Nuovi parametri forensi: compenso ulteriormente maggiorato del 30% per l’avvocato che redige gli atti navigabili

Il d.m. 8 marzo 2018, n. 37 Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato il 26 aprile 2018 (GU n. 96 del 26/4/2018) e entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ha introdotto, in seno al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, l’art. 4, comma 1-bis, a tenore del quale:

Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.

Come ottenere la liquidazione del compenso maggiorato del 30%?

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