La fatturazione elettronica

di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl

L’obbligo di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni

Il 31 luglio 2015 l’ Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato un nuovo report con i dati aggiornati al 30 giugno 2015, relativi all’adozione della fatturazione elettronica tra imprese e pubbliche amministrazioni. Questi dati sono ancora più significativi se si considerano le date: dal 6 giugno 2014 – entrata in vigore del sistema in via obbligatoria per le amministrazioni centrali, ovvero ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, cui si sono aggiunte dal  31 marzo 2015 tutte le altre pubbliche amministrazioni – sino al 30 giugno 2015 sono state infatti gestite dal Sistema di Interscambio oltre 10 milioni di fatture elettroniche, con una percentuale di fatture scartate a causa di errori inferiore al 10%.

Come si sono raggiunti così rapidamente questi dati è presto detto. L’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica da parte delle imprese, è coinciso, infatti, con il blocco definitivo del pagamento delle fatture cartacee da parte delle PA, un vero e proprio switch off del formato cartaceo a favore della fattura elettronica.

Di fatto tutte le imprese ed i professionisti, avvocati compresi, che lavorano con enti pubblici e PA si sono dovuti adeguare, dotandosi di apposite e specifiche soluzioni tecniche, ma soprattutto modificando i propri modelli organizzativi. Cambiamenti radicali che hanno certamente avuto impatto maggiore proprio sui singoli professionisti, sicuramente meno attrezzati rispetto alle realtà più grandi.

La normativa di rifermento

Diverse sono le norme sulla fatturazione elettronica che si sono succedute nel tempo, per brevità si richiamano qui unicamente le principali, rinviando per un elenco esaustivo alla specifica pagina ufficiale:

 

Le caratteristiche del sistema

In particolare, il sistema di fatturazione elettronica verso le PA, comunemente noto come “FatturaPA”, presenta peculiari caratteristiche:

  • la fattura è costituita da un file in formato XML (extensible markup language), che ha una specifica struttura ed un contenuto obbligatorio, tra cui il codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario, elemento indispensabile per il corretto inoltro della fattura;
  • il file XML della fattura deve poi essere sottoscritto con firma elettronica qualificata, al fine di garantire l’integrità e la paternità dello stesso;
  • infine la trasmissione delle fatture destinate alle PA avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che si occupa di ricevere le fatture XML conformi alle specifiche tecniche previste, verificare i file ricevuti, ed infine inoltrare le fatture elettroniche che hanno superato la validazione alle P.A. destinatarie, informando tempestivamente  il mittente, mediante l’invio di ricevute, dell’esito positivo dell’invio o della presenza di errori ed anomalie.

In concreto i passaggi che dovrà seguire il professionista o l’impresa saranno i seguenti:

  • predisposizione del file XML della fattura, anche tramite gli strumenti gratuiti disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it;
  • sottoscrizione del file XML con firma elettronica qualificata (es. dispositivo di firma digitale rilasciato dalla Camera di Commercio);
  • invio della fattura elettronica XML firmata digitalmente al Sistema di Interscambio via Web dal sito www.fatturapa.gov.itoppure a mezzo posta elettronica certificata ad uno specifico indirizzo PEC.

Se già queste operazioni possono non essere di semplice ed immediata realizzazione, lo scoglio maggiore per sta nella corretta conservazione delle fatture elettroniche.

Il DPR 633/72 rinvia infatti al Codice della Amministrazione Digitale (DLGS 82/2005) ed a sua volta si applicano le regole tecniche sulla conservazione sostitutiva previste dal DPCM 3 dicembre 2013, il che significa, tra le altre cose, nominare un responsabile per la conservazione e disporre di specifiche ed idonee infrastrutture tecnologiche atte a preservare oltre che le fatture anche tutte le ricevute generate dal sistema all’esito dell’invio.

Già prevista dalla normativa, si è quindi diffusa la figura dell’intermediario, in grado di gestire per conto del mittente l’intero ciclo di fatturazione. Si tratta, in genere, di società di servizi medio grandi, già attive come enti certificatori e quindi dotate di tutti i requisiti tecnico normativi necessari per adempiere agli oneri relativi alla conservazione sostitutiva.

 

schema di funzionamento del sistema di interscambio Fattura PA

Dal 2017 la fatturazione opzionale tra privati

Con il D.Lgs. n. 127/2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015, si apre invece la strada alla fatturazione elettronica facoltativa tra soggetti privati.

In particolare, dal 1 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Dal 1 gennaio 2017, inoltre, sarà reso disponibile ai soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio,  già in uso obbligatoriamente nel rapporti con le PA, al fine di consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, tra soggetti residenti nel territorio della Stato.

L’obiettivo del MEF è chiaro. Grazie ai dati acquisiti dal Sistema di Interscambio, che sarà in possesso delle fatture elettroniche attive e passive dei contribuenti, sarà possibile effettuare in modo più semplice i controlli a distanza, incrociandone i relativi dati.

I vantaggi promessi al contribuente che aderirà alla fatturazione elettronica, per ora solo facoltativa, sono la semplificazione e la riduzione degli adempimenti burocratici e fiscali, grazie a specifici incentivi previsti dall’art. 3 del Decreto.

Si noti che per accedere ai benefici in questione, il contribuente potrà utilizzare il Sistema di Interscambio o limitarsi, non aderendo al sistema di fatturazione elettronico, all’invio telematico dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute in formato cartaceo.

Infine entro 6 mesi dall’entrate in vigore del presente decreto (2 marzo 2016) è previsto che il MEF vari nuove regole tecniche per effettuare i controlli fiscali prevalentemente in via telematica, mediante l’invio dei dati in formato elettronico, riducendo le verifiche fisiche presso la sede di imprese e professionisti.