La notificazione a mezzo pec del duplicato informatico della sentenza di primo grado è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 8464/19, depositata il 27 marzo, ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve la notifica via pec del duplicato informatico della sentenza di primo grado.
Nel caso di specie il ricorrente non negava di aver ricevuto la notificazione, e non deduceva nemmeno una difformità di contenuto tra la sentenza notificata e quella originale, ma invocava la nullità della notifica per “l’idoneità della notifica del duplicato informatico della sentenza ai fini dell’art. 285 c.p.c.”, denunziando “inoltre la mancanza, nella specie, dell’attestazione di conformità come prevista dall’art. 16 bis n. 9 D.L. 179/2012, della dichiarazione di estrazione del documento nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD e dell’indicazione del numero del file, prevista dall’art. 19 ter del D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011, come modificato dal D.M. 28 dicembre 2015″.
Tale censura era già stata smentita dalla Corte d’Appello, che aveva evidenziato la non necessità di attestazioni di conformità in caso di notifica di un duplicato informatico e aveva infine sottolineato che «in ogni caso, anche a prescindere da queste considerazioni, vale il principio generale secondo cui la notifica della sentenza può essere dichiarata nulla solo se il destinatatio deduca e dimostri che l’incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell’atto, incidendo negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione».
La Cassazione conferma tale decisione non solo ritenendo la notifica del duplicato informatico della sentenza di primo grado valida e regolare (evidenziando come i vizi dedotti dal ricorrente potrebbero al massimo comportare una irregolarità e non una nullità), ma ribadendo che non esiste alcuna disposizione normativa da cui si possa evincere l’inidoneità di tale notifica ai fini del decorso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.