Un rapporto di fratellanza: incontro e scontro tra Processo Amministrativo Telematico (PAT) e Processo Civile Telematico (PCT) – Parte 1

Avvocato in Milano e formatore PCT

Formatore PCT ed esperta in informatica giudiziaria applicata

 

La telematizzazione del processo amministrativo costituisce un’ulteriore prova della scelta di campo operata dal nostro legislatore verso una digitalizzazione integrale di tutti i settori della giurisdizione, con l’obiettivo di un ritorno in termini di efficienza del sistema.

Figlio del medesimo piano di informatizzazione, il giovane PAT segue le orme del fratello PCT in riferimento alla data di entrata in vigore estiva – rispettivamente del 1 luglio 2016 e 30 giugno 2014 – e sfrutta, anche grazie ai plurimi rinvii, ben due anni di rodaggio nell’applicazione delle frastagliate norme “telematiche” del processo civile: un fratello più piccolo dunque solo per “età”.

Il cuore dell’impianto normativo nel processo amministrativo, è il DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 «Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico», nonché il relativo «Allegato A» contenente le «Specifiche Tecniche».

Giova preliminarmente sottolineare che, prendendo le distanze da quanto previsto nel processo civile, il fratello più giovane ha optato per la scelta di un processo totalmente telematico per tutti gli atti e per tutti gli utenti del sistema giustizia. A tal fine è stato istituito un apposito Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa, denominato S.I.G.A., distinto dai sistemi civili, costituito “dall’insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell’attività processuale” (art. 1, lettera d, Regolamento).

Questo passaggio alla integrale ed esclusiva obbligatorietà del deposito telematico è accompagnato da un periodo di sperimentazione in corso di svolgimento presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato. Periodo, però, piuttosto breve se raffrontato al percorso seguito nei procedimenti civili, dove i primi depositi di test, privi di valore legale presso alcuni Tribunali c.d. “pilota”, risalgono al lontano 2006 per giungere ad una perentorietà, peraltro parziale, solo nel 2014.

Meno di due mesi ci dividono dal 1° luglio, tuttavia, ad oggi, non è ancora stato chiarito dal legislatore se tale obbligatorietà interessi soltanto i nuovi ricorsi con esclusione dei procedimenti pendenti, come è avvenuto per i primi sei mesi di obbligatorietà nel PCT, ovvero se l’obbligatorietà nel processo amministrativo includerà anche giudizi già instaurati. Pertanto, sarebbe auspicabile l’introduzione di una previsione più specifica con riguardo all’ambito di applicazione del dies a quo.

Passiamo ora all’analisi delle principali differenze tra i due fratelli.

 

Fascicolo nativo telematico (PAT) vs fascicolo potenzialmente telematico (PCT)

Nel PAT, “il fascicolo processuale è tenuto sotto forma di fascicolo informatico” (art. 5 Regolamento) da intendersi, in realtà, come nativo informatico in ogni sua parte, in quanto vi è un obbligo di redazione e deposito “sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale” anche per i provvedimenti del Giudice (art. 7, c. 1, Regolamento).

La norma specifica, infatti, che il deposito del documento cartaceo, sottoscritto con firma autografa dal Giudice, “è consentito esclusivamente quando il responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non è in grado di ricevere il deposito telematico degli atti” (art. 7, c. 3, DPCM 16 febbraio 2016, n. 40).

Per la redazione e il deposito dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale, in ambito amministrativo si è optato per un sistema denominato “Scrivania del magistrato” (art. 5, c. 1, Specifiche Tecniche). Si è scelto quindi di prendere grandi distanze dal fratello più anziano con riguardo alla obbligatorietà del deposito del provvedimento da parte del giudice. Anche la decisione di avvalersi di un nuovo e diverso software rispetto alla “Consolle del Magistrato” adottata nel civile, va in questa direzione.

Merita una riflessione particolare la previsione dell’obbligo del deposito telematico che, nel processo amministrativo, investe tutti gli atti dei soggetti in esso coinvolti: parti,avvocati, ausiliari del giudice, oltre allo stesso giudice.

È evidente che l’esperienza della non obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti giurisdizionali nel processo civile, fatto salvo il procedimento di ingiunzione, ha spinto il legislatore a determinarsi in senso opposto.

La gestione di un fascicolo solo in parte telematico ha mostrato, nel PCT, disagi tali da abbandonare in questo contesto la via della discrezionalità. La preferenza normativa ha così pressoché escluso la possibilità di un fascicolo ibrido, circostanza che svilirebbe la portata della digitalizzazione.

Tale obbligo si estende, pertanto, nel processo amministrativo a qualsiasi tipologia di atto: “salva diversa espressione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice” (art. 9, c. 1, Regolamento).

L’inciso “salva diversa espressione”, con il quale esordisce la norma menzionata, contempla le ipotesi di acquisizione da parte della segreteria dell’ufficio Giudiziario “di atti e documenti depositati in forma cartacea” per “oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA, attestata dal responsabile del SIGA” (art. 9, c. 9, Regolamento); nonché di previsione di “specifiche e motivate ragioni tecniche con le quali il giudice può ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti” (art. 9, c. 8, Regolamento).

Proprio nell’approccio alle eccezioni al deposito telematico emergono ulteriori scelte differenti per i due fratelli.

Nel PAT è evidente l’estrema residualità del deposito cartaceo. La normativa tende a limitare i poteri del giudice, chiedendogli di motivare le specifiche ragioni tecniche che sottendono alla mancata produzione telematica dell’atto. Tale restrizione non è prevista nel PCT dove la norma genericamente attribuisce un potere al giudice di ordinare “il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche” (all’art. 16-bis, c. 9, D.L. n. 179/2012 conv. L. 221/2012).

 

PDF – PDF/A, txt, rtf, zip e rar (PAT) vs PDF testo (PCT)

Entrambi i fratelli hanno deciso di adottare quale formato idoneo per il deposito del ricorso e degli atti successivi (il c.d. “atto principale” del deposito), nonché per i provvedimenti emessi dal Giudice il PDF-PDF/A “ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti” (art. 12, c. 1, lett. A, Specifiche Tecniche).

Si potrebbe pertanto ritenere ricalcata la previsione dell’art. 12, c. 1, lett. a) Provvedimento del 16 aprile 2016 (Specifiche Tecniche PCT), se non fosse che nel PAT sono previsti ulteriori formati per l’atto principale quali txt, rtf, zip e rar.

E’ innegabile quindi che si tratta di una disposizione certamente peculiare rispetto al PCT dove i formati compressi sono utilizzabili esclusivamente per gli allegati con il fondamentale scopo di consentire una maggiore produzione documentale nei limiti dei 30 mb ammessi.

Con riguardo ai formati ammessi per gli allegati, non vi è uniformità tra i due fratelli.

Formati comuni sono: pdf, txt, xml, jpg, gif, tiff, eml, msg, zip, rar. Il PAT ammette altresì i formati tif e jpeg escludendo rtf e arj previsti dal fratello più grande.

segue – parte 2 –  Il formato degli ALLEGATI