Trib. Enna, ord. 16 febbraio 2018 (est. Pennisi)

 
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Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – Deposito per via telematica – Perfezionamento – Ricevuta di avvenuta consegna – Accettazione della cancelleria – Mero inserimento – Rimessione in termini – Esclusione – Termine per nuovo invio – Concessione

 

Tribunale di Enna

Ordinanza pronunciata fuori udienza

(artt. 176 c.p.c.)

Il G. I., dott. Marco A. Pennisi,

esaminati gli atti, sentite le parti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 28.11.2017;

rilevato che l’art. 16 bis comma 7 D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012 n. 221, e l’art. 13 comma 2 D.M. 21.2.2011 n. 44 prevedono che il deposito telematico si perfeziona nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC contenente l’atto/documento presentato;

ritenuto che l’accettazione da parte della cancelleria, lungi dall’essere elemento integrante della fattispecie di deposito, riguardi piuttosto il mero inserimento dell’atto nel fascicolo informatico;

ritenuto che le anomalie relative alla predetta accettazione non possano retroagire al momento del deposito, non essendo ammissibile che meri errori materiali (irrilevanti prima dell’avvento del PCT) comportino una conseguenza giuridica particolarmente grave sul piano dell’esercizio del diritto di difesa, come la decadenza;

ritenuto che, pertanto, il deposito telematico sia tempestivamente avvenuto il 13.9.2017, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti, sicché non sussiste alcuna decadenza che giustifichi la chiesta remissione in termini;

ritenuto peraltro che occorra inserire nel fascicolo telematico la memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c, inserimento di fatto non avvenuto per “errore fatale”, per cui va assegnato alla parte attrice un termine al fine di provvedervi mediante nuovo invio telematico;

ritenuto che, nel rispetto del principio del contraddittorio , vada assegnato al convenuto un ulteriore termine al fine di poter articolare prove contrarie rispetto a quelle eventualmente richieste da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.;

P.Q.M.

assegna a parte attrice un termine di trenta giorni dal 19.2.2018 (compreso) per depositare nel fascicolo telematico la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., nonché, a parte convenuta, un termine di ulteriori giorni venti per formulare eventuali richieste di prova contraria;

rinvia, per l’ulteriore corso del giudizio, all’udienza del GG/AA;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Enna, 15 febbraio 2018.

Il giudice

dott. Marco A. Pennisi