La Cassazione ribadisce la validità della notifica di un file .doc

La Corte di Cassazione, Sez. VI-3 Civile, con l’ordinanza del 14 febbraio 2019, n. 4505 afferma che l’irritualità della notifica a mezzo pec non comporta la nullità della notifica stessa se è stato “comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato cosi il raggiungimento dello scopo legale”.
Parte ricorrente, che nel ricorso aveva assunto la notificazione come avvenuta, nella memoria ne aveva dedotto la nullità a causa della relata, che era stata notificata in formato .doc.p7m, in luogo del formato .pdf.p7m o .pdf, e dell’oggetto della pec di notifica, riportante la dizione “notificazione ex l. n. 53/1994”, in luogo di “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, come richiesto dal comma 4 dell’art. 3 bis L. 21 gennaio 1994, n. 53.
La Corte, oltre a ritenere «del tutto equipollente la dizione “notificazione ex l. n. 53/1994” rispetto a quella, prevista dall’art. 3, comma 4, della citata legge n. 53, di “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994″» ribadisce che «l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica – nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf’ – ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato cosi il raggiungimento dello scopo legale (Cass., SU, n. 7665/2016)».