Novembre 2015

Trib. Milano, verbale 17 novembre 2015 (est. Consolandi)

 

TRIBUNALE DI MILANO – Sezione Quinta

VERBALE DELLA CAUSA N. nn DELL’ANNO aaaa

FRA

A.I.D.  (C.F.***),  

ATTORE o RICORRENTE

;

E

G.M. (C.F. ), 

CONVENUTO o RESISTENTE

 

Oggi 17 novembre 2015 sino alle ore 10.00 innanzi al   dott. Enrico Consolandi  nessuno compare ed il giudice rilevato che il verbale della precedente udienza è stato comunicato mediante pec al difensore di parte attrice, come da RAC;

rilevato che quanto al difensore di parte convenuta il verbale non risulta comunicato, essendo stata acquisita una ricevuta di mancata consegna del seguente tenore:

 

“Il giorno 17/09/2015 alle ore 08:58:55 (+0200) il messaggio

“COMUNICAZIONE ***/***/CC” proveniente da

“tribunale.milano@civile.ptel.giustiziacert.it”

e destinato all’utente “***@postacertificata.gov.it”

non e’ stato consegnato nelle ventiquattro ore successive al suo invio.

Si ritiene che la spedizione debba considerarsi non andata a buon fine.Identificativo del messaggio:

opec***@gestorepec.giustiziacert.it”

 

Rilevato che il detto indirizzo del difensore corrisponde a una casella PEC “del cittadino” le c.d. CECPAC, fornite gratuitamente dal governo italiano, in realtà inidonee al processo telematico perchè non attingibili che da alcune amministrazioni, fra le quali non rientrava il Ministero della Giustizia e non utilizzabili per tutti i mittenti (come risulta dal sito www.postacertificata.gov.it ovre si legge che “La PostaCertificat@ garantisce un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e Cittadino: non sono, infatti, previste comunicazioni al di fuori di tale canale, ad esempio tra Cittadino e Cittadino. “

 

Rilevato comunque che le caselle in oggetto sono ad oggi inidonee allo scopo come risulta dallo stesso sito www.postacertificata.gov.it ove è annunciata la sospensione del servizio e più specificamente si dice che “3) dal 18 luglio 2015 le caselle non saranno più abilitate alla ricezione di messaggi e l’accesso alle stesse sarà consentito, sino al 17 settembre 2015, solo ai fini della consultazione e del salvataggio dei messaggi ricevuti; dal 18 settembre sarà definitivamente inibito l’accesso alla propria casella;”

 

Ritenuto pertanto che nel caso di specie nessuna comunicazione sia dovuta al difensore del convenuto, per il quale vale il mero deposito in Cancelleria, ai sensi dell’art. 16 dl 179/2012 poiché la mancata consegna è dovuta alla colpa del difensore di aver scelto e mantenuto una casella inidonea e ora anche non più funzionante;

 

PTM

dispone la Cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara  la estinzione.

 

Il Giudice

Dott.Enrico Consolandi

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Interruzione dei servizi informatici del settore civile per installazione urgente di modifiche correttive

 

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 25 novembre 2015

Si comunica che, a causa di improrogabili operazioni di aggiornamento dei sistemi, a partire dalle ore 17.00 del 27 novembre 2015 saranno resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare:
  • i registri di cancelleria;
  • l’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
  • il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
  • tutte le funzioni del Portale dei Servizi Telematici;
  • tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
  • i pagamenti telematici.
Sarà, invece, garantito il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni.
Attenzione!!! Le attuali regole tecniche non vincolano il deposito telematico da parte dei soggetti abilitati esterni alla preventiva consultazione (informatica) dei dati di registro. È opportuno, quindi, precisare che qualora gli applicativi in uso a tali soggetti presentino tale vincolo, potrebbero verificarsi disfunzioni nella fase di deposito non imputabili a questa Amministrazione. Si suggerisce, pertanto, in tal caso, che i soggetti abilitati esterni interessati prendano contatto con il proprio fornitore di riferimento al fine di avere certezza in ordine alle cause del mancato invio del deposito.
Il ripristino di tutti i sistemi è previsto indicativamente alle ore 18 di sabato 28 novembre, al più tardi alle ore 8 di lunedì 30 novembre 2015.

 

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Trib. Pescara, ord. 2 ottobre 2015 (est. Di Fulvio)

 

Tribunale ordinario di Pescara
Sezione Civile

 

Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio,

a scioglimento della riserva che precede,

ritenuto di poter accogliere l’istanza di rimessione in termini formulata dal difensore di parte convenuta ai sensi dell’art. 153 comma 2 c.p.c. in quanto dagli atti prodotti a supporto di detta istanza risulta che il termine finale per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta è scaduto (il 26.6.2015) per causa non imputabile a tale parte;

ed invero:

1) la comparsa di costituzione e risposta della convenuta è stata inviata telematicamente entro detto termine finale, segnatamente il 26.6.2015 alle 16,33, con esito di “controlli automatici deposito terminati con successo”;

2) solo il 1.7.2015 è pervenuto al difensore di parte convenuta il messaggio di “atto rifiutato per deposito fascicolo errato” e, pertanto, detto difensore ha nuovamente provveduto a trasmettere per via telematica la citata comparsa di risposta, ma quando ormai il termine del 26.6.2015 era spirato;

3) dunque il banale errore materiale di indicazione del numero del fascicolo di destinazione del suddetto atto difensivo è stato segnalato dal sistema telematico solo il 1.7.2015, anziché immediatamente, come dovrebbe avvenire se tale sistema fosse ideato e realizzato in modo da funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno pari a quella umana in operazioni automatizzabili; in proposito si osserva, infatti, che qualsiasi operatore addetto ad uno sportello di Cancelleria, all’atto di ricevere una comparsa di risposta sarebbe perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti o in causa e al numero della causa, l’indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante l’atto e di segnalarglielo, sicché identica capacità si può e si deve pretendere da un sistema telematico;

