Quando la notifica in proprio a mezzo pec ex L.53/1994 è obbligatoria

 

di Alessandro Nicotra
Avvocato in Milano e formatore PCT

Il seguente caso, riferito da un collega lombardo, merita un approfondimento perché rappresenta un’anomalia ed una “stortura” che non si sarebbe dovuta verificare. In un procedimento monitorio, l’avvocato del creditore ricorrente depositava direttamente da fuori distretto e non eleggeva un domicilio “fisico” presso lo studio di un collega, confidando che fosse funzionalmente e giuridicamente sufficiente indicare il proprio indirizzo PEC. Di tutt’altro avviso, l’avvocato del debitore resistente che notificava l’atto di citazione in opposizione in cancelleria, arrivando successivamente ad ottenere persino una sentenza pronunciata in contumacia che metteva così in condizione il collega, solo a quel punto messo a conoscenza del provvedimento notificato direttamente al cliente, di dover approntare giudizio di appello. Si tratta di una situazione limite che oggi non si potrebbe più verificare in quanto il d.l. 90/2014 convertito con la l. 11 agosto 2014, n. 114, con l’articolo 52, comma 1, lettera b) ha introdotto nel dl 179/2012 l’articolo 16-sexies, disciplinando compiutamente il c.d. domicilio digitale ed ha chiarito definitivamente che “salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

Il Processo Civile Telematico ed alcune norme ad esso collegate stanno comportando una piccola rivoluzione in termini procedurali e di organizzazione, ma anche in termini deontologici nei rapporti con i colleghi. Sta cambiando il modo di concepire il rapporto di domiciliazione ed in molti casi è già venuta meno sia la necessità che l’opportunità di dover eleggere domicilio presso un collega, ben potendo depositare, direttamente e telematicamente, da fuori distretto come nel caso tipico di un procedimento per ottenere un decreto ingiuntivo. Questo porterà progressivamente ad abbandonare l’abitudine di tanti colleghi che eleggono sempre  comunque domicilio presso un collega del luogo dove ha sede il giudice competente, ma cosa ancor più rilevante comporta una presa di coscienza da parte di tanti altri colleghi che di notificare in proprio non ne vogliono sapere (“figuriamoci via PEC!”) e continuano a confidare negli ufficiali giudiziari per qualsiasi notificazione. Allo stato attuale, infatti, sebbene il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella l. 22 febbraio 2010, n. 24 abbia introdotto l’art. 149-bis c.p.c. che prevede la notificazione a mezzo posta elettronica da parte degli ufficiali giudiziari, gli uffici notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) non sono ancora attrezzati per eseguire le notifiche telematiche, quindi gli avvocati saranno tenuti a procedere notificando in proprio. Da quanto sopra scaturisce, come conseguenza, che in alcuni casi la notificazione in proprio da parte degli avvocati ex L.53/1994 non è più una facoltà, ma un vero e proprio obbligo.

Quando? Quando, come nel caso riferito dal collega (opposizione a decreto ingiuntivo) o come nell’ipotesi di opposizione a precetto, il difensore al quale si deve notificare l’atto non ha eletto domicilio presso un collega ubicato nella circoscrizione del giudice adito. Va ricordato, comunque, che ancor prima dell’intervento legislativo del 2014 sopra citato la Cassazione era già intervenuta a Sezioni Unite con la sentenza n.10143 del 20 giugno 2012 chiarendo che: “l’art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 l. 12 novembre 2011 n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

 

Alcuni ulteriori riferimenti giurisprudenziali e più precisamente l’Ordinanza del 10 aprile 2013 del Tribunale di Milano e l’Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752 della Cassazione Civile confermano che anche prima della modifica intervenuta legislativamente con il d.l. 90/2014 i giudici di merito si erano già orientati, per esigenze sistemiche e sostanziali, a ritenere l’indirizzo PEC quale unico domicilio legale cui notificare gli atti in assenza di una elezione di domicilio nel distretto.