviso di fissazione dell’ud. 596 cpc, ha disposto ex art 151 cpc che il professionista delegato “notifichi il predetto atto tramite deposito dell’invito nel fascicolo telematico, deposito da considerarsi equipollente alla notifica in cancelleria in considerazione della disponibilità dell’atto presso la cancelleria stessa; e, ove possibile, allo scopo di garantire l’effettiva conoscenza della comunicazione con mezzi informali quali e-mail, telefono, servizi di messaggistica digitale ecc., dando atto nel verbale dell’udienza delle comunicazioni effettuate e dei riscontri ricevuti da parte del debitore”.

L’innovativa svolta – che si ricorda è tuttavia condizionata ad un provvedimento autorizzativo ad hoc emesso dal GE ai sensi dell’art. 151 cpc e che si auspica possa essere invece generalizzato con la sua preventiva previsione nell’ordinanza di vendita – potrebbe aprire la strada a tutte le altre notificazioni/comunicazioni (alcuni delegati tuttora notificano in cancelleria al debitore l’avviso di vendita pur in assenza di prescrizioni al riguardo sia nel codice di rito che nella lex specialis rappresentata dall’ordinanza di vendita) dirette al debitore con evidente risparmio di tempo per delegato, Ufficiale giudiziario e cancelliere e conseguente diminuzione di alberi abbattuti.

La modalità potrebbe essere anche utilizzata dal difensore del creditore procedente in luogo della notifica dell’ordinanza di fissazione dell’udienza di vendita ex art. 569 cpc presso la cancelleria, ma sul punto probabilmente occorrerà una modifica legislativa o la sua affermazione di fatto quale “buona prassi”.

L’adempimento in questione risponde altresì alla richiesta del Ge, rivolta al proprio delegato, di offrire prova delle comunicazioni alle parti in ordine all’avviso di fissazione dell’incontro di cui all’art. 596 cpc.

Il lockdown ha stimolato l’adozione di accorgimenti utili alla maggiore fluidità delle procedure di espropriazione anche allorquando cesserà la sospensione di cui all’art. 54ter del decreto Cura Italia, con effetti immediati per le procedure in fase avanzata ed in particolare per la fase distributiva.

Fuori dal processo di espropriazione, ma ad esso strettamente connesso, convivono tuttora atteggiamenti di alcuni pubblici uffici che, nonostante la pandemia e il divieto di contatto e l’obbligo di adottare sistemi adeguati alla salvaguardia della salute pubblica, impongono tuttora la necessità di presenza fisica e l’esibizione e la produzione di atti cartacei del procedimento espropriativo.

Ci si riferisce alla tassazione del decreto di trasferimento per la quale l’Agenzia delle Entrate ancora oggi in molte città, pretende la presentazione di una copia cartacea autentica del decreto di trasferimento rilasciata dalla Cancelleria e l’Agenzia del Territorio che salve poche eccezioni (vedi nota 3) richiede il deposito del titolo in originale per eseguirne la trascrizione gli annotamenti.

E’ necessario superare il limite tramite la normativa in vigore, ossia il CAD e il DL n. 179/2012.

Precluso ai delegati, anche se Notai, l’utilizzo del canale telematico di Unimod, il software per le formalità ipotecarie con il risultato che oggi, pandemia si o pandemia no, è necessario recarsi in detti uffici (con l’eccezione di cui in nota), nonostante ogni singola operazione sia eseguibile da remoto.

Le ritrosie e le eccezioni di natura tecnica possono e devono essere superate per liberare risorse nella Pubblica amministrazione e per alleviare il lavoro degli ausiliari del Giudice dell’esecuzione.

Da ultimo v’è da considerare l’opportunità di svolgere le visite all’immobile staggito e che precedono lo svolgimento dell’asta attraverso l’utilizzo di “virtual video tour” confezionati da imprese di settore (studi di produzione fotografica e video) con la modalità cosiddetta a 360 gradi.

I video degli immobili staggiti ben potranno essere caricati sul portale delle vendite pubbliche anche solo con un link che riporti l’utente sui siti commerciali delle società che già oggi ospitano i dati e i documenti necessari alla partecipazione all’asta.

Il Virtual Tour 360 è stato studiato e sviluppato interamente con focus sul settore immobiliare ed ha come caratteristica principale l’innovazione, ma anche la grande semplicità d’uso per gli utenti.

Permette infatti di realizzare in pochi minuti un sistema di navigazione a 360° ed in alta definizione che consente visualizzare in dettaglio ogni singolo ambiente dell’immobile subastato, evitando il contatto fisico tra il debitore e i suoi familiari e il custode e i visitatori che evidentemente ignorano le reciproche condizioni di salute e sanitarie.

Se sarà ancora necessario mantenere le distanze, lo strumento del virtual video tour dovrà essere preso seriamente in considerazione.

Con il contributo di associazioni locali di custodi e delegati che hanno aderito a A.C.D.C. (Associazione Nazionale Coordinamento Delegati Custodi) (vedi nota 4) e di singoli professionisti delegati alla vendita, è stata sviluppata la tabella “Monitoraggio telematizzazione delle procedure espropriative immobiliari” che si allega al presente articolo, con l’intendo di offrire una panoramica sullo stato dell’arte della telematizzazione del processo espropriativo immobiliare in Italia.

NOTE

  • (*) Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2002, dal 2006 Delegato alla vendita e Custode giudiziario c/o il Tribunale di Milano e dal 2018 è membro della Commissione Procedure Concorsuali e Procedure Esecutive dell’Ordine degli Avvocati di Milano. E’ autore di alcuni articoli sull’espropriazione immobiliare:
  1. Cass. 23 gennaio 1998, n. 669; Cass. 1 febbraio 2002, n. 1308; nonché, più di recente, Cass. 30 gennaio 2009, n. 2473.
  2. Satta, L’esecuzione forzata, Torino 1963; Bonsignori, Novissimo digesto italiano, XIII, 1966
  3. Degno di rilievo è la possibilità a Matera di utilizzo del canale telematico di Unimod per le formalità ipotecarie; in altri distretti (Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) si è concesso di procedere con l’invio di email.
  4. https://www.facebook.com/associazionedelegaticustodi/