4) pertanto si può ritenere che patte convenuta sia incorsa in una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del predetto sistema, inidoneo a segnalare all’interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale.

p.q.m.

in accoglimento della predetta istanza di rimessione in termini, dichiara la tempestività della costituzione in giudizio di patte convenuta;

considerato che il procuratore di parte attrice ha chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., assegna alle parti tali termini, con decorrenza iniziale dal *** (giorno da computare nei termini), e rinvia la causa per la valutazione delle eventuali richieste istruttorie all’udienza del ***.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Pescara, 2 ottobre 2015 

Il Giudice

dott. Carmine Di Fulvio

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Trib. Milano, ord. 8 ottobre 2015 (est. Chiarentin)

 

N. R.G. aaaa/nn

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 7 ottobre 2015, osserva quanto segue.

L’attrice in opposizione, nel corso dell’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. svoltasi in data 7 ottobre 2015, ha chiesto di poter depositare in formato cartaceo memoria ex art. 426 c.p.c. con allegati, rilevando di avere provveduto a depositare la predetta memoria per via telematica in data 3 luglio 2015 – dunque nel rispetto del termine perentorio del 7 luglio 2015 fissato da questo Giudice con propria ordinanza del 13 maggio 2015 – memoria che, per causa ignota all’attrice, non risultava rinvenibile nel fascicolo telematico.

A dimostrazione della tempestività del deposito telematico produceva la ricevuta di avvenuta consegna proveniente dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Parte opposta ha eccepito la tardività del deposito cartaceo della memoria e dei relativi documenti allegati.

Ciò premesso, si osserva che l’attrice opponente, a dimostrazione della tempestività del deposito telematico, ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, giusta il disposto del comma 7 dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012 che espressamente prevede che “il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (cioè il deposito per via telematica degli atti e dei documenti) si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”.

Tuttavia, l’attrice ha omesso di depositare le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, ovvero quelle che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali viene dato atto dell’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria.

Può verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l’atto da depositare e che deve contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16.4.2014), ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti.

Nella fattispecie in esame, non avendo la difesa dell’attrice prodotto queste due ricevute, non è dato conoscere se si sia trattato di un errore del sistema oppure di un errore attribuibile all’attrice nella compilazione dell’atto per avere, ad esempio, depositato la memoria per via telematica con un numero di R.G. diverso da quello corretto.

Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha, infatti, la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice. Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove. Le stesse considerazione valgono nel caso di atto non firmato.

Funzione del citato art. 16-bis co. 7 introdotto dalla legge 17.12.2012 n. 221 è quella di esonerare il depositante dal rischio di tardività del deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili – ci si riferisce proprio ai controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e, soprattutto, a quelli manuali degli operatori di cancelleria che possono avvenire a distanza di giorni – ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili.

Ciò premesso, ed interpretando la richiesta di produzione documentale svolta all’udienza del 7 ottobre 2015 dalla difesa dell’opponente come una istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ritiene il Tribunale che la parte possa accedere a una rimessione in termini qualora dimostri di essere incorsa in decadenze per causa a lei non imputabile.

Nella fattispecie in esame, non avendo parte opponente prodotto le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, non ha assolto all’onere di dimostrare che il deposito in via telematica non si sia perfezionato per causa a lei non imputabile.

A ciò si aggiunga che parte opponente è venuta a conoscenza della circostanza relativa all’assenza della propria memoria nel fascicolo telematico quantomeno a far data dal 18 settembre 2015, data in cui parte opposta ha depositato in via telematica la propria memoria integrativa nella quale dava atto che “gli attori non hanno depositato telematicamente la memoria ex art. 426 c.p.c., né tantomeno alcun nuovo documento”.

Sarebbe stato, dunque, onere dell’attrice opponente, in omaggio al generale dovere di diligenza e di lealtà processuale, attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data dell’udienza del 7 ottobre 2015, condotta quest’ultima che si ritiene non solo lesiva del principio del contraddittorio, ma anche caratterizzata da un marcato fine dilatorio.

Dalle argomentazioni che precedono, segue il rigetto della richiesta di produzione avanzata dalla difesa dell’opponente.

Ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per discussione orale e decisione all’udienza del *** alle ore ***.

Si comunichi.

Milano, 8 ottobre 2015

Il Giudice

            dott. Arianna Chiarentin

 

 

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Agenda Digitale Giustizia 2015: l’utente al centro del cambiamento

Non un semplice convegno, ma quasi una rappresentazione teatrale: così potremmo definire la quinta edizione di Agenda Digitale Giustizia, che si terrà – o, meglio, andrà in scena – il prossimo 13 novembre 2015 al Teatro Comunale di Carpi.

La trama si svolge in tre atti con l’obiettivo di riportare l’Utente al centro del cambiamento. E proprio dall’Utente si parte, dalle sue proposte e dalle sue opinioni sulle recenti innovazioni del PCT. Ma l’innovazione non riguarda solo la Giustizia e l’Italia: durante il secondo atto si darà uno sguardo agli altri settori interessati dall’innovazione e ai sistemi giudiziari dei paesi europei che hanno sperimentato le nuove tecnologie. Si conclude con L’Agenda: con la partecipazione del Ministro della Giustizia, on. Andrea Orlando, si proverà a dare una risposta concreta ad esigenze giuridiche e organizzative.

L’evento è accreditato dal COA di Modena per n. 6 crediti formativi. L’ingresso e’ gratuito previa registrazione. E’ possibile iscriversi al convegno e alle iniziative collegate dal sito di Agenda Digitale Giustizia.

Locandina

 

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