L’obbligatorietà del deposito telematico nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione: criticità applicative alla figura dell’amministratore di sostegno

Formatore PCT ed esperta in informatica giudiziaria applicata

L’introduzione dell’obbligo del deposito telematico nel processo civile è avvenuta ad opera dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, conv. dalla L. 221/2012.

Nel realizzare tale obiettivo il Legislatore – verosimilmente in un’ottica di semplificazione – ha disegnato, al comma 1, un primo ambito di applicazione comune, affiancando tuttavia procedimenti dalla natura profondamente differente. Da un lato, i procedimenti dalla natura contenziosa nei quali gli interessi privati sono contrapposti, dall’altro, i procedimenti di giurisdizione volontaria, rientranti nell’ambito dell’“amministrazione pubblica del diritto privato”, nei quali lo Stato interviene quale terzo a tutela dell’interesse del privato, senza che sia postulata l’esistenza di una controversia.

L’assimilazione normativa in esame, tuttavia, spesso non si concretizza nella prassi in una applicazione pacifica dell’esclusività del deposito telematico: ciò avviene in particolare per i procedimenti di amministrazione di sostegno.

Nell’interrogarsi sulle ragioni che spingono i Tribunali verso una gestione “cartacea” di tali procedure – contra legem rispetto ad un’interpretazione letterale della norma – centrale deve essere non solo la considerazione dell’oggetto del giudizio, ma anche la tipologia dei soggetti coinvolti. Sotto il profilo soggettivo, infatti, la norma circoscrive l’obbligatorietà al deposito degli atti e documenti “da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite”, nonché “allo stesso modo” […] “da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria”.

Certamente l’amministratore di sostegno può considerarsi un soggetto nominato dal giudice, vista la disciplina di cui all’art. 404 c.c. e ss.. Tuttavia nella prassi giudiziaria vi sono profonde perplessità circa l’applicabilità tout court della normativa sull’obbligatorietà a tale figura.

Argomento principale, che porta a configurare l’esistenza di una mera facoltà e non di un vero e proprio obbligo di deposito telematico in capo all’AdS, è la considerazione che nella maggior parte dei casi viene nominato dal Giudice Tutelare un soggetto non professionista: un privato cittadino, spesso un familiare o un parente del beneficiario, non assoggettabili a “modalità esclusivamente telematiche”.

Per quanto si possa considerare pienamente condivisibile la bontà di tale argomento, frutto dell’applicazione concreta dei criteri di cui all’art. 408 c.c., non si può concordare con la conseguenza che si fa derivare dallo stesso: la mancanza di un obbligo per tutti i diversi tipi di soggetti nominati amministratori di sostegno da parte del Giudice Tutelare, anche quando la scelta ricade su un avvocato o, più in generale, su un professionista.

Occorre dunque interrogarsi sulla possibilità o meno di una lettura della disposizione in esame in armonia con il contesto di specialità nel quale è inserita.

Non si dovrebbe, infatti, ignorare, nell’interpretazione del regime dell’obbligatorietà, la ratio sottesa non solo all’art. 16 bis, D.L. 179/2012, ma all’intera disciplina del Processo Civile Telematico. Il fine ultimo che si ripropone la telematizzazione del processo èuna più efficace attuazione del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.; art. 6 CEDU). Obiettivo perseguito, da un lato, consentendo il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in ambito processuale, dall’altro, prevedendone specifici doveri di utilizzo.

Diretti destinatari di questi doveri sono principalmente i professionisti. Già la formulazione stessa della norma qui in esame ci offre un chiaro indicatore laddove, nell’imporre l’obbligo formale di deposito con modalità telematiche, si rivolge anzitutto non direttamente alla parte “precedentemente costituita” bensì ai “difensori della parte precedentemente costituita”.

Continuando in questa lettura sotto il profilo sistematico, ulteriore spunto ci è offerto dalla definizione stessa di soggetti abilitati esterni privati, di cui all’art. 4 del DM 44/2011, come “i difensori delle parti, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice”. Anche la scelta della posta elettronica certificata come strumento principale per veicolare comunicazioni e depositi è significativa: solo alcune categorie di soggetti – quali imprese, professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato ed amministrazioni pubbliche (v. art. 16 del D.L. 185/2008, conv. dalla L. 2/2009) – sono tenute a dotarsi di un indirizzo PEC. Da qui, peraltro, è scaturita l’idea che gli oneri e gli obblighi del processo telematico siano sostenuti per grande parte dai professionisti.

Se, dunque, da un lato, va tenuto conto del tenore letterale del comma 1 dell’art. 16 bis del D.L. 179/2009 – che impone apertis verbis a tutti i “soggetti nominati dal giudice”, senza distinzioni, l’obbligo di deposito esclusivamente telematico – e non può, pertanto, escludersi che l’obbligatorietà investa anche la figura dell’AdS, dall’altro, va considerata la peculiarità dell’istituto e la delicatezza del suo ruolo, senza tuttavia arrivare ad un’interpretazione che conduca de facto ad una disapplicazione della norma.

La disciplina dell’istituto è infatti caratterizzata dalla estrema semplificazione e persegue come primo obiettivo la nomina di un soggetto scelto “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”: pertanto l’incarico di AdS non viene sottoposto ad alcun tipo di condizione in termini di caratteristiche del soggetto da nominare, neppure in termini di professionalità.

Alla luce di tali considerazioni, de iure còndito, la norma dovrebbe essere interpretata nel senso di assoggettare al regime dell’obbligatorietà l’amministratore di sostegnoin tutti i casi in cui il soggetto nominato èun professionista. Parimenti la pubblica amministrazione, ove nominata AdS, ben può essere assoggettata al regime di esclusività del deposito telematico, in quanto anch’essa è “dotata” degli strumenti normativi e tecnici per potervi adempiere.

Visto l’attuale impianto normativo e tecnico, resta, invece, critica l’applicazione della norma al soggetto privato non professionista. Il Legislatore, difatti, se da un lato prevede la trasmissione dei documenti “da parte […] degli utenti privati mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici” (art. 13 del D.M. 44/2011), dall’altro non li contempla tra le categorie di soggetti che implementano il ReGIndE: l’art. 7 delle Specifiche Tecniche (Provvedimento 16 aprile 2014) indica solamente i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, “i professionisti non iscritti ad alcun albo” ed i “soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell’ambito di procedimenti”. Emerge, in definitiva, una lacuna normativa, in quanto le Specifiche Tecniche ignorano il soggetto privato non professionista, che non può iscriversi nel ReGIndE e di conseguenza procedere autonomamente al deposito telematico.

Un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 16 bis, comma 1, che imponga anche all’AdS-soggetto privato la forma telematica per il deposito degli atti, è al momento attuabile solo avvalendosi di un soggetto terzo, esterno alla procedura, professionista domiciliatario oppure, ove costituito, di uno sportello di prossimità.

De iure condendo, è infine auspicabile una novella della normativa tecnica, che consenta anche ai privati non professionisti l’iscrizione nel ReGIndE di un indirizzo di posta elettronica certificata: in tal modo si darebbe piena attuazione alla legge che, peraltro, laddove non impone un obbligo generalizzato di deposito telematico, quantomeno ne prevede la facoltà.