Notifiche a mezzo PEC dopo le ore 21.00: la Corte d’Appello di Milano solleva la questione di legittimità costituzionale

Con ordinanza del 16 ottobre 2017 la Corte di Appello di Milano ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, nella parte in cui prevede che “la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

Secondo i giudici milanesi tale norma, introdotta dall’art. 45 bis della L. 114/2014,  contrasta:
– sia con l’art. 3 cost. trattando in modo eguale situazioni differenti: diverse sono infatti, secondo la Corte, le esigenze di tutela del domicilio sottese alla notifica tradizionale rispetto alla notifica a mezzo PEC;
– sia con gli artt. 24 e 111 cost., violando il diritto del notificante di difendersi sfruttando per intero il limite giornaliero che gli viene riconosciuto dalla legge.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata  – continua la Corte d’Appello – nascerebbe dal coordinamento della norma in esame con il principio di scissione soggettiva. In tal modo gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21.00 (ma prima delle ore 24.00) si produrrebbero nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna in capo al notificante (che potrebbe notificare fino alla mezzanotte del giorno della scadenza) e alle ore 7.00 del giorno successivo in capo al notificato (che non avrebbe l’onere di controllare la propria pec nelle ore notturne).

La Corte d’Appello esclude però la possibilità di procedere autonomamente a tale interpretazione – in quanto comporterebbe di fatto un’abrogazione della norma – e rimette gli atti alla Corte Costituzionale.

A questo punto non resta che attendere il giudizio della Corte costituzionale, che si pronuncerà sul punto.

Approfondimenti
App. Milano, ord. 16 ottobre 2017 (Pres. est. Santosuosso)

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