Tempestività della notifica eseguita in proprio a mezzo PEC dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza: oggi l’udienza di discussione avanti la Corte costituzionale

Nella giornata odierna si è tenuta, dinnanzi alla Corte Costituzionale, l’udienza pubblica di discussione della questione di legittimità dell’art. 16 septies del D.L. 179/2012, conv. L. 221/2012, nella parte in cui prevede che “la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
Considerato il disposto letterale di tale norma e il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per cui la notifica a mezzo PEC, se eseguita dopo le ore 21.00 (con ciò riferendosi all’orario della ricevuta di accettazione), deve considerarsi perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo, la Corte d’Appello di Milano, con ordinanza in data 16 ottobre 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 16 septies per contrasto:
– sia con l’art. 3 cost. trattando in modo eguale situazioni differenti: diverse sono infatti, secondo la Corte, le esigenze di tutela del domicilio sottese alla notifica tradizionale rispetto alla notifica a mezzo PEC;
– sia con gli artt. 24 e 111 cost., violando il diritto del notificante di difendersi sfruttando per intero il termine giornaliero che gli viene riconosciuto dalla legge.

Per una compiuta disamina del tema, dei profili problematici e delle potenzialità ivi sottese, si rinvia all’articolo di Daniela Muradore, Avvocato in Milano e formatore PCT.