PAT: valida la notifica del ricorso sottoscritto in CAdES (*.p7m)

Il Tar Lazio, sez. I bis, con la sentenza del 25 maggio 2018, n. 5912, ritiene ammissibile – senza necessità di alcuna regolarizzazione – la notifica di un ricorso sottoscritto in formato CAdES (*.p7m), e successivamente depositato telematicamente sottoscritto in formato PAdES (*.pdf), anche in assenza della costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata. 

Il giudice amministrativo prende questa decisione a valle di una ricognizione sia normativa che giurisprudenziale. 

Il riferimento va innanzitutto all’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.c. che prescrive che il ricorso debba essere, a pena di nullità, sottoscritto sia al momento della notifica sia al momento del deposito dell’atto. Completano il quadro normativo gli artt. 136, comma 2 bis, c.p.a. e 9 del d.P.C.M. n. 40/2016, secondo cui la sottoscrizione del ricorso avvenga in via telematica mediante firma digitale. La stessa normativa tecnica, inoltre, in relazione alla notifica telematica, non fa alcun cenno alla modalità di sottoscrizione del ricorso (art. 14 D.P.C.M. n. 40/2016), mentre prescrive la sottoscrizione in formato PAdES (*.pdf) del modulo di deposito degli atti (e non degli atti stessi, ai sensi degli art. 6, commi 4 e 5, e art. 12 comma 6 d.P.C.M. n. 40/2016).

Ciò premesso, il Collegio fa riferimento all”indirizzo giurisprudenziale prevalente che, partendo dal principio di tassatività delle nullità ex art. 156, comma 1, c.p.c., considera la mancata sottoscrizione del ricorso in via telematica come una mera irregolarità sanabile ai fini di correttezza del processo ex art. 44 comma 2 c.p.a. (es. Consiglio di Stato, sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286). Ne segue che, a parere del Collegio, al fine di considerare validamente apposta la firma sul ricorso è sufficiente la sottoscrizione digitale con formato CAdES (*.p7m).

E ciò non solo sulla base del fatto che, come detto, le norme tecniche del PAT prevedono il formato CAdES (*.p7m) per il deposito del ricorso (e non per la notifica dello stesso), ma anche sulla scorta di due sentenze: 
Cons. Stato, Sez. III, 27/11/2017, n. 5504, che dichiara che la normativa comunitaria, precisamente il Regolamento UE n° 910/2014, c.d. eIDAS, impone “agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES (*.p7m) sia quello PAdES (*.pdf)”;

Cass., SS.UU., sent. 27 aprile 2018 n. 10266 che, seppur nell’ambito del Processo Civile Telematico, ribadisce la parificazione della firma in formato CAdES (*.p7m) a quella in formato PAdES (*.pdf). 

Alla luce di tutta questa ricognizione, il Collegio, nel caso di specie, ritiene che “la previsione di una regolarizzazione tramite una nuova notifica sarebbe del tutto ultronea e contraria al principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., senz’altro applicabile anche al processo amministrativo, in quanto l’atto è stato portato, nella sua piena leggibilità, a conoscenza dell’intimato”, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa, e che “al fine di considerare validamente apposta la firma sul ricorso è sufficiente la sottoscrizione digitale con formato CAdES (*.p7m), tra l’altro pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore“.

Ne segue che il ricorso sottoscritto e notificato in formato CAdES (*.p7m), anziché PAdES (*.pdf), è ammissibile, riguardando l’esigenza di regolarizzazione la sola necessità di depositare un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES (*.pdf), ai fini della correttezza del processo e indipendentemente dalla circostanza se la parte intimata in giudizio si sia costituita.